Scopo dichiarato della registrazione è quello di tutelare i software ivi pubblicati, che presentino carattere di creatività e originalità rispetto a software già esistenti: la valutazione sulla presenza di tali caratteri è rimessa al soggetto che chiede la registrazione.
La registrazione ha mero valore di pubblicità-notizia (a livello comunitario è stato sancito il divieto di introdurre forme di pubblicità costitutiva), sicchè ha carattere facoltativo; la sua effettuazione tuttavia costituisce una presunzione fino a prova contraria:
- dell'esistenza del software
- del suo titolo
- del fatto che sia stato pubblicato prima della registrazione (luogo e data)
- del nome dell'autore
- (eventualmente) del nome di colui che ha i diritti esclusivi di utilizzo economico (se soggetto diverso dall'autore).
Per i software importati, la registrazione può essere chiesta dal titolare dei diritti esclusivi di utilizzo economico per l'Italia.

Per "autore" del software si intende la persona fisica che lo ha creato: in caso di più autore, si parlerà di "coautori".
All'autore spettano i diritti morali (ossia, riconoscimento della paternità del software) e di utilizzo economico (salvo sua cessione a terzo), per tutta la propria vita e fino a 70 anni dopo la propria morte (quindi ai suoi eredi).



II - REGISTRAZIONE
1) La registrazione è richiesta:
- dall'autore, se, esaurito il processo creativo, mantiene la titolarità dei diritti di utilizzo economico e ne dispone, provvedendo a pubblicare il software
- dal titolare dei predetti diritti di utilizzo, se soggetto diverso dall'autore, che abbia provveduto a pubblicare il software.


2) La richiesta di registrazione si compone:
- A - di apposita domanda, redatta sul modulo 349 messo a disposizione dalla SIAE
- B - dell'attestazione del pagamento (con c/c postale o con bonifico bancario) dei diritti di registrazione alla SIAE
- C - del disco ottico (CD ROM) che contiene il software
- D - di due esemplari delle etichette o frontespizi utilizzati per le confezioni con cui il software è stato messo in circolazione (solo per il caso che la pubblicazione sia avvenuta appunto con messa in circolazione o commercio al dettaglio)

A – domanda - indicazioni
- generalità del richiedente, con specificazione se sia legale rappresentante di società detentrice (eventualmente) dei diritti di utilizzo
- specificazione se il richiedente è l'autore, il titolare dei diritti di utilizzo (se diverso dall'autore), o il titolare dei diritti di utilizzo di un software  importato o acquisito da Paese UE
- titolo del software
- se si tratta di software originario o costituente traduzione, adattamento, trasformazione, modificazione di altro software
- data e luogo della pubblicazione (o della pubblicazione nel Paese di origine, se si tratta di software importato/acquisito)
- nel caso si tratti di elaborazione di altro software, titolo di quest'ultimo, nonchè indicazioni dell'autore o titolare dei diritti di utilizzo
- (eventualmente) se la pubblicazione è avvenuta attraverso messa in circolazione o commercio al dettaglio
- descrizione del software, ossia tutte quelle indicazioni necessarie alla sua migliore identificazione, fra cui:
    - se s. di base/operativo o applicativo
    - genere (es.: scrittura, compilatore, utilità, grafica, management)
    - hardware (mainframe, minicomputer, etc.) su cui è destinato ad essere impiegato
    - sistema operativo e ambiente operativo a cui è adatto
    - linguaggio (di programmazione) utilizzato per la sua compilazione
    - se destinato alla messa in circolazione o a utenti particolari
    - descrizione sintetica sulle sue funzioni (in cui si ricomprendono anche le istruzioni di base per il funzionamento del software).

B - diritti di registrazione SIAE
- bollo di Euro 14,62, peraltro pagato in modo virtuale (è ricompreso nelle tariffe di registrazione)
- tariffa di Euro 121,86 (comprensiva del bollo) per ogni software registrato.

C - disco contenente il software
- va inserito in una custodia rigida
- direttamente sul disco si applica una etichetta adesiva, a cura del/i richiedente/i la registrazione, sulla quale sono riportati il titolo del software e la firma del/i richiedente/i
- i dati contenuti devono essere organizzati per consentire e agevolare il riversamento del software su supporti analoghi.


3) Attestazione di avvenuta registrazione
Se la documentazione presentata è regolare e completa, e la registrazione è quindi possibile, il richiedente riceve una "attestazione di registrazione", che contiene:
- i dati inseriti nel registro
- la data della registrazione
- il numero progressivo ad essa attribuito.



III – TRASCRIZIONE DI ATTI
1) Oggetto della trascrizione
Su richiesta dell'avente diritto, è possibile trascrivere sul registro pubblico particolare atti:
- che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti di utilizzo economico sul software
- che vi costituiscono dei diritti di usufrutto o di garanzia
- di divisione degli stessi (quando i coautori decidono di dividersi i diritti su un software creato insieme)
- costitutivi di società (quando due o più persone cedono ad una società la titolarità dei diritti su un software per l’esercizio in comune di una attività economica).


2) Documenti occorrenti per la trascrizione
Si inviano alla SIAE:
- A – la domanda di trascrizione, redatta sul modulo 346 messo a disposizione dalla SIAE
- B – copia autentica dell'atto da trascrivere (se si tratta di atto pubblico) o originale della scrittura privata con firme autenticate dal notaio (se scrittura privata); in ogni caso, previamente registrato all'Ufficio del Registro
- C - l'attestazione del pagamento (con c/c postale o con bonifico bancario) dei diritti di registrazione alla SIAE.

A – domanda - indicazioni
- software a cui si riferisce l'atto e suo numero di registrazione
- forma dell'atto da trascrivere (se atto pubblico o scrittura privata autenticata)
- tipologia atto (se di trasferimento dei diritti di utilizzo economico; costitutivo di diritti reali o di garanzia; di divisione; costitutivo di società neo titolare dei diritti di utilizzo economico)
- di quali diritti tratta l'atto (tutti i diritti di utilizzo economico, o solo uno o alcuni ma non tutti fra di essi: es. diritti di riproduzione, elaborazione, distribuzione)
- generalità dell'alienante/costituente/cedente
- generalità dell'acquirente/beneficiario/cessionario.

C - diritti di registrazione SIAE
- bollo di Euro 14,62, peraltro pagato in modo virtuale (è ricompreso nelle tariffe di registrazione)
- tariffa di Euro 112,90 (comprensiva del bollo) per ogni atto da trascrivere.