In caso di conto corrente cointestato l'articolo 1298, comma 2, del Codice civile, prevede il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto nei rapporti interni, in base al quale "le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente".

Ciò significa che, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono appunto uguali e che il cointestatario, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari.

Va tuttavia evidenziato che la norma prevede una semplice presunzione di uguaglianza delle quote, per cui i cointestatari possono dimostrare il contrario, fornendo adeguate prove.

Ciò avviene ad esempio quando il saldo attivo del conto corrente discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari. In tal caso, si deve escludere che l’altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo.

Il cointestatario di un conto corrente bancario, infatti, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza (Cassazione, sentenza del 2 dicembre 2013, n. 26991).