Tribunale di Napoli Nord, sez. II Civile, ordinanza 3 – 4 novembre 2016
Presidente Sinisi – Relatore BuffardoLetti gli atti ed i documenti di causa,
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 ottobre 2016
premessa:
- che con ricorso depositato in data 20.9.2016 Facebook Ireland Ltd. (di seguito anche "Facebook Ireland"), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza, resa in data 10.08.2016, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica dott.ssa M.M. - a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 6312/2015, ha, tra l'altro, accolto la domanda proposta ex art. 700 c.p.c., da T.A.C. nei confronti di Facebook, ordinando "a Facebook l'immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network di ogni post o pubblicazione contenente immagini (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti i specificamente alla persona della ricorrente", contestualmente fissando "in € 100,00 la somma dovuta alla ricorrente ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione o inosservanza dell'ordine che precede nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a partire dal ventunesimo giorno dalla comunicazione del presente provvedimento e fino al limite massimo complessivo di euro 10.000,00, con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente;
- che la reclamante ha censurato il provvedimento di accoglimento sotto un triplice profilo: 1) intervenuta cessazione della materia del contendere alla data dell'emissione dell'ordinanza impugnata (si legge testualmente, alla pag. 3 del ricorso, "....Nel momento in cui il primo Giudice ha emesso l'ordinanza, nessuno del contenuti pubblicati sul servizio Facebook come identificati dalla ricorrente - con il proprio ricorso d'urgenza era illecito o Comunque accessibile sul servizio Facebook. In altri termini, alla data dell'emissione dell'ordinanza, era cessata la materia del contendere tra la ricorrente e Facebook Ireland,".); 2) inesistenza dell'obbligo di rimozione dei contenuti individuati nel ricorso introduttivo in difetto di preventivo ordine emesso dalle autorità competenti ex art. 16 dlgs, 9 aprile 2003, n. 70 (c.d. decreto e-commerce di attuazione della direttiva 2000J311CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno); 3) l'omessa indicazione degli URL idonei ad identificare le pagine del servizio Facebook in relazione all'ordine con il quale il Giudice di prima istanza ha disposto l'immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network di ogni post o pubblicazione contenente immagini (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti specificamente alla persona della ricorrente"; invero, a parere della reclamante, "l'ampiezza dell'ordine così emanato dal primo Giudice si pone in netto contrasto con il disposto di cui all'articolo 17 del decreto e-commerce laddove impone a Facebook Ireland un obbligo generale di monitoraggio e rimozione di ogni post o pubblicazione contenente immagini (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti specificamente alla persona della ricorrente";
- che, con il predetto reclamo, la ricorrente ha chiesto, in via preliminare, “la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza in quanto l'esecuzione della stessa causerebbe a Facebook Ireland gravissimi e irreparabili danni" e, nel merito, "in via principale, accertare che il quarto link identificato nel ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla ricorrente (www.Facebook,com/pagesfT.C. ne-sei.-tutti-noi­TORNA1472583122695984) non era accessibile sul servizio Facebock alla data in cui l'ordinanza è stata emessa e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere e di conseguenza riformare l'ordinanza rigettando le domande della ricorrente nei confronti di Facebock Ireland; in via subordinata, accertare che l'ordinanza emessa si pone in contrasto le disposizioni del decreto e-commerce e della Direttiva e-commerce e, per l'effetto, riformare l'ordinanza rigettando le domande della ricorrente nei confronti di Facebook Ireland, in ogni caso, con compensazione delle rispettive spese, diritti e onorari del presente giudizio"
- che, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione dell'esecuzione ex art. 669-terdeciesultimo comma c.p.c. e disposta la comparizione delle parti, con memoria depositata in data 4.10.2016 si costituiva la Sig.ra T.G. nella qualità di erede di T.A.C. concludendo per il rigetto del reclamo ovvero, in via subordinata, per l'accoglimento solo parziale dello stesso - ordinando a Facebook Ireland Ltd la immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network di ogni post o pubblicazione contenente 1) immagini (foto e/o video) la cui diffusione non sia stata autorizzata dalla Sig.na T.C. e/o la ritraggano comunque nel compimento di atti sessuali o 2) apprezzamenti offensivi, denigratori, derisori, e/o comunque riferiti alle preferenze sessuali della ricorrente e/o comunque a immagini (foto e/o video) la cui diffusione non sia stata autorizzata dalla sig.na T.C. e/o la ritraggano comunque nel compimento di atti sessuali", il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari;
discussa la causa ed acquisito il fascicolo della fase cautelare;
ritenuto sussistente l'interesse alla proposizione del presente reclamo (manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, con riferimento alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c.) con riferimento alla adottata statuizione di condanna contenuta nell'ordinanza del 10,08.2016 - resa dal Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 6312/2015 - dalla col inosservanza potrebbero insorgere pretese risarcitorie, non limitate all'applicazione della misura di coercizione indiretta (art. 614 bis c.p.c.), pure contenuta nel provvedimento gravato; che, invero, l'interesse all'impugnazione (cui va sostanzialmente assimilato il reclamo cautelare) va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. Sez. Un., 19 maggio 2008, n. 12637; conforme Cass. sez. lav., 10 novembre 2008, n. 26921; Cass. 28 aprile 2006, n. 9877; conforme Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755 secondo cui "alla radice di ogni impugnazione deve essere individuato un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata. È dunque, inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico.");
considerato:
- che, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, alla data dell'emissione dell'ordinanza gravata non poteva ritenersi cessata la materia del contendere; fattispecie, quest'ultima, presupponente il sopravvenire di una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto;
- che, invero, avuto riguardo ai links (n. 4) presenti nella pagina Facebook, dettagliatamente indicati
nell'atto introduttivo e nelle note autorizzate, siccome contenenti fotografie e filmati riferiti alla persona della ricorrente (1.www.facebook.com/t.c.bravo; 2.www.facebook.com/pages/T.C.-sei-tutti-noi TORNA/472583122895984: 3.www.facebook.com/pages/T.-C.-che-fa- cose/1504523263139513; 4.www.facebook.com/pages/t.c./l596244927292551), alla data del deposito dell'ordinanza risultava ancora attivo il link n. 2.www.facebook.com/pages/T.­C.-sei-tutti-noi TORNA/472583122895984, nonostante l'istante avesse inviato, a mezzo dei propri difensori e, quindi, ben prima del deposito del ricorso cautelare, diffide e segnalazioni al fine di ottenere la rimozione dl tutti i video e le immagini ritenuti lesivi della propria reputazione (cfr. doc, allegati all'atto introduttivo e alle note depositate in data 20.5.2016 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 6312/2015); detta circostanza, peraltro, trova conferma nella stessa produzione di parte resistente-odierna reclamante (cfr. doc. 4,5,6,7 della produzione depositata da Facebook innanzi al giudice di . Prima istanza) da cui si evince che, mentre i links 1.www.facebook.com/t.c.bravo; 2.www.facebook.com/pages/T.-C.-che-fa-cose/1504523263139513; 3. www.facebook.com/pages/T.-c./1596244927292651 risultano non disponibili e, quindi, non accessibili, il quarto link www.facebook.com/pages/T.-C.-sei-tutti-noiTORNA/472583122895964, risulta ancora liberamente accessibile, non avendo peraltro l'originaria parte resistente fornito prova contraria in tal senso;
- che, in ogni caso, avuto riguardo all'azione proposta dalla ricorrente e alle pretese avanzate in sede cautelare ("rimozione immediata dai server e conseguente disabilitazione all'accesso di tutti contenuti riproducenti in tutto o in parte sequenze di immagini fisse o in movimento, nonché frasi diffamatorie, denigratorie ed offensive relative alla persona della ricorrente", nonché 'ordine per il futuro di vietare la pubblicazione di video, immagini, notizie o articoli circa la sig.ra T.C., ed altresì ordinare la cancellazione delle pubblicazioni già effettuate, inibendo per il futuro dall'utilizzo delle stesse immagini e del video", cfr, conclusioni del ricorso ex art, 700 c.p.c.), quand'anche fosse già avvenuta la rimozione dei contenuti analiticamente censurati, in ogni caso doveva ritenersi persistente l'interesse alla pronuncia cautelare quantomeno al fine di ottenere l'inibitoria con riferimento all'ulteriore caricamento dei medesimi dati,
rilevato:
- che l'odierna reclamante, fornitrice di un servizio di rete sociale basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, va qualificata come "provider' (termine anglosassone con la quale viene indicata quella società ed organizzazione che offre al propri utenti accesso alla rete Internet e/o servizi in qualche modo connessi all'utilizzo della stessa; più precisamente i provider sono chiamati ISP, Internet service provider; tra i Provider sì distinguono: i content provider, fornitori di contenuti, autori quindi anche dei contenuti pubblicati sui propri server; i network provider, fornitori di accesso alla rete attraverso la dorsale internet; gli access provider che offrono alla clientela l'accesso ad internet attraverso modem o connessioni dedicate; gli host provider che forniscono ospitalità a siti internet e i service provider che forniscono servizi per internet, come accessi o telefonia mobile, i cache provider che immagazzinano dati provenienti dall'esterno in un'area di allocazione temporanea, la cache, al fine di accelerare la navigazione in rete; una definizione giurisprudenziale delle varie tipologie è contenuta nella sentenza n. 331/2001 del Tribunale di Bologna, secondo cui "il termine Access Provider, o taluni casi anche Mere Conduit n.d.r., individua il soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete telematica il compito dell'Access Provider è per lo più quello di accertare l'identità dell'utente che richiede il servizio, di acquisirne i dati anagrafici, e, quindi, di trasmettere la richiesta all'Autority italiana affinché provveda all'apertura del relativo sito web. L'Access Provider può anche limitarsi a concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente sul disco fisso del proprio elaboratore. […] Il Content Provider è l'operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere - riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici – caricandole sulle memorie dei computers server e collegando tali computers alla rete. Content provider è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare una pagina web immessa in rete dal proprio cliente."); la stessa permette una agevole condivisione dei dati tra i propri utenti, potendo immagazzinare tali informazioni in via permanente nelle proprie piattaforme informatiche;
- che, con riferimento alla responsabilità degli ISP per gli illeciti commessi attraverso l'utilizzazione dei servizi di rete offerti, in difetto di una normativa di settore (poi adottata con il D.lgs. 2000/31), si riteneva in passato applicabile il regime generale della responsabilità civile previsto dall'art 2043 c.c., oltre che della responsabilità penale (questa era del resto la soluzione avallata anche dalla autoregolamentazione dell'Aiip - Associazione Italiana Internet Provider - che prevedeva la responsabilità unica del fornitore per tutte le informazioni che metteva a disposizione del pubblico ex 2050 c.c. in quanto attività pericolosa);
che, se la responsabilità del Provider è indiscussa nell'ipotesi in cui è il provider medesimo a porre in essere un illecito (come avviene per i r .d. content Providers), ben più complessa è la questione che si pone quando dei soggetti terzi, sfruttando servizi quali l'hosting, commettono degli illeciti, come avvenuto nel caso di specie;
- che la materia è stata disciplinata dalla Direttiva dell' 8 giugno del 2000 ('Direttiva sul commercio elettronico’, 2000/31/CE, recepita dal D. Lgs. n. 70 del 2003), che ha sancito l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza per gli ISP (art.15, 2000/31/CE):
- che, più nel dettaglio, i Provider, in linea di massima, non sono responsabili quando svolgono servizi di c.d. mere conduit (art. 12), caching (art, 13) e hosting (art. 14);
- che, con specifico riferimento all'attività di memorizzazione durevole o " hosting" (qual è l'attività che ha assunto rilievo nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale), la responsabilità del provider è, altresì, espressamente esclusa dall'art. 16, a condizione che' a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione é illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
- che, infine, l'art. 17 esclude che il provider sia assoggettato ad un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza ovvero ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;
considerato:
- che la limitazione di responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è principalmente volta ad evitare l'introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva non legislativamente tipizzata o quantomeno l'ipotesi di una compartecipazione dei providers ai contenuti illeciti veicolati da terzi utilizzando il servizio di connettività da essi fornito (l'affermazione si rinviene nella relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Autorità Garante delle Comunicazioni su 'Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica", pubblicato sul sito www.agicom.it il 12.2.2010, pg. 18);
- che, pur in assenza di un generale obbligo di sorveglianza ovvero di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (art. 17 cit.) - il cui adempimento, oltre ad apparire notevolmente difficoltoso se non addirittura impossibile sul piano tecnico tanto che si discute della stessa esistenza di una tecnologia in grado di effettuare precisamente e in un contesto globale ed in continuo aggiornamento la verifica di tutti i dati e/o attività svolte nel web, comporterebbe un eccessivo dispendio di risorse oltre che una forte limitazione della libertà degli utenti - deve tuttavia ritenersi sussistente una responsabilità per le informazioni oggetto di memorizzazione durevole ad " hosting" laddove, come avvenuto nel caso di specie, il provider sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l'informazione è illecita (art. 16, comma 1, lettera b citata) e non si sia attivato per impedire l'ulteriore diffusione della stessa;
- che, invero, non appare condivisibile l'opinione sostenuta da parte reclamante secondo cui sussisterebbe un obbligo di rimozione solo laddove intervenga un ordine dell'autorità piuttosto che per effetto di una conoscenza acquisita aliunde, magari in modo specifico e qualificato, come nel caso di denuncia de! soggetto cui l'attività o l'informazione si riferisce;
- che la non indispensabilità di un ordine specifico dell'autorità per la rimozione dell'attività e/o dell'informazione illecita deriva dalle seguenti argomentazioni: 1. dall'articolazione del regime di esonero dalla responsabilità in due fattispecie distinte (lettere a e b del camma 1 dell'art. 16) laddove, se si fosse valuto ritenere nascente l'obbligo di rimozione dal sola ordine delle autorità competenti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere un'ipotesi autonoma di "irresponsabilità" connessa, semplicemente, alla non effettiva "conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita": 2. dalla stessa previsione di cui al successivo art. 17 nel senso che, so l'obbligo di rimozione può derivare solo da un precedente ordine dell'autorità, non ci sarebbe motivo di sancire l'assenza di un generale obbligo di sorveglianza giacché, in ogni caso, il provider non potrebbe o, comunque, non dovrebbe attivarsi spontaneamente o volontariamente per impedire l'attività e la diffusione dell'informazione illecita; 3. dallo stesso tenore letterale dell'art. 17 il quale nel sancire l'assenza di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite consente di ritenere che un obbligo di tal fatta sussista a fronte di una conoscenza acquisita ‘passivamente’ (ossia a seguito di specifica denuncia o segnalazione proveniente da terzi soggetti) ed in modo specifico (ovvero con indicazione delle attività e/o delle informazioni illecite); 4. dal tenore letterale dei 'considerando" nn. 42 e ss. della stessa dir. 2000/31/CE e, in particolare, del n. 46 secondo cui per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni e della disabilitazione dell'accesso alle medesime."; 5. dalla valutazione degli interessi coinvolti giacché, venendo in rilievo diritti della personalità (quali l'immagine, il decoro, la reputazione, la riservatezza), appare irrazionale dover attendere un ordine dell'autorità il quale potrebbe intervenire quando ormai i diritti in questione sano irrimediabilmente pregiudicati e non più suscettibili di reintegrazione; 6. dall'esigenza di bilanciare gli interessi in conflitto (garantire la diffusività e la capillarità delle comunicazioni e tutelare la sfera personale degli interessati) sicché il punto di equilibrio può ragionevolmente essere rinvenuto in un sistema di controllo successivo ed attivazione precipua da parte del soggetto titolare dei diritti della personalità ritenuti violati;
- che in tal senso si è espressa la stessa Corte di Giustizia secondo la quale il contemperamento tra l'esigenza di garantire una libera comunicazione e informazione, e di tutelare insopprimibili diritti altrui, avviene allorché si costruisce una figura di hosting provider che deve rimanere tutt'altro che inerte o passivo non appena ricevuta la notizia dell'illecito commesso dai fruitori del suo servizio, al fine di consentire la pronta rimozione delle informazioni illecite confluite nel sito o per impedire l'accesso ad esse, in quanto tenuto a quella diligenza che è ragionevole attendersi per individuare e prevenire le attività illecite specificamente denunciate; da quanto sopra, si deduce pertanto che "il divieto imposto agli Stati membri di imporre un obbligo di sorveglianza preventivo e generale non riguarda gli obblighi di sorveglianza di tipo special-preventivo, relativi a casi di violazione di diritti specifici, ove il generale regime di limitazione della responsabilità non esclude la possibilità per i singoli di intentare azioni inibitorie a tutela dei propri singoli diritti' (v. caso C-314112, UPC Telekabel in una fattispecie di tutela della proprietà intellettuale);
- che, in definitiva, pur non essendovi un obbligo di controllo preventivo dei contenuti presenti né una posizione di garanzia, sussiste tuttavia un obbligo successivo di attivazione di modo che la responsabilità a posteriori dell'hosting provider sorge per non aver ottemperato - come per l'appunto verificatosi nella fattispecie in esame - a una richiesta (diffida) di rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titolare dei diritti, ovvero per non aver ottemperato a un ordine dell'autorità, sia essa giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare del diritto per ottenere il medesimo effetto;
- che d'altra parte costituisce ormai un principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale è esclusa un dovere di controllo preventivo del prourder rispetto ai contenuti immessi in rete, essendo viceversa prevista la possibilità di un intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazione, in primo luogo, da parte del titolare del diritto che si afferma leso (cfr. ordinanza dell'11.7.2011, Tribunale dì Roma, IX sezione civile, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale; Tribunale ordinario di Torino, I sezione civile, sezione specializzata in materia di imprese, ordinanza del 5.5.2014; cfr. ordinanza del 23.6.2014 Tribunale ordinario di Torino - Tribunale delle Imprese, secondo cui «il contemperamento fra le esigenze della comunicazione e quelle di tutela dei diritti altrui avviene delineando una figura di hosting provider tutt'altro che 'inerte" o "passiva'; si tratta, al contrario, di un soggetto che deve attivarsi, appena avuta notizia dell’illecito, per rimuovere le informazioni o per impedire l'accesso ad esse, e che è tenuto a quella diligenza che è ragionevole attendersi da lui per `individuare e prevenire" alcuni tipi di attività illecite; il divieto di obbligo di sorveglianza preventive) e generale 'non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici"»);
- che, quindi, come affermato in riferimento ad analoghe fattispecie dalla giurisprudenza di merito, qualora - come nel casa di specie - non venga in rilievo un illecito del service provider per un'omissione conseguente ad un provvedimento dell'autorità, "una responsabilità del prestatore di hosting nei confronti del terzo danneggiato dai contenuti inseriti da un destinatario del servizio (e salva la responsabilità di quest'ultimo) è ravvisabile solo allorché il danneggiato dimostri in giudizio che il  provider era comunque stato messo a conoscenza del contenuto illecito di un'attività o di un'informazione alla quale dava accesso e che, nonostante ciò, non si sia attivato per darne tempestiva comunicazione all'autorità, né abbia provveduto ad impedire prontamente l'accesso e quel determinato contenuto, avvalendosi del potere di autotutela negoziale di cui avrebbe potuto avvalersi in base al contratto concluso con il destinatario del servizio" (Cfr., in tal senso, ordinanza del 3.10.2013, Tribunale di Milano, sezione prima civile.);
- che, con riferimento alla fattispecie in esame, parte resistente-odierna reclamante era tenuta ad attivarsi per impedire l'ulteriore diffusione dei links (n. 4) a seguito della specifica e dettagliata segnalazione effettuata dalla ricorrente (cfr. ricorso introduttivo, note autorizzate, ricevuta di cancellazione e diffida inviata a Facebook Ireland Ltd, allegati al ricorso introduttivo e non oggetto di contestazione);
- che, a fronte di detto obbligo, la reclamante, prima dell'instaurazione del procedimento cautelare e della notifica del ricorso introduttivo, è rimasta totalmente inerte non provvedendo neanche, come pure avrebbe dovuto in base alla specifica previsione di cui all'art. 17 (comma 2) - dalla stessa più volte richiamata per andare esente da responsabilità - a denunciare prontamente il fatto alle autorità competenti, stante il contenuto palesemente diffamatorio e denigratorio anche solo dei commenti e delle immagini presenti nei links oggetto di segnalazione;
ritenuto;
- che, viceversa, il ricorso cautelare non poteva trovare accoglimento quanto alle ulteriori domande formulate, volte ad ottenere un'inibitoria rispetto a futuri comportamenti di memorizzazione dei contenuti lesivi, ed in particolare ad impedire, in generale, ogni futura pubblicazione di video, immagini notizie o articoli riferiti alla persona della ricorrente, con contestuale emissione della misura di cui all'art. 614 bis c.p.c, per ogni violazione o inosservanza successiva per ciascun ordine di divieti (cfr. conclusioni, punto 3, del ricorso introduttivo);
- che, parimenti, non possa ritenersi suscettibile di tutela la ridotta pretesa, formulata in via subordinata dalla resistente in sede di reclamo, con la quale si chiede di "ordinare a Facebook Ireland Ltd la immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network di ogni post e pubblicazione contenente 1) immagini (foto e/o video) la cui diffusione non sia stata autorizzata dalla Sig.na T.C. e/o la ritraggano comunque nel compimento di atti sessuali o 2) apprezzamenti offensivi, denigratori, derisori, e/o comunque riferiti alle preferenze sessuali della ricorrente e/o comunque a immagini (foto e/o video) la cui diffusione non sia stata autorizzata dalla sig.na T.C. e/o la ritraggano comunque nel compimento di atti sessuali" (cfr. memoria di costituzione in atti);
- che, invero, come ampiamente illustrato in precedenza, l'art. 17 D.lgs., n. 7012003 espressamente esclude un obbligo generale di sorveglianza, né tale obbligo è rinvenibile nella direttiva 2000131/CE ovvero nella disciplina generale sulla responsabilità civile;
- che, pertanto, non ritenendosi sussistente un dovere di Facebook di verificare in via anticipata il contenuto dei post e dei commenti immessi dagli utenti, non appare di conseguenza configurabile a suo carico il dovere di inibire, in via generale, un caricamento sulla sua piattaforma “di ogni video, immagini, notizie o articoli riferiti alla persona della ricorrente essendo, invece, possibile impedire, nell'ottica del dovere di controllo "successivo” (perché preceduto da una denuncia in cui sono stati individuati gli URL o i LINK dal contenuto lesivo) e "mirato" {perché diretto a impedire nuovi caricamenti degli URL o dei LINK già segnalati), il solo nuovo caricamento degli stessi specifici links comunicati, ovvero, dei links 1.www.facebook.com/t.c..bravo; 2.www.facebook.com/pages/T.C.-sei-tutti-noi TORNA/472583122895984; 3.www.facebook.com/pages/T.C.-che-fa-cose/1504523263139513; 4. www.facebook.com/pages/T.-c-/1596244927292651 piuttosto che del contenuto degli stessi per le ragioni ampiamente esposte;
- che, in relazione alla sola eventuale violazione di detto ultimo obbligo - impedire il solo nuovo caricamento degli stessi quatto links comunicati e non del relativo contenuto - può altresì ritenersi applicabile lo strumento di coercizione di cui ali'art. 614 bis c,p.c. nella misura indicata dal Giudice della cautela, ritenuta congrua, anche nel quantum, dal Collegio in considerazione degli interessi coinvolti;
- che, in definitiva, il reclamo va parzialmente accolto con conseguente modifica dell'ordinanza resa in data 10.08.2016 dal Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica - dott.ssa M.M. - a definizione del procedimento iscritto ai n. R.G. 6312/2015, nel senso che vada ordinata a Facebook l'immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network dei links specificamente indicati, ovvero 1.www.facebook.com/t.c.bravo; 2.www.facebook,com/pages/T.-C.-sei-tutti-noiTORNA/472583122895984; 3.www.facebook.com/pages/T.C.-che-fa-cose/l504523263139513; 4.www.facebook.com/pages/T.-c./1596244927292651, nonché impedito l'ulteriore caricamento sulla piattaforma Facebook dei medesimi sopra citati links e non dei relativi contenuti, fissando in €100,00 la somma dovuta alla reclamata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione o inosservanza dell'ordine che precede, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dal 10° giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza e fino al limite massimo complessivo di euro 10.000,00;
ritenuto:
- che a seguito della riforma sia pure parziale dell'ordinanza reclamata, occorra procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr., in materia di appello, Sez. t, Sentenza n. 18837 del 3010812010; nel senso che la valutazione della soccombenza, ai fini della regolazione del carico delle spese, debba essere complessiva e globale si veda, tra le tante, anche Cass. civ. Sez. III, 01/10/2013, n. 22808; Cass, 23 agosto 2011, n. 17523; Cass, 11 giugno 2008, n. 15483; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass. 7 gennaio 2004, n. 58);
- che le spese di lite della doppia fase debbano essere regolate in applicazione del principio della prevalente soccombenza dell’originaria resistente Facebook Ireland LTD venendo peraltro in rilievo anche un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca (cfr., tra le tante, Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3438/16 depositata il 22 febbraio, per la quale la reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo) - ravvisabile, a seguito dell'accoglimento di uno (dei tre) motivi di reclamo, nell'accoglimento solo parziale della pretesa azionata in sede cautelare nei termini sopra evidenziati;
- che, pertanto, debba ritenersi giustificata, ex art. 92, comma 2, c.p.c., una parziale compensazione delle spese di lite per entrambe le fasi di giudizio nella misura di 113 mentre, per i restanti 213, le stesse debbano essere poste a carico della reclamante, nella misura indicata in dispositivo (sul potere-dovere del giudice dell'impugnazione di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento delle spese alla stregua dell'esito finale delta causa ex art. 336 c.p.c. – L’effetto espansivo della pronuncia resa in sede di impugnazione - si veda Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4887 del 14/03/2016: Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8919 del 04/06/2012; Cassazione civile, Sezione seconda - 02 Aprile 2012 - n° 5249; Cassazione Civile, sez. II, sentenza 25/09/2012 n° 1630; Cass. n. 19880 del 2011; Cass. n. 18837 del 2010; Cass. n. 7486 del 2006: Cass. n. 4778 del 2004; Sez. 2, Sentenza n. 5497 del 17/04/2002 secondo cui in tema di spese processuali, quando il giudizio si articola in più fasi o gradi, se la sentenza conclusiva del giudice d'appello o del rinvio riforma anche parzialmente quella pronunziata in primo grado, l'effetto si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che dette giudice ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese considerando l'esito complessivo della lite") e in applicazione dei parametri medi di cui al DM 5512014 per le controversie di valore indeterminabile di media complessità, con distrazione, avuto riguardo alla sola fase del reclamo; in favore degli Avv. A.O., M.M. e A.I., dichiaratisi procuratori anticipatati ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, a modifica dell'ordinanza resa in data 10.48.2016 dal Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica - dott.ssa M.M. - a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 6312/2015. ordina a Facebook Ireland Ltd, in persona del I.r.p.t. l'immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network dei links di seguito specificamente indicati, ovvero: 1.www.facebook.com/t.c.bravo; 2.www.facebook,com/pages/T.-C.-sei-tutti-noiTORNA/472583122895984; 3.www.facebook.com/pages/T.C.-che-fa-cose/l504523263139513; 4.www.facebook.com/pages/T.-c./1596244927292651, nonché di impedire l'ulteriore caricamento sulla piattaforma Facebook dei medesimi links, fissando in € 100,00 la somma dovuta alla reclamata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione o inosservanza dell'ordine che precede nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal 10° giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza e fino al limite massimo complessivo di euro 10.000,00;
- compensa nella misura di 1/3 le spese della doppia fase di giudizio, condannando Facebook Ireland Ltd, in persona del I,r.p.t1 al pagamento, nei confronti di T.G., nella spiegata qualità, dei residui 213 delle dette spese e competenze professionali che si liquidano, per il giudizio di prima istanza in €. 220,00 per esborsi ed in € 4.500,00 per compensi professionali e, per il presente grado, in € 3,000,00 per compensi professionali, con distrazione di questi ultimi in favore degli Avv.ti A.O., M.M. e A.I., dichiaratisi procuratori anticipataci ex art, 93 c.p.c,, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.