Nell'ambito dell'unione civile, quali diritti ha il partner superstite sul tfr del compagno deceduto?
In base alle norme speciali in materia (Legge 20 maggio 2016, n. 76), il tfr spetta anche alle parti dell'unione civile, così come avviene in caso di matrimonio per il coniuge superstite.
Il legislatore infatti ha equiparato le parti dell'unione civile ai coniugi uniti in matrimonio, stabilendo espressamente che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti […] si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".
Questo al fine di garantire la tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso in condizioni di parità rispetto al matrimonio.
Pertanto, con specifico riferimento al tfr, la legge prevede che "in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile" (articolo 1, comma 17, della Legge 20 maggio 2016, n. 76).
Ciò significa che le prestazioni di capitale previste dalla Legge n. 377/1958, articolo 2, comma 2 (ossia il tfr) sono da corrispondere anche alla parte superstite dell'unione civile.
Analogamente, in caso di richiesta di anticipazione del tfr, va tenuto presente che:
  • l'anticipazione per spese sanitarie può essere richiesta anche per terapie o interventi straordinari che riguardano la parte dell'unione civile;
  • l'anticipazione per acquisto della prima casa per sé o per il figlio, qualora l'assicurato sia unito civilmente, può essere richiesta solo se l'altra parte dell'unione civile non sia proprietaria o comproprietaria di altro alloggio ubicato nel comune di residenza o di lavoro che, nella quota di proprietà, risulti idoneo alle esigenze familiari.