Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità di disoccupazione è corrisposta per 180 giorni.
Al disoccupato che ha superato i 50 anni può essere corrisposta fino a 9 mesi.
L’importo dell’indennità è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.
Per il 2007 tale importo è di euro 844,06 elevato a euro 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a euro 1.826,07