L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.
Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità di disoccupazione è corrisposta per 180 giorni.
Al disoccupato che ha superato i 50 anni può essere corrisposta fino a 9 mesi.
L’importo dell’indennità è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.
Per il 2007 tale importo è di euro 844,06 elevato a euro 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a euro 1.826,07