la legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” (c.d. regolarizzazione colf e badanti) prevede all’art.1 ter la possibilità dell’emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani o comunitari o extracomunitari addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. Le domande di regolarizzazione da parte dei datori di lavoro dovranno essere presentate, esclusivamente on line, dal 1° al 30 settembre 2009, con modalità operative che verranno rese note tramite circolare del Ministero dell’Interno. Secondo quanto stabilito dall’art.1 ter comma 8 della legge, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino alla conclusione del procedimento, i lavoratori extracomunitari per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ed i datori di lavoro non saranno punibili per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale.

Non sono ammessi alla regolarizzazione i cittadini extracomunitari: 1.      colpiti da provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; 2.      quelli che hanno segnalazioni, in base agli accordi internazionali, che ne impediscano l'ingresso sul territorio dello Stato (indesiderati e inammissibili); 3.      quelli che hanno riportato condanne per uno qualsiasi dei reati previsti negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (dal furto alla violenza sessuale, dal saccheggio alla rapina, dalla pedopornografia ai reati di terrorismo ed eversione, dalla corruzione alla truffa e altri ancora), di quelli di cui all’art.12 del T.U. per l’Immigrazione, ed a quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale. I relativi procedimenti penali o amministrativi eventualmente in corso a loro carico saranno sospesi.   DA CHI PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO IL LAVORATORE Dai datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente in attività di assistenza alla persona e nel lavoro domestico, da almeno tre mesi, lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. (art. 1 ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). QUANTO PAGA E COME Il contributo forfetario di euro 500,00 si versa per l’emersione di lavoratori occupati in attività di assistenza alla persona e nel lavoro domestico italiani, comunitari ed extra comunitari ed è dovuto per ciascun lavoratore. Il versamento può essere effettuato, presentando il modello F24 allegato, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali: • in contanti; • con addebito su conto corrente presso gli sportelli bancari e postali; • con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati; • con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale; • con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto il conto; • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione. Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Il versamento può essere effettuato anche telematicamente utilizzando esclusivamente i servizi on line dell’Agenzia delle entrate: • direttamente dai datori di lavoro previa richiesta del codice PIN (codice segreto personale di accesso al sistema) via internet, per telefono o presso qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale; • per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98 (consulenti del lavoro, CAF, commercialisti, etc.). COME SI COMPILA Il modello F24 è disponibile sui siti internet www.agenziaentrate.gov.it, www.interno.it, www.lavoro.gov.it, www.inps.it. Termini e modalità - In particolare, con la risoluzione n. 209 diffusa oggi è stato stabilito che il pagamento del contributo, 500 euro per ogni lavoratore, deve essere effettuato a partire dal 21 agosto p.v. presentando il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” presso qualunque sportello bancario, postale e degli agenti della riscossione o telematicamente utilizzando esclusivamente i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate con esclusione, quindi, di quelli offerti dal sistema bancario (home banking e corporate banking) e postale (home banking). La presentazione del modello F24, si ricorda, non comporta oneri a carico dei contribuenti. Il datore di lavoro che effettua il pagamento per l’emersione di lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari è tenuto a riportare, con particolare attenzione, nei vari campi della sezione “CONTRIBUENTE”, il proprio codice fiscale, i propri dati anagrafici e il proprio domicilio fiscale. Nella stessa sezione i campi “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, e “codice identificativo” NON devono essere compilati. Nella sezione “Erario ed altro” vanno compilati tutti i campi come segue: • nel campo “tipo” va indicato sempre il carattere “R”; • nel campo “elementi identificativi” va indicato: a) nel caso di lavoratori italiani o comunitari (codice “RINT”), il codice fiscale del lavoratore. Nel caso in cui ne sia sprovvisto va indicato il numero di un documento di identità in corso di validità; b) nel caso di lavoratori stranieri extracomunitari (codice “REXT”), il numero di passaporto o di altro documento equipollente. Se il numero di caratteri identificativi del documento è superiore a 17, ne vanno indicati solo i primi 17 (ad esempio nel caso di passaporto n. 0123456789XYZTRLOERPV inserire solo i primi 17 caratteri ossia 0123456789XYZTRLOE). Si ricorda che possono essere dichiarati un massimo di tre lavoratori extracomunitari. Gli estremi dello stesso documento vanno indicati nel modulo informatizzato per la domanda di emersione. • nel campo “codice” va indicato il codice “RINT” in caso di emersione di lavoratori italiani e comunitari e/o il codice “REXT” in caso di emersione di lavoratori extracomunitari; • nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno 2009; • nel campo “importo” va indicato l’importo di 500,00 euro. Devono essere indicate anche le due cifre decimali pari a zero. Nel caso si richieda l’emersione per più di un lavoratore, occorre compilare nella sezione “Erario ed altro” una riga per ciascun soggetto.