Per l’art. 1140 c.c. il possesso e’ il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.

E quindi:
  • possesso pieno: corrisponde all’esercizio del diritto di proprietà
  • possesso minore: corrisponde all’esercizio di un diritto reale minore
 

Nel nostro ordinamento giuridico esistono tre "situazioni giuridiche di dominio":

·         proprietà, vale a dire la situazione giuridica che garantisce al titolare i poteri massimi possibili rispetto ad una res (cosa), fermi restando alcuni limiti imposti dalla legge

·         possesso 

·         detenzione.

Queste ultime due sono situazioni “materiali” e determinano l’attribuzione al soggetto attivo solo di taluni poteri.

Vi sono però alcune fondamentali differenze tra possesso e mera detenzione.

·         Il possesso è una situazione di fatto, regolata nel codice civile italiano dagli artt. 1140-1170 c.c., che consiste nell'utilizzare una cosa e nel disporne nei poteri e con i mezzi che la legge attribuisce ai titolari di diritti reali sulla cosa.

Ad esempio: il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di servitù, lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo, e come succede nell’esercizio della proprietà, il possessore di un'auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione etc.

La caratteristica peculiare del possesso, è rappresentata quindi dai comportamenti propri e determinati del titolare di un diritto reale, senza che abbia rilievo la titolarità effettiva del diritto stesso.

Fondamentalmente, perché si possa parlare di possesso giuridicamente rilevante vanno identificati due presupposti essenziali (è necessario che concorrano entrambi gli elementi contemporaneamente): il c.d. corpus, cioè il potere di fatto esercitato sula cosa, e il c. d. animus possessionis - l'elemento psicologico- l'intenzione del soggetto di tenere la cosa come propria.

Riassumendo, elementi caratterizzanti il possesso sono:

      1) ELEMENTO OGGETTIVO: esercizio sul bene del potere di fatto (utilizzo di un bene altrui)

      2) ELEMENTO SOGGETTIVO o psicologico: animus possidendi, ossia la consapevolezza o l’intenzione di esercitare quel potere

Leggendo, inoltre, l'art. 1140 c. c., si deduce che si può possedere una cosa direttamente o per mezzo di altra persona: si rileva, dunque, una distinzione tra possesso immediato e mediato.

·         Il possesso mediato è la situazione ultima descritta e generalmente chiamata detenzione. Quest’ultima non deve essere confusa, però, con il possesso vero e proprio, in quanto innanzitutto manca del requisito dell'animus. Infatti la detenzione di un bene si fonda sempre sulla titolarità di un diritto personale di godimento (es. contratto di locazione) o su un'obbligazione (es. contratto di deposito), tanto che, perché la detenzione possa trasformarsi in possesso, è necessario che intervenga la c. d. interversio possessionis, con la dichiarazione espressa del detentore al possessore di iniziare a possedere la cosa a nome proprio. Anche per questa circostanza, è prevista dal legislatore una tutela possessoria in capo anche al detentore attraverso l'esercizio dell'azione di reintegrazione, purché non sia per mere ragioni di ospitalità o di servizio.

·         Simili ma differenti dal possesso, gli atti di tolleranza, gli atti compiuti con l'altrui tolleranza, specie per ragioni di amicizia, buon vicinato o di familiarità. Bisogna però specificare che può accadere che tali atti evolvano in possesso.

  La tutela del possesso

Gli strumenti processuali predisposti dalla legge a tutela del possesso sono, innanzitutto, le cosidette azioni possessorie, disciplinate dagli artt. 1168-1170 c. c:

- l'azione di reintegrazione  - l'azione di manutenzione

e le azioni di nunciazione (artt. 1171-1172 c. c.), esercitabili anche dal proprietario e dai titolari degli altri diritti reali di godimento:

- la denuncia di nuova opera - la denuncia di danno temuto  

·         Con l’azione di reintegrazione (o di spoglio ), la persona che è stata privata del possesso di una cosa, può ottenere la restituzione immediata da chi se ne sia impossessato in modo violento, cioè senza la sua volontà o in modo clandestino, cioè occulto. Per poter ottenere questo, il possessore spogliato deve provare che egli era possessore prima dello spoglio, vale a dire che esercitava i poteri di fatto sul bene in suo possesso; inoltre, deve anche provare che lo spoglio è stato compiuto dalla persona a cui e’ indirizzata l’azione, che ha agito occultamente e con violenza. Lo spoglio è violento se è fatto avverso la volontà del possessore, ed è invece clandestino se il possessore non è a conoscenza dello spoglio.

Si puo’ dunque possedere:

·         violentemente: contro la volontà del possessore (rapina)

·         occultamente/in modo clandestino: non alla luce del sole

 

·         Esercizio: ENTRO UN ANNO DALLO SPOGLIO O DAL GIORNO DELLA SCOPERTA se lo spoglio è clandestino

 

·         L'azione di manutenzione è diretta invece ad assicurare il pacifico godimento di un possesso in atto, evitandone i comportamenti contrari. Tale azione è esperibile dal solo possessore, e non dal detentore, e tutela esclusivamente il possesso pacifico, ininterrotto, continuo e pubblico di beni immobili che si protragga da oltre un anno. Necessario al fine di garantirsi tale tutela, il soggetto possessore deve aver subito una turbativa o una molestia, tali che rendano disagevole l'esercizio del possesso. Nella sentenza n. 15788 dell'11 novembre 2002, la stessa Cassazione ha precisato che "non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, ma solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso".

·         L’azione va esercitata entro l’anno dalla turbativa

·         Il possesso di cui si chiede la tutela deve continuare da almeno un anno , continuo e ininterrotto

·         Il possesso acquistato non in modo violento o clandestino

 

·         Le azioni di nunciazione presentano invece funzioni di natura cautelare, preventiva e inibitoria.
La denuncia di nuova opera, ad esempio, richiede necessariamente che sia stata intrapresa, e non ultimata, da altri un'opera sul proprio o sul fondo altrui, oppure un imminente pericolo di danno per l'oggetto posseduto.

·         La denuncia di danno temuto e’ rivolta, da ultimo, alle opere già compiute sulla cosa, che e’ invece minacciata da un pericolo grave e imminente.

  L’ Usucapione

Particolare modo di acquisto della proprietà su di un bene immobile (quali case, terreni o loro parti) e’ l’usucapione, che permette il divenire definitivo e legittimo di situazioni di fatto decorse nel tempo. Acquista quindi il diritto di proprietà su un terreno d’intestazione altrui chi ne ha avuto il possesso per almeno vent’anni in modo continuo, senza cioe’ interruzioni, pacifico ed indisturbato. I diritti che possono essere usucapiti, come detto, sono anche, oltre la proprieta', anche possesso, servitu', usufrutto, uso.

Se fosse presente invece la buona fede di un soggetto non proprietario, l'usucapione puo' avvenire anche in soli dieci anni; requisito indispensabile e' che l'atto di trasferimento della proprieta' sia stato trascritto.