Il patrimonio di chi esercita attività imprenditoriale o professionale è sempre potenzialmente suscettibile di aggressione da parte di creditori insoddisfatti. L'imprenditore individuale risponde, di fatto, dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio (presente e futuro); parimenti il socio di società di persone. Ma anche chi gestisce l'azienda attraverso una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.), non è immune da rischi; ed infatti, pur non rispondendo direttamente dei debiti, deve sovente sottoscrivere fideiussioni e/o garanzie personali; può, inoltre, essere chiamato a rispondere, in proprio, quale amministratore. Il professionista, d’altro canto, è esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti, soprattutto se è membro di un collegio sindacale. In ragione delle vigenti normative in materia, attualmente, anche chi ha un incarico dirigenziale, in un'impresa o un ente pubblico, è oggi gravato da responsabilità sempre crescenti nei termini appena descritti. Per ovviare ai descritti inconvenienti, imprenditori e professionisti ricorrono – laddove è possibile - al singolare espediente del fondo patrimoniale. Si tratta di un vincolo costituito, con atto notarile, su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte alle necessità della famiglia (oltre a quelle primarie, anche a quella del mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi). I beni compresi nel fondo patrimoniale - e i loro redditi - non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.  Ancorché non esista un’idonea base normativa in merito, le Corti hanno sancito, infatti, che anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia .

Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha accertato che i crediti azionati dalleappellanti traevano origine da fideiussioni prestate dai coniugi I., il 14 novembre 1986,in favore di Big Big s.r.l., e il 15 marzo 1990, in favore di ISP; che già il 15 giugno dellostesso anno era intervenuta la revoca degli affidamenti;

che medio tempore, erano maturati debiti per quasi quattro miliardi di lire ed erano statichiesti ed emessi svariati decreti ingiuntivi.

In tale contesto non par dubbio che l'anteriorità del credito vantato dalle appellanti, rispetto all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, intervenuto in data 23 maggio 1990, è stata correttamente affermata dalla Corte territoriale.