L’importo degli assegni è annualmente rivalutato dall’INPS e classificato in tabelle che identificano la tipologia del nucleo familiare.
Con la circolare INPS n. 13 del 12 gennaio 2007 sono stati indicati gli importi e le tabelle valide per il periodo gennaio – giugno 2007.
Con la circolare INPS n. 26 del 26 gennaio 2007 sono stati comunicati gli importi relativi al periodo 1 luglio 2007 – 30 giugno 2008.
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data nella quale le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). In caso di spettanza di assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno nel quale si verificano o vengono a mancare le previste condizioni. Per i pagamenti che scattano a seguito di autorizzazione da parte dell'Inps la data iniziale della corresponsione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa. Nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in data diversa da quella iniziale o finale del periodo di paga, l'assegno per il nucleo familiare spetta a decorrere dal e fino al giorno, rispettivamente, di inizio o fine del rapporto di lavoro.