Il Tribunale di Roma, con una ordinanza pubblicata il 5 dicembre 2016, ha visto il foro capitolino accogliere in parte il ricorso d'urgenza formulato dalla SIAE in merito alle date del concerto dei Coldplay per il luglio 2017 a San Siro; in tale occasione il Tribunale si è pronunciato sulla domanda cautelare proposta dalla Società Italiana degli Autori ed Editori. Con l’ordinanza n. 69110/2016 il Tribunale di Roma inibisce a Live Nation 2 S.r.l., Seatwave Ltd, Ticketbis Sociedad Limitada, Viagogo AG l’ulteriore vendita, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti dei Coldplay del 3 e 4 luglio 2017 allo stadio di San Siro a Milano, acquistati sul mercato primario offline direttamente dalla Live Nation 2 o tramite i suoi distributori ufficiali, TicketOne e Best Union, nonché di quelli precedentemente acquistati sul mercato primario online da Seatwave, Ticketbis e Viagogo tramite programmi informatici in grado di aggirare il limite massimo di biglietti vendibili a ciascun consumatore finale. Viene successivamente fissata una penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore biglietto venduto in violazione dell’ordine di inibizione e condanna le imprese al pagamento delle spese legali. Non viene invece accolta la domanda di sequestro dei siti di “secondary ticketing”. (Ordinanza n. 69110/2016 del Tribunale di Roma - IX Sezione Civile – Giudice designato Fausto Basile).
Secondary ticketing: fenomeno dei biglietti online - la SIAE vince il ricorso.
Ordinanza n. 69110/2016 del Tribunale di Roma - Studio Legale www.molegale.it
Avv. Maria Vittoria Morselli
di Pistoia PT, Italia
Letto 169 volte dal 16/01/2017
Il Tribunale di Roma, con una ordinanza pubblicata il 5 dicembre 2016, ha visto il foro capitolino accogliere in parte il ricorso d'urgenza formulato dalla SIAE in merito alle date del concerto dei Coldplay per il luglio 2017 a San Siro; in tale occasione il Tribunale si è pronunciato sulla domanda cautelare proposta dalla Società Italiana degli Autori ed Editori. Con l’ordinanza n. 69110/2016 il Tribunale di Roma inibisce a Live Nation 2 S.r.l., Seatwave Ltd, Ticketbis Sociedad Limitada, Viagogo AG l’ulteriore vendita, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti dei Coldplay del 3 e 4 luglio 2017 allo stadio di San Siro a Milano, acquistati sul mercato primario offline direttamente dalla Live Nation 2 o tramite i suoi distributori ufficiali, TicketOne e Best Union, nonché di quelli precedentemente acquistati sul mercato primario online da Seatwave, Ticketbis e Viagogo tramite programmi informatici in grado di aggirare il limite massimo di biglietti vendibili a ciascun consumatore finale. Viene successivamente fissata una penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore biglietto venduto in violazione dell’ordine di inibizione e condanna le imprese al pagamento delle spese legali. Non viene invece accolta la domanda di sequestro dei siti di “secondary ticketing”. (Ordinanza n. 69110/2016 del Tribunale di Roma - IX Sezione Civile – Giudice designato Fausto Basile).
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Argomenti correlati
-
Tutela giuridica della voce. Diritto d'autore e voce (cantata e recitata)
Letto 208 volte
-
Pubblicità ai tempi dell'emergenza
Letto 10 volte
Altri 136 articoli dell'avvocato
Maria Vittoria Morselli
-
Assemblee condominiali: legale organizzare un’assemblea condominiale in remoto
Letto 44 volte dal 07/12/2020
-
Assegno di mantenimento dei figli: principi che ne determinano l’eventuale variazione
Letto 76 volte dal 08/06/2020
-
Piattaforma Airbnb e obbligo di disporre di una licenza professionale di agente immobiliare
Letto 58 volte dal 09/01/2020
-
Sinistro autostradale: responsabilità del conducente e imprevedibilità del pedone
Letto 127 volte dal 14/12/2019
-
Separazione - divorzio: criteri per l’affidamento esclusivo dei figli ad un genitore
Letto 61 volte dal 07/12/2019