Questo articolo redatto da un avvocato tedesco che cura esclusivamente gli interessi di imprese italiane in Germania ha lo scopo di sensibilizzare l’operatore economico italiano a pensare a certi aspetti importanti prima di concludere un contratto con un acquirente tedesco.

 

1.             Il foro di competenza.

La regola che si vince meglio “la partita a casa” può valere per il calcio, sul campo giuridico invece la scelta del foro di competenza presso la propria sede può essere un “autogol”.

L’art. 23 del regolamento CE no. 44/2001 del 22/12/2000 lascia piena libertà alle parti di cui anche una sola ha sede in uno stato membro alla CE per scegliere il foro di competenza presso la propria sede o presso la sede del contraente. Tale accordo non risulta una “clausola vessatoria”, ma può consistere addirittura in una conferma unilaterale da una parte all’altra con riferimento ad un accordo verbale.

Pertanto si consiglia di controllare con diligenza la corrispondenza con un cliente che conferisce un ordine.

La richiesta di un cliente tedesco che insiste su un “Gerichtsstand” (foro di competenza) presso la propria sede, può essere anche accettata in quanto il fornitore italiano si garantisce un vantaggio tattico qualora un domani si rendesse necessaria l’azione legale di recupero credito che in Germania dura pochi mesi.

Lo stesso scenario proiettato in Italia, può comportare un processo che dura molti anni con necessità di portare l’eventuale sentenza in Germania per farla riconoscere e rendere esecutiva. Comunque non è per niente un obbligo fissare il foro di competenza all’estero: la pura mancanza di accordi sul foro di competenza lascia intatto l’articolo 2 del succitato regolamento CE: “Salvo accordo diverso il foro di competenza è dove ha sede la parte convenuta”.

In altre parole: Per la causa attiva a titolo di recupero credito sarà competente il giudice tedesco che decide in fretta; la difesa contro richieste del cliente tedesco è senz’altro più elastica davanti un tribunale italiano.

 

2.             La legge applicabile.

Nonostante la ben nota armonizzazione di tante norme sul campo europeo può essere sempre importante scegliere l’applicazione delle leggi di un paese quando l’acquirente si trova in uno stato diverso di quello del venditore.

Anche chi conosce la “Convenzione delle Nazioni Unite sulla Compravendita Internazionale delle Merci” sa che questa legge internazionale non tratta tutti gli argomenti di rilevante importanza:

La riserva di proprietà, la compensazione tra crediti e controcrediti, il tasso di interessi, ecc.

A questo punto c’è da chiedersi se possiamo scegliere lo stesso sistema trattato nel punto precedente per il foro di competenza: Lasciamo indecisa la scelta della legge applicabile?
 

Un esempio:
 

a)        L’imprenditore italiano ha venduto merce al cliente tedesco.

Dopo aver pagato il cliente tedesco contesta la merce per vizi occulti e, non avendo un accordo sul foro di competenza, deve far causa in Italia contro il suo fornitore italiano.

Per via del diritto internazionale privato il giudice italiano applica la legge del paese dove sia avvenuto il movimento essenziale del contratto: la consegna ex fabbrica.

Il giudice italiano decide il caso in base alla legge italiana e il processo prosegue anche se per molti anni.
 

b)        Dovendo recuperare il proprio credito nei confronti del cliente tedesco, lo stesso fornitore italiano fa causa in Germania.

Nuovamente il giudice tedesco cerca la legge applicabile per via del diritto internazionale privato, vedi sopra, e …applica anche lui la legge italiana.

Si capisce che il giudice tedesco può trovarsi in difficoltà di giudicare il caso e richiede una perizia legale con costi enormi e perdita di tempo.


Conclusione: In tutte e due le versioni di cui sopra era meglio se il venditore italiano avesse concordato la legge tedesca.

In più: Un atto di marketing non indifferente!