Il Sig. A. G., assistito dall’Avv. Gianluca Perrone, adiva il Tribunale di Messina con procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cpc, al fine di ottenere la sospensione dell’ordinanza di sgombero, notificata dal Comune di M., con la quale si intimava il rilascio di un immobile catastalmente intestato alla P.A., e da oltre 40 anni posseduto e utilizzato per civile abitazione, adiacente al plesso scolastico in cui ha lavorato il Sig. A. G., nella qualità di bidello.Nel 2015 il Sig. A. G. ha intrapreso un’azione giudiziaria finalizzata a ottenere una pronuncia di acquisto della proprietà del citato immobile, per intervenuto usucapione ventennale.Nelle more di tale giudizio il Comune di M., al fine di ottenere il rilascio dello stabile, incurante dell’avanzata età e delle precarie condizioni di salute del possessore, procedeva allo sgombero coattivo.
Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 31.07.2019, ordinava la sospensione dell’ordinanza impugnata e fissava la data per il prosieguo del giudizio.
I motivi dell’opposizione sono stati affidati principalmente alla pendenza del giudizio di usucapione, in virtù del principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale:      “in pendenza di controversia avanti al giudice ordinario, come nella fattispecie, deve negarsi alla amministrazione il potere di emettere atti di autotutela per il conseguimento della disponibilità del bene”.
Ed ancora, si è argomentato, sulla scorta di copiosa giurisprudenza, sulla demanialità del citato immobile, rilevando che “l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei Comuni o delle province, dipende, soprattutto, dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e presuppone, quindi, oltre che l’acquisto in proprietà del bene da parte dell’ente pubblico (cosiddetto requisito soggettivo), una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio (cosiddetto requisito oggettivo)
Il giudizio si concludeva con l’ordinanza del 18.05.2020, con cui il Tribunale confermava la sospensiva dell’ordinanza di sgombero, e condannava il Comune di M. al pagamento delle spese processuali, riservando al prosieguo del giudizio di merito la decisione sull’annullamento dell’ordinanza e il risarcimento del danno.
La pronuncia del Tribunale di Messina ha, altresì, affermato la propria competenza escludendo quella del Tribunale amministrativo, sulla scorta della copiosa giurisprudenza allegata dalla difesa del ricorrente.