Diritto di uso 

·         Il diritto reale di uso consente all'usuario di avere facoltà di godimento di una cosa, concessa in uso,

·         e di divenire proprietario dei frutti,

·         ma solo limitatamente a quanto necessiti ai fini di soddisfare i bisogni suoi e della sua famiglia.

·         Il proprietario percepisce, pertanto, i frutti che vanno oltre il limite del fabbisogno dell’usurario.

 

Differenze tra diritto di usufrutto e diritto di uso:

·         Nell’usufrutto:

- L’usufruttuario puo’ concedere in locazione o cedere il bene a lui attribuito, percependone anche i frutti (naturali, ma anche civili) derivanti dal godimento del terzo.

 

·         Nel diritto di uso:

- L'usuario deve godere direttamente del bene concessogli, non potendo cederlo o affittarlo.
- I frutti che l'usuario può percepire dalla cosa sono solo frutti naturali, cioe’ quelli che derivano direttamente dal bene, quali, ad esempio, i prodotti alimentari e agricoli o i cuccioli partoriti da un animale.

- Restano, invece, esclusi, i frutti civili, quelli che derivano dalla concessione in godimento del bene a terze persone, come ad esempio il canone di locazione.

 

Differenze tra il diritto reale d'uso e il diritto personale di godimento

·         il diritto reale d'uso

- caratterizzato dall'ampiezza e dalla illimitatezza

- rappresenta il criterio di tipicità dei diritti reali, che ne consente la regolamentazione secondo determinati schemi giuridici.

 

·         il diritto personale di godimento

- diritto caratterizzato dalla diversificata facolta’ di atteggiarsi in base al suo carattere obbligatorio

 

- puo’ regolarsi in via convenzionale ed in modo differente dalle parti (non, quindi, secondo propri schemi tipici e predeterminati), a modifica degli aspetti di sostanza e di contenuto.

 

Ad esempio di tale schematizzazione si riporta una decisione della Cassazione, la quale, in un caso di conferimento di attrezzature sciistiche e di uso di terreni nell'ambito del patrimonio di una società in fase di costituzione, ha ritenuto che tale conferimento non avesse il carattere di un diritto reale di uso, ma di un diritto personale di godimento, specie in considerazione della stretta connessione tra l'uso dei terreni ed il mantenimento degli impianti sciistici in questione.

    Diritto di abitazione

·        Diritto reale di godimento su cosa altrui, e’ disciplinato dall’art. 1022 c.c. ai sensi del quale: “Chiunque ha il diritto di abitazione di una casa, puo` abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”;

·        Dall’interpretazione della suddetta norma, ne deriva che unico ed esclusivo l'oggetto del diritto di abitazione e’ sempre e solo una casa, che può essere abitata, dal titolare del diritto, nei limiti delle necessita’ e bisogni proprio e della sua famiglia.

·       Per “ casa” si intende il fabbricato in se’, compresi anche tutti i beni, gli accessori e le pertinenze che la comprendono ed integrano, quali, ad esempio, il garage, i balconi, giardini, i terrazzi, i portici, la cantina ecc.

·         Come il diritto di uso, anche il diritto di abitazione, è personale, poiche’ il titolare ne gode personalmente e in via diretta: e’ infatti vietato concedere il diritto di abitazione ad altri o dare la casa gravata dal diritto di abitazione in locazione.

·       Si costituisce attraverso contratto, che necessita ad substantiam della forma scritta di scrittura privata o atto pubblico; puo’ anche costituirsi, infine, per usucapione oppure attraverso testamento.

 

In considerazione di una applicazione del diritto di abitazione alquanto circoscritta, rispetto non solo all`usufrutto ma anche all`uso, si puo’ ulteriormente notare, proprio come visto a proposito del diritto di uso, che differisce dall’ usufrutto in termini quantitativi: è, infatti, il più "limitato" dei tre diritti reali di godimento.

Nelle situazioni familiari, in particolar modo in caso di separazione o divorzio, si ricorda che generalmente il diritto di abitazione e’ riconosciuto, sulla casa coniugale, al coniuge al quale vengono affidati i figli .

Un'ulteriore caso in cui e’ riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa coniugale è quello in cui viene a mancare un uno dei coniugi: il coniuge superstite, allora, sin dal momento dell'apertura della successione acquista il diritto di abitare nella casa coniugale, e tale diritto perdura per tutta la sua vita.