REQUISITO DELLA DOPPIA CONFORMITA’ : UN FARDELLO DA ELIMINARE PER CONSENTIRE LA SANATORIA DI TANTI EDIFICI .
Il requisito di doppia conformità oggi è condizione essenziale per poter regolarizzare l’immobile, relativamente agli illeciti edilizi rientranti nell’ambito del Permesso di costruire o della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).
 La sua prima introduzione nell’ordinamento è avvenuta con l’art. 13 della L. 47/85, per essere poi “trasfusa” con modifiche negli articoli 36 e 37 del DPR 380/01, il Testo Unico per l’Edilizia.
Il  problema giuridico che si pone all’attenzione degli studiosi è il seguente : UNA COSTRUZIONE ABUSIVA AL MOMENTO DELLA SUA EDIFICAZIONE , ALLORQUANDO DIVENTA POSSIBILE E LECITA CON UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA, NON DOVREBBE ESSERE MAI SANATA , invece alla luce del nuovo piano urbanistico, laddove non fosse stata edificata precedentemente, potrebbe realizzarsi .
Appare chiaro che questo requisito della doppia conformità alla luce delle attuali procedure di regolarizzazione edilizia impediscono AD UNA  COSTRUZIONE, AD OGGI LECITA , DI NON POTER OTTENERE LA SANATORIA IN QUANTO, AL MOMENTO DELLA SUA COSTRUZIONE CARENTE DELLO STESSO REQUISITO .
Ritengo necessario che il Legislatore modifichi questo principio che impedisce ad una molteplicità di costruzioni, già esistenti, di essere regolarizzate , nonostante che, in relazione al vigente piano urbanistico comunale , potrebbero ottenere la regolare concessione edilizia .
Orbene, la verifica della cd. “doppia conformità” costituisce un GRANDE LIMITE  alla sanatoria di tanti manifatti edilizi, che alla luce dei nuovi regolamenti edilizi sarebbero legali e coerenti con i principi del piano, ma non sanabili solo per questo principio che appare  in contrasto alla logica ,prima che al diritto .
Si rende necessario l'intervento del legislatore per mettere fine a questa discrasia ,che impedisce ad un manufatto, che allo stato attuale  potrebbe ottenere la concessione edilizia, ma che non l'ottiene solo perchè al momento della sua costruzione, era illegittimo e non assentito . 
E’ evidente che la sopravvenuta disciplina statale sull’accertamento di conformità (introdotta con la legge n. 47/85 e successivamente mantenuta con il DPR n. 380 del 2001) contiene una normativa di principio rispetto alla quale le previsioni di sanatoria degli immobili abusivi , che probabilmente aveva un senso nel 1985 , ma che oggi appare gravoso ed insostenibile per i comuni, per le Regioni ,che non sono in grado di abbattere tutti i manufatti abusivi e che nel contempo non possono neanche regolarizzarli . Ritengo che la linea del futuro, anche per EVITARE DI SOTTRARRE ALTRI TERRENI ALL'AGRICOLTURA, SIA QUELLO DI CONSENTIRE LA SANATORIA ALLE COSTRUZIONI CHE AL MOMENTO ATTUALE SIANO IN REGOLA CON LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE ,SENZA VALUTARE IL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE DEL MANUFATTO. In pari tempo stabilire regole precise per sospendere ogni attività edilizia nuova ed illegale, impedendo la realizzazione delle costruzioni fin dal momento del loro sorgere .
Di conseguenza, nel sopra indicato contesto abrogativo discendente dalla sopravvenienza di norme statali di principio incompatibili, deve ritenersi che nell’attuale sistema normativo la variante speciale di cui alla legge regionale n. 28/80 sia diretta alla mera riqualificazione urbanistica delle aree interessate da insediamenti abusivi, nel senso di prevedere quegli interventi infrastrutturali e quelle opere di urbanizzazione che assicurino il corretto inserimento degli immobili abusivi nel tessuto urbanistico del territorio comunale.