FONDO PATRIMONIALE artt. 167 – 171 c.c.
 
Natura del fondo:
l’art. 167 c.c. stabilisce che ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, ossia destinando determinati (immobili o mobili registrati o titoli di crediti), a far fronte ai bisogni della famiglia.
 
Funzione:
difendere, nell’interesse della famiglia una certa massa patrimoniale dai rischi che derivano da iniziative economiche pregiudizievoli, nonché da sperperi voluttari. Quindi, i beni che costituiscono oggetto del fondo patrimoniale, sono in tal modo insensibili alle vicende del patrimonio da cui sono distratti. Da ciò deriva che, sono sottratti dall’aggressione di qualunque creditore estraneo alle operazioni in vista delle quali è stato costituito.
 
Costituzione:
la convenzione che ha ad oggetto il fondo patrimoniale, può essere redatto prima o dopo la celebrazione del matrimonio, deve essere stipulato  per atto pubblico.
A costituire il fondo patrimoniale può essere anche un terzo, il quale può trasferire i beni, oltre che con un negozio inter vivos, anche con testamento, a titolo di eredità o di legato. Nel caso in cui la costituzione avvenga per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi.
 
Pubblicità:
la costituzione del fondo patrimoniale rientra nelle convenzioni matrimoniali (come da ultimo Cass. SS.UU 21658/2009), da ciò consegue la soggezione del fondo alle disposizioni dell’art. 162 c.c., ossia:

  • deve essere stipulato per atto pubblico sotto pena di nullità;
  • deve essere annotato ai margini dell’atto di matrimonio;
  • per quanto riguarda gli immobili è necessaria, ai fini di pubblicità notizia, la trascrizione del vincolo ex art. 2647c.c.

 
Oggetto:
l’art. 167 c.c. elenca i beni che possono far parte del fondo patrimoniale.
Si tratta di beni immobili o mobili registrati ed i titoli di credito (in questo caso devono essere vincolati ossia resi nominativi e deve essere annotato il vincolo sul titolo stesso e sul registro dell’emittente, o in altro modo idoneo).
Le somme di denaro non possono far parte del fondo patrimoniale.
Rimangono vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia i frutti prodotti dai beni vincolati, nonché le somme ricavate dalla loro alienazione.
 
Proprietà dei beni del fondo
L’art. 168 c.c. prevede che la proprietà dei beni spetta ad entrambi i coniugi, ma l’atto di costituzione può disporre diversamente.
Ciò significa che:

  • che la proprietà può essere attribuita ad un solo coniuge;
  • oppure al terzo costituente. In questo caso, in capo ai due coniugi sussiste un diritto di godimento a carattere reale, assimilabile all’usufrutto legale spettante ai genitori.

 
Amministrazione:
gli amministratori del fondo sono sempre i due coniugi, che agiscono secondo le prescrizioni in tema di comunione legale. È necessario distinguere tra gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione.
Atti di ordinaria amministrazione: possono essere compiuti disgiuntamente dai coniugi;
Atti di straordinaria amministrazione: è necessario l’agire congiunto dei coniugi.
 
 
Limiti:
Per i coniugisono previsti dall’art. 168 c.c. e dall’art. 169 c.c..
Art. 168 c.c. impone di impegnare i frutti prodotti dai beni conferiti per fronteggiare i bisogni familiari.
Art. 169 c.c. sancisce una sorta di indisponibilità relativa ai beni stessi, subordinando l’alienazione o la costituzione di vincoli, al consenso di entrambi i coniugi (tranne se l’alienazione e sottoposizione dei vincoli è consentita nell’atto di costituzione). Nel caso in cui vi siano figli minori è necessario l’autorizzazione dei figli minori.
Per i creditoril’art. 170 c.c. prevede un vincolo di inespropriabilità, ossia, l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
 
Azione revocatoria:
la giurisprudenza nonostante la previsione legislativa di tutelare il fondo patrimoniale ha ammesso tanto l’azione revocatoria ordinaria che fallimentare.
In ordine all’azione revocatoria ordinaria l’art. 2901 c.c. la giurisprudenza ritiene sufficiente la consapevolezza da parte del coniuge o del terzo, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia derivato in concreto alle ragioni del creditore o anche solo la previsione di un mero danno potenzialmente suscettibile di prodursi in seguito al compimento dell’atto di disposizione. La prova della scientia damni può essere fornita anche per presunzione.
Per quanto riguarda l’azione revocatoria fallimentare (art. 64 della L. Fall.) l’atto di costituzione del fondo patrimoniale compiuto dal fallito nel biennio anteriore al fallimento, rientrando nel genus degli atti a titolo gratuito è soggetto ad azione revocatoria da parte del curatore fallimentare ex art. 64 l.fall.. Ciò perché il fondo patrimoniale, creando un patrimonio di scopo che resta insensibile alla dichiarazione di fallimento ed impedendo che i beni compresi in tale patrimonio siano inclusi nella massa attiva, incide riduttivamente sulla garanzia derivante alla generalità dei creditori dall’art. 2740 c.c.
 
Cessazione del fondo
Il fondo patrimoniale presuppone necessariamente l’esistenza della famiglia legittima, da ciò consegue che esso non può prescindere dal vincolo coniugale, quindi la cessazione di tale vincolo per qualunque motivo comporta anche la fine del fondo, salva la ultra attività prevista dall’art. 171 c.c. se vi sono figli minori.        
   
* Cassazione, sentenza 8 agosto 2013, n. 19029, sez. I civile
 


PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Costituzione di fondo patrimoniale – Inefficacia ex articolo 64 della legge fallimentare – Sussistenza.
 


Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l’obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori; pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell’art. 64 della legge fallimentare, dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé, così ricadendo in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato art. 64 della legge fallimentare, come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l’esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.
 

* Cassazione, sentenza 13 giugno 2013, n. 25974, sez. II civile
 

CRIMINALITA' ORGANIZZATA - Associazione mafiosa – Fondo patrimoniale sui beni del condannato – Omesso avviso alla Guardia di finanza – Punibilità – Sussiste.
 


È reato costituire un fondo patrimoniale sull’immobile dell’imputato condannato per associazione mafiosa senza avvertire la Guardia di Finanza. Si tratta infatti di un reato omissivo proprio che, per essere punito, non necessita del disvalore giuridico della condotta. Infatti, i delitti omissivi propri "di pura creazione legislativa", sono privi di qualsiasi disvalore pregiuridico ed hanno come loro presupposto situazioni di fatto in sé "neutre", inidonee a spingere l'uomo normale all'azione, dal momento che a queste non sottostà alcuna regola di civiltà o alcun tipo di impulso naturalistico allo svolgimento di una qualche condotta. In simili casi, per poter configurare una autentica responsabilità dolosa e quindi qualificare come consapevole e volontaria l'omissione, è necessario che il soggetto agente conosca la norma penale.



* Cassazione, sentenza 22 marzo 2013, n. 7250, sez. III civile
 


Obbligazioni- Fondo patrimoniale – Fideiussione – Obbligazioni future connesse a un’apertura di credito – Revocatoria – Sussiste.
 


L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1,prima parte, del c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore("scientia damni") e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento; l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento a l momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione
Riferimenti normativi: art. 2901 c.c.
 




*Cassazione, sentenza 20 marzo 2013, n. 6876, sez. I civile
 
Coniugi(Rapporti patrimoniali tra) - Comunione dei beni – Legale.
 
È caratteristica tipica della comunione de residuo che l'attivo della massa comune si arricchisca proprio nel momento in cui il vincolo di solidarietà tra i coniugi si allenta con la separazione personale dei coniugi che è causa dello scioglimento della comunione legale (art. 191 c.c.), momento quest'ultimo cui necessariamente va ancorata la stima del valore di quella massa. La compartecipazione al valore degli incrementi patrimoniali conseguiti post-nuptias dall'altro coniuge è differita al momento della separazione, non ad epoca successiva.
 



*Cassazione, ordinanza 19 marzo 2013, n. 6842, sez. VI -3 civile
 
Obbligazioni- Fideiussione – Fondo patrimoniale – Azione revocatoria ordinaria – Sussiste.
 
Deve essere revocato il fondo patrimoniale costituito dal fideiussore in base all’azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore, dovendosi rilevare che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando risulta posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di  cui al n. 1 dell’art. 2901 cc e che nell’ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell’azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione, dovendosi ulteriormente ricordare che l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale, poi, al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Riferimenti normativi: art. 2901 c.c.
 


*Cassazione, sentenza 5 marzo 2013, n. 5385, sez. III civile
 
Famiglia- Fondo patrimoniale - Iscrizione ipotecaria – A garanzia della cartella esattoriale Inps – Legittimità – Sussistenza.
 


L’art.170 c.c., nel regolare in generale, facendo riferimento alla finalità per cui è stato contratto il debito ed alla conoscenza di tale finalità quando essa non sia stata il soddisfacimento di bisogni della famiglia, i limiti entro i quali un titolo formatosi a carico del coniuga (o del terzo) che ha costituito il fondo patrimoniale conferendovi il bene, per debiti da lui contratti, può giustificare l’esecuzione sul bene stesso, individua anche le condizioni alle quali il “titolo” relativo al debito può giustificare l’iscrizione di un’ipoteca non volontaria e, quindi, anche dell’ipoteca di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che l’esattore può iscrivere tale ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l’esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità.
Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragione della sua appartenenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell'art. 170 cod. civ., della illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto sul bene, deve allegare e provare che il debito per cui è stata iscritta l'ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono anche In relazione all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. In sede di giudizio di cassazione contro una sentenza di merito che abbia rigettato la domanda ritenendo non soggetta all’art. 170 c.c. l’iscrizione d’ipoteca, la Corte di Cassazione, qualora constati che i detti oneri risultano inadempienti, deve rigettare il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, art. 77
 
 
Cassazione, sentenza 5 marzo 2013,n. 5385, sez. III civile
 


I) Famiglia -Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Iscrizione d'ipoteca - Azione ex art. 170 cod. civ. finalizzata alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione - Debito assistito da ipoteca contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia- Conoscenza di tali circostanze da parte del creditore - Onere della prova -Contenuto.
Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'art. 170 cod. civ., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. del 29 marzo 1973, n. 602.
(Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all'art. 170 cod. civ. l'iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 167, 170, 2697 e 2808, D.P.R. 29/03/1973 num. 602 art.77, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4
Massime precedenti Vedi: N.2970 del 2013, N. 4011 del 2013
II) Famiglia -Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale -Esecuzione sui beni e frutti - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n.602 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
L'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art.77 del D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicchè, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 170 e 2808, D.P.R. 29/03/1973 num. 602 art. 77
Massime precedenti Vedi: N.13622 del 2010
 


*Cassazione, sentenza 19 febbraio 2013, n. 4011, sez. III civile
 
Famiglia- Matrimonio - Regime patrimoniale – Fondo patrimoniale – Bisogni familiari –Debito contratto per motivi imprenditoriali o lavorativi – Pignorabilità –Sussiste.



L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell’opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c., l’onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto, come sostenuto dalla ricorrente, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’art. 170c.c. – nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151 – per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì – analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva peri frutti dei beni dotali – nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 615
 



Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2970, sez. III civile
 
Famiglia -Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale -Esecuzione sui beni e frutti - Condizioni - Debiti contratti per le necessità della famiglia - Estraneità a detti bisogni - Prova - Onere del debitore -Fondamento.
 
L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava sulla parte che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché - in caso di opposizione proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni - spetta al debitore opponente dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, allegando e provando quali siano i titoli dai quali le obbligazioni siano sorte ed il contesto nell'ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire - anche in via presuntiva - all'esclusione della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 167, 170, 2697 e 2729, Cod. Proc. Civ. art. 615
Massime precedenti Conformi: N.4011 del 2013






* Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2012, n. 22878, sez. VI - 3 civile
 
 

Fondo patrimoniale – Costituzione successiva alla fideiussione - Fondo costituito per tutelare un figlio disabile - Inefficacia nei confronti della banca.
 
 
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, n. 1, cod. civ.. A questo si aggiunge che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità dello stesso. Prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.
Riferimenti normativi: C.c. art. 2901
Massime precedenti Vedi: n. 24757 del 2008, n. 8680 del 2009, n. 2066 del 2010, n. 3676 del 2011, n. 21492 del 2011.
 
 
 
* Cassazione, sentenza 16 ottobre 2012, n. 40561, sez. III penale

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Costituzione di fondo patrimoniale.

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque rendere più difficile un’eventuale procedura esecutiva. In tal senso il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte rientra nella categoria dei reati di pericolo e, in base a tale impostazione, non v’è sincronia tra la consumazione del reato e la realizzazione della pretesa tributaria.
La lettura della disposizione di legge più coerente con il sistema comporta l’importanza dell’accertamento dell’idoneità della condotta alla luce dell’elemento finalistico compreso nella previsione del dolo specifico e, pertanto, non si è mai ritenuto che bastasse la costituzione del fondo patrimoniale – in grado di recare pregiudizio alla garanzia – tanto da rendere in re ipsa il dolo richiesto. Sarà, quindi, necessario per i giudici di merito verificare che gli elementi probatori raccolti siano in grado d’illuminare la finalità degli atti dispositivi posti in essere dal suo autore, in modo da interpretare correttamente la sussistenza o meno del carattere fraudolento dell’operazione, che tale è valutato proprio in ragione dello scopo di sottrazione avuto di mira nel tracciato delittuoso compiuto dall’agente.
Per quanto attiene al fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., alla luce di quanto affermato, non è ipotizzabile ipotizzare l’inversione dell’onere della prova sul presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore.
Riferimenti normativi: artt. 11 e 13 d.lgs. 74/2000; art. 167 Cod. Civ.
Massime Precedenti: 38925/2009, 23986/2011.
(n.d.r.: cfr. segnalazione novità giurisprudenziale in CNN Notizie del 18 ottobre 2012)
 
 
 
* Cassazione, sentenza, 28 settembre 2012, n. 16526, sez. III civile

Famiglia - Fondo patrimoniale – Costituzione – Annotazione nell’atto di matrimonio – Opposizione all’esecuzione – Mancata allegazione – Rilevabilità d’ufficio – Sussiste.
 
Quando il soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale propone contro il creditore che voglia procedere su di un bene facente parte del fondo l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. (riconducibile all’ambito della c.d. opposizione all’esecuzione per impignorabilità del bene), è tenuto ad allegare, quale fatto costitutivo della domanda di accertamento dell’inesistenza della pignorabilità, il fatto dell’annotazione della costituzione nell’atto matrimoniale, inerendo esso all’enunciazione dei fatti giustificativi dell’impignorabilità. Ne deriva che il giudice in sede decisoria rilevi la mancata allegazione di tale fatto non introduce nel processo una questione nuova, ma si limita a rilevare in iure che la domanda sottesa all’opposizione non è stata articolata con la deduzione di tutti gli elementi che in iure sono necessari, a livello di allegazione, per giustificarla, con la conseguenza che detta rilevazione non integra violazione dell’art. 183, terzo comma (ed ora quarto comma), c.p.c., atteso che fra le questioni cui fa riferimento tale norma non rientra quella derivante dall’omessa allegazione di un fatto costitutivo in iure della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: C.p.c. artt. 183 e 615
 
 
 
* Cassazione, ordinanza 20 settembre 2012, n. 15859, sez. VI - 1 civile

Famiglia - Fondo patrimoniale – Richiesta da entrambi i coniugi divorziati – Competenza del tribunale dei minorenni – Limiti.
 
In tema d’individuazione del giudice competente per decidere circa l’autorizzazione alla cessazione del fondo patrimoniale costituito in favore del figlio sull’accordo di entrambi i genitori divorziati, deve essere di competenza del tribunale per i minorenni. L’art. 171 c.c. detta le regole di amministrazione del fondo patrimoniale quando si sia verificata una causa di definitiva cessazione del medesimo (annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), ma permanga il vincolo di destinazione per la presenza dei figli minori: in quest’ipotesi gli atti di amministrazione e di disposizione sono autorizzati dal Tribunale per i minorenni in funzione esclusiva dell’interesse dei minori e possono avere a oggetto l’alienazione di uno o più beni determinati, se necessari a soddisfare le esigenze di vita dei minori o, in via definitiva l’attribuzione dei cespiti costituenti il fondo, una volta sciolto il vincolo di destinazione. L’elemento discriminante la competenza del tribunale ordinario o del tribunale per i minorenni deve, pertanto, essere individuato, nella vigenza o nella cessazione del vincolo coniugale, al momento della proposizione dell’istanza autorizzatoria, atteso che la sopravvenuta mancanza del rapporto di coniugio determina l’esigenza, in caso di permanenza, meramente temporanea, del vincolo di destinazione del fondo fino alla maggiore età dei figli minori, di prevedere l’intervento del giudice specializzato al fine di provvedere specificamente alla loro tutela, nell’amministrazione e nella disposizione dei beni del fondo, non essendovi più nei coniugi il presupposto della comunione di affetti e di interessi che caratterizza il rapporto matrimoniale e che costituisce la base giuridico-solidaristica della costituzione del fondo medesimo.
Riferimenti normativi: c.c. art. 171



* Cassazione, sentenza 31 maggio 2012, n. 21013, sez. III penale

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Costituzione del fondo patrimoniale di beni – Riscossione non avviata – Sussistenza del reato.

In tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria. Né è necessario, secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato, che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l'atto fraudolento sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale dei Fisco.
Riferimenti normativi: art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Massime precedenti Vedi: 5824/2007; 7916/2007



* Cassazione, sentenza 18 maggio 2012, n. 7880, sez. V civile

Fondo patrimoniale – Inadempimento di obbligazione nell’interesse della famiglia - Ipoteca – Non sussiste.
 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 169 e 170