Il Tribunale di Roma, con una ordinanza pubblicata il 5 dicembre 2016, ha visto il foro capitolino accogliere in parte il ricorso d'urgenza formulato dalla SIAE in merito alle date del concerto dei Coldplay per il luglio 2017 a San Siro; in tale occasione il Tribunale si è pronunciato sulla domanda cautelare proposta dalla Società Italiana degli Autori ed Editori. Con l’ordinanza n. 69110/2016 il Tribunale di Roma inibisce a Live Nation 2 S.r.l., Seatwave Ltd, Ticketbis Sociedad Limitada, Viagogo AG l’ulteriore vendita, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti dei Coldplay del 3 e 4 luglio 2017 allo stadio di San Siro a Milano, acquistati sul mercato primario offline direttamente dalla Live Nation 2 o tramite i suoi distributori ufficiali, TicketOne e Best Union, nonché di quelli precedentemente acquistati sul mercato primario online da Seatwave, Ticketbis e Viagogo tramite programmi informatici in grado di aggirare il limite massimo di biglietti vendibili a ciascun consumatore finale. Viene successivamente fissata una penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore biglietto venduto in violazione dell’ordine di inibizione e condanna le imprese al pagamento delle spese legali. Non viene invece accolta la domanda di sequestro dei siti di “secondary ticketing”. (Ordinanza n. 69110/2016 del Tribunale di Roma - IX Sezione Civile – Giudice designato Fausto Basile).
Secondary ticketing: fenomeno dei biglietti online - la SIAE vince il ricorso.
Ordinanza n. 69110/2016 del Tribunale di Roma - Studio Legale www.molegale.it
Avv. Maria Vittoria Morselli
di Pistoia PT, Italia
Letto 251 volte dal 16/01/2017
Il Tribunale di Roma, con una ordinanza pubblicata il 5 dicembre 2016, ha visto il foro capitolino accogliere in parte il ricorso d'urgenza formulato dalla SIAE in merito alle date del concerto dei Coldplay per il luglio 2017 a San Siro; in tale occasione il Tribunale si è pronunciato sulla domanda cautelare proposta dalla Società Italiana degli Autori ed Editori. Con l’ordinanza n. 69110/2016 il Tribunale di Roma inibisce a Live Nation 2 S.r.l., Seatwave Ltd, Ticketbis Sociedad Limitada, Viagogo AG l’ulteriore vendita, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti dei Coldplay del 3 e 4 luglio 2017 allo stadio di San Siro a Milano, acquistati sul mercato primario offline direttamente dalla Live Nation 2 o tramite i suoi distributori ufficiali, TicketOne e Best Union, nonché di quelli precedentemente acquistati sul mercato primario online da Seatwave, Ticketbis e Viagogo tramite programmi informatici in grado di aggirare il limite massimo di biglietti vendibili a ciascun consumatore finale. Viene successivamente fissata una penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore biglietto venduto in violazione dell’ordine di inibizione e condanna le imprese al pagamento delle spese legali. Non viene invece accolta la domanda di sequestro dei siti di “secondary ticketing”. (Ordinanza n. 69110/2016 del Tribunale di Roma - IX Sezione Civile – Giudice designato Fausto Basile).
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 143 articoli dell'avvocato
Maria Vittoria Morselli
-
Responsabilità genitoriale e affidamento della prole ai servizi sociali
Letto 0 volte dal 10/02/2024
-
Diritto civile: espropriazione per pubblica utilità
Letto 30 volte dal 14/01/2023
-
Diritto del lavoro: legittimo il licenziamento di colui che utilizza i permessi sindacali per finalità personali
Letto 47 volte dal 21/09/2022
-
Diritto del lavoro: si determina il reato di caporalato costringere i part-time a lavorare a tempo pieno
Letto 60 volte dal 08/07/2022
-
Diritto di famiglia: la Corte di Cassazione boccia l’alienazione parentale (PAS)
Letto 117 volte dal 29/06/2022