Vediamo come.
  Premessa:  Il creditore che ha ottenuto in suo favore una decisione giudiziale può richiedere nello Stato membro in cui la decisione è stata emanata il certificato di titolo esecutivo europeo.
 
Ottenuto il certificato TEE, il provvedimento acquista efficacia diretta negli altri Stati membri e può essere messo in esecuzione subito e direttamente, evitando le lungaggini della procedura di riconscimento.
 
I provvedimenti per i quali può richiedersi il TEE, secondo il regolamento europeo 805/2004, devono riferirisi a crediti „non contestati“, quindi, per esempio, quando il credito non era stato contestato in giudizio.
 
Se invece il debitore non si era costituito in giudizio – e qui veniamo già al punto - nel sistema giuridico italiano, l’assenza dal processo non equivale ad un’ammissione da parte del convenuto rispetto alla domanda giudiziale proposta nei suoi confronti, dunque in teoria non siamo in presenza di credito “non contestato”.
 Questione: 
Si poneva pertanto la seguente questione: se la condanna in contumacia potesse essere equiparata a una condanna per credito non contestato.
 
La risposta della Corte di giustizia europea con la decisione in commento dd. 16.6.2016 C-511/14 (al riguardo segnalo articolo sulla rivista EuZW 14/2016 pag. 556) è legata all’interpretazione del concetto di credito “non contestato”.
 
Precisamente, se il concetto di “non contestato” debba essere interpretato secondo i criteri dell’interpretazione autonoma – ovvero alla luce del solo regolamento europeo – oppure bisogna interpretare il concetto in base alla lex fori e dunque secondo l’ordinamento italiano (in questo secondo caso la contumacia non implica mancata contestazione).
 Pronuncia:
 Ebbene, la Corte di giustizia europea ha ritenuto che in questo caso trovano applicazione i criteri dell’interpretazione autonoma, quindi ai sensi del regolamento europeo sul TEE 805/2004. Secondo tale interpretazione la “non contestazione” può assumere la forma della mancata comparizione.
 Motivazione
In estrema sintesi, la Corte rilevava che:
 
-secondo il considerando 6 del Reg. 805/2004 l’assenza di contestazioni può assumere la forma di mancata comparizione;

- il Reg. 805/2004 non definisce la nozione di credito “non contestato” tramite un rinvio alla legge degli Stati membri;
 
- il rinvio alle procedure giudiziarie della legislazione dello Stato membro, pur contenuto nel regolamento, concerne esclusivamente le modalità procedurali secondo le quali il debitore può opporsi efficacemente al credito.

 
Concludendo, anche in ordine alle sentenze contumaciali italiane, si potrà chiedere la certificazione di titolo esecutivo europeo per procedere direttamente con l’esecuzione forzata in tutti i Paesi dell’Unione Europea.