In un precedente articolo sono state studiate le conseguenze di non avere sottoscritto un contratto con un agente francese (legge francese e foro competente francese).
Inoltre sono state esaminate le due possibilità legali di difesa nei confronti di un agente francese attore di una azione legale in risarcimento danno nei confronti del proprio preponente italiano (qui : negoziazione e mandato).
 Il presente post è relativo ad un caso reale, giudicato da un tribunale francese, di un’azione legale iniziata da un agente di commercio francese in risposta alla rottura all’iniziativa dell’azienda italiana.
L’agente sollecitava dal Tribunale di commercio di LYON la condanna dal suo mandante a pagare una doppia indennità : indennità di cessazione di contratto di agente e un indennità sostitutiva di preavviso, oltre ad l’indennità prevista dall’articolo L 442-6 del Codice di commercio francese (rottura di una relazione stabilità senza preavviso sufficiente).

Con sentenza di primo grado del 14/4/2017, lo Studio legale BONSIRVEN ha ottenuto dal Tribunale di commercio di LYON il rigetto di tutte le domande dell’agente. Difatti il Tribunale ha giudicato che :
 •    l’articolo L 442-6 del Codice di commercio non poteva ricevere applicazione nel caso sia del contratto di agente che nel caso del mandato
l’agente non aveva portato la prova di avere negoziato per l’azienda italiana.
e di conseguenza l’agente era un semplice mandatario al senso degli articoli 1984 e seguenti del codice civile francese La non applicazione dell’articolo L 442-6 al contratto di agente di commercio è ormai un principio giuridico già molte volte consacrato e ribadito dalla Suprema Corte francese.
 Il criterio di NEGOZIAZIONE è stato ormai anche lui diverse volte consacrato e attuato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, dalle Corti di appello e dalle giurisdizioni di primo grado.
 Di conseguenza il Tribunale di commercio di LYON ha fatto giusta applicazione di queste giurisprudenze  consolidate.
 La cosa tuttavia particolarmente interessante in questa sentenza risiede nel fatto che il Tribunale di LYON abbia utilizzato le dichiarazioni dell’agente nelle sue memorie per giudicare che l’agente non aveva nessuno potere di negoziazione. Difatti il tribunale ha ben espressamente preso che l’agente nelle proprie memorie aveva affermato che il motivo per il quale non aveva potuto raggiungere il fatturato minimo, vantato da lui stesso all’inizio del rapporto tra le parti per convincere il preponente, era il fatto che i prezzi erano troppo alti. Logicamente i giudici di primo grado interpretano questa dichiarazione dell’agente come la confessione (prova) che non poteva negoziare i prezzi e quindi impegnare il proprio preponente, e di conseguenza non poteva negoziare !
 La strategia vincente attuata dallo Studio BONSIRVEN è stata di rimproverare all’agente il non raggiungimento del fatturato vantato all’inizio dall’agente stesso. Per contestare questa affermazione dell’attrice italiana, l’agente non ha mancato di prendere per argomento dei prezzi troppo alti, cosi facendo l’agente rischiava di dare al Tribunale la giusta motivazione (assenza di negoziazione) per rigettare la sua domanda.
 Il tranello ha funzionato !
 Non essendo più un agente al senso degli articoli L 1341-1 e seguenti del Codice del lavoro e della giurisprudenza constante delle corti di appello e della Suprema Corte  i giudici di commercio di LYON ha giudicato che l’attore era un semplice mandatario al senso dell’articolo 1984 del Codice civile francese. Di conseguenza l’intermediario essendo un semplice mandatario, l’azienda mandante poteva liberamente interrompere, per giusta causa (legittimi motivi) e non per colpa grava (come previsto per l’agente di commercio art. L 134-13 del C. commercio) il rapporto senza riconoscere nessuna indennità.