L’art. 981 del Codice Civile, all’interno del libero terzo sulla porprieta’, disciplina il diritto reale minore di usufrutto, vale a dire il diritto di godere della cosa di cui altri ha la proprietà e di trarne le utilità che essa può dare, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica.

 

*  Usufruttuario = il titolare del diritto
*  nudo proprietario = controparte (il suo diritto di proprietà è stato limitato e spogliato della facoltà di godimento, che vanta l'usufruttuario)
*  Diritto reale soggettivo su cosa altrui di godimento
*  Consente l’uso di una cosa (inconsumabile e fruttifera) di proprietà altrui
*  i frutti della cosa restano all’usufruttuario, che non deve pero’ ledere l’integrità fisica della stessa
*  Inalienabile e intrasmissibile agli eredi

 

*  Si può costituire:

-  per legge (come a favore del genitore esercente la patria potestà sui beni del figlio minore)
-  per volontà (espressa in un contratto o in un testamento)
-  per usucapione

 

Diritti dell'usufruttuario:
 - di godere della cosa e di trarne l'utilità che può dare
 - indennità per i miglioramenti eseguiti (minor somma tra speso e migliorato)
 - dare in locazione (salvo non sia vietato dall'atto costitutivo)
 - cedere a titolo gratuito od oneroso (salvo non sia vietato dall'atto costitutivo)

Obblighi dell'usufruttuario:
 - mantenere la destinazione economica della cosa
 - spese e oneri relativi alla manutenzione ordinaria
 - corrispondere al nudo proprietario l'interesse legale sulle somme spese per riparazioni straordinarie
 - pagamento di imposte sul reddito e ICI
 - restituzione delle cose nello stato in cui si trovano con i deterioramenti causati dall'uso normale

Le spese

Le spese e le imposte riguardanti il bene oggetto di usufrutto sono suddivise tra nudo proprietario e l'usufruttuario.

- al nudo proprietario spettano le spese per le riparazioni straordinarie e le imposte inerenti la proprietà,

- all'usufruttuario spettano invece le spese per l'ordinaria manutenzione e le imposte concernenti il reddito (Irpef sulla rendita catastale dell'immobile e l' ICI imposta comunale sugli immobili). L’usufruttuario deve inoltre corrispondere al proprietario, nel corso della durata di usufrutto, l’interesse legale in base alla misura determinata dalla legge sulle spese che il proprietario ha sostenuto per effettuare le riparazioni straordinarie.
Se il nudo proprietario non eseguisse o si rifiutasse di eseguire le riparazioni poste a suo carico oppure ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo l'usufruttuario ha facolta’ di pagare e compensare le spese dovute e in seguito, al momento della cessazione dell'usufrutto, avanzare la pretesa del rimborso di tutte le spese sostenute, comprese quelle straordinarie senza interesse, e ritenere l'immobile a garanzia del rimborso.

 

*      Durata (e’ sempre temporaneo):
 - se persona fisica, per tutta la vita dell'usufruttuario
 - se persona giuridica, massimo 30 anni

*       Estinzione dell’usufrutto:
 - per morte dell'usufruttuario
 - per prescrizione (non esercizio del diritto per 20 anni)
 - per riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà (confusione)
 - per totale deperimento della cosa
 - per scadenza o per spirare del tempo per cui è stabilito (es. nell'usufrutto legale fino alla maggiore età del figlio)

 

Il forte legame tra la durata del diritto di usufrutto e la vita dell’usufruttuario e’ la questione piu’ importante da considerare, poiche’ da tale connotazione personalistica ne deriva, quindi, che il diritto in questione non può eccedere in nessun caso la vita dell’usufruttuario, se, come visto, si tratta di persona fisica, oppure non sara’ possibile esercitarlo oltre i trent’anni, nel caso si tratti di persona giuridica.

Oltre la caratteristica della necessaria temporaneità, vi e’ anche da considerare la notevole differenza che caratterizza l’usufrutto rispetto agli altri diritti reali di godimento, in senso per cosi dire opposto, poiche’ nelle fattispecie in cui e’ presente il diritto di usufrutto l’usufruttuario gode, rispetto ai soggetti che vantano un diritto reale minore, maggiori ed ampie facolta’ a lui riconosciute. All’usufruttuario, infatti, non sono garantite solo forme determinate di utilizzazione del bene, ma tutte i modi e le forme di utilizzo che non sono vitetate dal titolo. Proprio per tale considerazione, si suole definire l’istituto dell’usufrutto come il tipico diritto reale di godimento “a contenuto generale”, poiché di fatto è vincolato solo dai limiti aznidetti della temporaneità e dell’obbligo di rispettare la destinazione economica del bene.