Il decreto di espropriazione è idoneo a fare acquisire la proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione, di fatto o di diritto, con esso incompatibile, e che qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto comporta la perdita dell’animus possidendi, conseguendone che, al fine della configurabilità di nuovo possesso ad usucapionem, è necessario un atto di interversio possessionis (Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, n. 25825 – Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, n.7689)
La mancata adozione del decreto di esproprio nei termini di legge rende l’occupazione del fondo da parte della P.A. illegittima, con conseguente obbligo della stessa di restituire alla ricorrente la porzione di terreno oggetto di potere ablatorio non conforme alle norme regolamenti la materia, e salva l’adozione di un eventuale decreto ex art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001 (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 05/05/2021, n.1118)
Il decreto di esproprio, adottato oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non può considerarsi nullo per carenza di potere, ma illegittimo e, quindi, annullabile negli ordinari termini di legge: tale conclusione trova conferma sul piano del diritto positivo, atteso che l’art. 21- septies della L. n. 241/1990, nell’introdurre in via generale la categoria normativa della nullità del provvedimento amministrativo, ha ricondotto a tale radicale patologia il solo difetto assoluto di attribuzione (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 19/04/2021, n.1276 )
Qualora il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un’opera sia stato prorogato tempestivamente dall’autorità espropriante prima della scadenza, anche ripetutamente, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio è quindi valido, se emesso prima dell’ultima scadenza; ne consegue che, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (né in astratto, né in concreto), è legittima l’attività manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione (Cassazione civile sez. un., 12/04/2021, n.9543)
In mancanza del decreto di esproprio, l’ente che utilizza l’immobile trasformato per ragioni di pubblica utilità è sempre tenuto ad operare una scelta espressa tra la restituzione e l’acquisizione secondo quanto previsto dall’art. 42 bis, comma 1, d.P.R. n. 327/2001. L’inerzia mantenuta oltre il tempo necessario per le operazioni di ricognizione dello stato dei luoghi e per la valutazione dell’interesse all’acquisizione costituisce silenzio illegittimo, indipendentemente da un atto di messa in mora a cura del proprietario. L’Autorità amministrativa non può lasciare indefinitamente il proprietario nell’incertezza a proposito della condizione giuridica dei beni attratti nella procedura espropriativa non conclusa (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 10/03/2021, n.233 – T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 10/03/2021, n.234).
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione dell’indennità di espropriazione va fatta tenendo conto della natura – edificatoria o meno – dell’area espropriata, secondo una stima che va fatta tenendo conto delle caratteristiche fattuali e giuridiche del bene alla data del decreto di esproprio e prescindendo dai vincoli di natura espropriativa ovvero da quelli sostanzialmente preordinati all’esproprio (cd. lenticolari); sicché, ove sopravvenga nelle more dell’espropriazione il mutamento della destinazione urbanistica dell’area, non può disporsi la retrodatazione della detta qualificazione all’epoca dell’apposizione del vincolo poiché ciò darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza e, come tale, contrastante con il disposto dell’art. 42, comma 3, Cost. (Corte appello Potenza sez. I, 04/03/2021, n.107).
L’occupazione da parte della P.A. di un bene immobile di proprietà privata senza un valido titolo (ossia in assenza di decreto di esproprio) o in caso di decreto annullato, dà luogo ad un illecito di natura permanente, che perdura sino a che perdura l’illecita occupazione dell’area da parte della P.A., con conseguente diritto alla pretesa risarcitoria da parte del privato danneggiato (Tribunale Roma sez. II, 03/03/2021, n.3736)
In tema di indennità di esproprio, l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile “ratione temporis”, prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l’opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l’opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell’espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione del comune, ente espropriante ed anche beneficiario dell’espropriazione, solo perché presentata dopo sessanta giorni dal deposito della relazione di stima presso gli uffici comunali). (Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, n.5340)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio rileva l’edificabilità legale dell’area ablata all’epoca dell’adozione del relativo decreto, secondo gli strumenti urbanistici già in essere, non potendosi tener conto dell'”aspettativa” di edificabilità futura di un terreno attualmente agricolo in ragione dell’evoluzione degli strumenti anzidetti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva stimato un’area agricola, valorizzandone la collocazione adiacente al centro comunale e la propensione al mutamento di destinazione urbanistica, come edificabile). (Cassazione civile sez. I, 17/02/2021, n.4228)
Il decreto di esproprio tardivo — perché pronunciato al di là dei termini finali fissati nella dichiarazione di pubblica utilità — non può essere considerato nullo ovvero inesistente, con la conseguenza di rendere obbligatoria la sua impugnazione da parte dell’interessato nei termini di legge, perché, in assenza di regolare impugnazione, da una parte, il decreto produce regolarmente i suoi effetti essendo pur sempre un provvedimento adottato nell’esercizio di potestà amministrative, ancorché illegittimo per mancato rispetto dei termini fissati dalla legge per la sua emanazione, dall’altra, si affermerà la sussistenza, in capo alla proprietà del fondo interessato, del solo diritto di percepire somme a titolo di indennità, con esclusione di ogni diritto di ricevere il risarcimento del danno per lesione del diritto domenicale. (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 25/01/2021, n.150 )