Se si intende piantare alberi o siepi, in prossimità del confine con la proprietà di un altro soggetto, bisogna rispettare le distanze regolamentari stabilite nei regolamenti comunali, per la cui esistenza ci si deve costantemente informare, presso il Comune ove ha sede l’immobile in questione o, in mancanza, dagli usi locali, ossia le distanze che gli abitanti del luogo osservano per costante consuetudine e prassi da tempo immemorabile.

Se né i regolamenti comunali, né gli usi locali dispongono alcunché, valgono le seguenti distanze minime dal confine stabilite dal codice civile.

1. Alberi di alto fusto, quali noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili, cioè alberi che supereranno presumibilmente l’altezza di circa sei metri di altezza o che hanno un tronco, prima delle biforcazioni, di più di tre metri di altezza: 3 metri;

2. Alberi di non alto fusto, il cui fusto sorto ad altezza non superiore a 3 metri si diffonda in rami: 1,5 metri;

3. Viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri: 0,5 metri.

In verità, le espressioni usate dal legislatore non sono consone dal punto di vista botanico in quanto, nel distinguere le piante a seconda del fusto, non si tiene conto che, spesso, lo sviluppo di una pianta non può essere determinato in anticipo, ma dipende dalle concrete condizioni climatiche e dalle modalità di coltivazione.
Ne consegue che l’obbligo di rispettare le distanze, o il diritto di chiederne il rispetto, non sempre si può determinare chiaramente nel momento in cui la pianta viene piazzata, ma solo quando è chiaro che essa si avvia ad essere un albero piuttosto che un arbusto.

Le predette distanze minime non devono essere più rispettate se, sul confine, vi è un muro divisorio appartenente a uno o a entrambi i confinanti, a meno che l’altezza della pianta superi quella del muro, art. 892 cod. civ.

 La distanza dal confine si misura rispetto alla base esterna del tronco così come era al momento della piantagione o dal luogo dove fu fatta la semina.
Per un albero adulto, rispetto a cui non è possibile stabilire se è nato o se è stato piantato, oppure di quanto è cresciuto nel tempo, si dovrà necessariamente misurare la distanza dal centro del tronco.

Qualora il vicino abbia piantato alberi o siepi a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalle predette regole, si può agire davanti al Giudice di Pace affinché le piante o siepi a distanza non regolamentare vengano estirpate.