L’informazione dovrà essere fornita:
- prima dell’inizio dei 6 mesi di tempo che i lavoratori hanno a disposizione per operare la scelta sulla destinazione del loro Tfr, vale a dire prima del 1°gennaio 2007 per il personale in forza ovvero prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro per i nuovi assunti dal 1°gennaio 2007;
- 30 giorni prima della scadenza del predetto periodo di 6 mesi comunicando che l’Azienda , non avendo il lavoratore ancora manifestato la volontà in merito al conferimento del suo Tfr maturando, se non riceverà , entro il 30.6.2007 ovvero alla scadenza del sesto mese successivo all’assunzione se avvenuta dopo il 1°gennaio 2007, la dichiarazione con la predetta scelta, provvederà, a versare il Tfr maturando dal mese successivo a quello della scadenza del semestre interessato, al fondo negoziale o a quello individuato da accordi aziendali o in mancanza di detti fondi, al fondo di previdenza complementare istituito presso l’Inps (FONDINPS).
Il datore di lavoro, in presenza di un accordo collettivo aziendale, dovrà avvisare di detto accordo i lavoratori interessati, in modo diretto e personale.
Il datore di lavoro acquisite le scelte esplicite e verificato le mancate scelte, dovrà procedere alla fase operativa.
In particolare dovrà calcolare la contribuzione (carico lavoratore e/o azienda) dovuta al fondo prescelto ed eventualmente trattenere le somme aggiuntive rispetto ai contratti collettivi che il lavoratore intende versare al fondo, attraverso il cedolino paga, individuando il corretto trattamento fiscale. Sulle somme versate a carico del datore di lavoro dovrà versare il 10%, contributo di solidarietà, alla forma di previdenza obbligatoria di iscrizione del lavoratore.
Dovrà altresì effettuare i versamenti del Tfr e degli eventuali contributi ai fondi prescelti dai lavoratori con le modalità indicate dal fondo stesso, gestire l’eventuali contenziosi con i fondi coinvolti e con gli stessi lavoratori, gestire le agevolazioni compensative per quanto riguarda il Fgtfr con decorrenza 2007 e ai sensi della Legge 248/2005 le riduzioni contributive con decorrenza 2008.
Le aziende con almeno 50 addetti dovranno preoccuparsi di versare mensilmente le quote Tfr dei dipendenti che hanno deciso di mantenere il proprio Tfr in regime di cui all’articolo 2120 c.c. e sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione, anche per via telematica, all’istituto che attribuirà a tutte le posizioni facenti capo alla stessa azienda il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda con almeno 50 addetti”.
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare (1°gennaio-31 dicembre) la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
La prima formulazione della legge parla, ai fini del raggiungimento del limite dimensionale delle 50 unità, di “addetti” lasciando dei dubbi se conteggiare solo i lavoratori dipendenti oppure tutti gli addetti del datore di lavoro.
La risposta è contenuta nel decreto interministeriale ex art. 1 , comma 757, legge 296/2006, secondo il quale, devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’art. 2120 c.c. E’ chiaro che ove in sede giudiziale un contratto di lavoro differente da quello subordinato, venga riconosciuto come tale, anche un collaboratore , per esempio, debba essere conteggiato ai fini della media.
Risultano computabili, pertanto, nell’ organico del datore di lavoro i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli apprendisti, lavoratori con contratto di inserimento, reinserimento, con contratto intermittente in proporzione all’orario svolto nell’arco di ciascun semestre, lavoratori in regime di telelavoro, con contratto ripartito (come singola unità), i lavoratori part - time, lavoratori a domicilio, con contratto di lavoro a tempo determinato a prescindere dalla durata del contratto.
C’è da osservare che i lavoratori part - time, indipendentemente se orizzontale, verticale o misto, saranno computati in proporzione all’orario, sommando per ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (art. 6, D.Lgs n. 61/2000).
I lavoratori a qualsiasi titolo assenti, saranno esclusi dal computo soltanto se, siano stati assunti altri lavoratori in loro sostituzione. In tal caso saranno questi ad essere presi in considerazione.
Il datore di lavoro una volta individuato i lavoratori computabili dovrà procedere al calcolo della media. Occorre considerare che per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, ovvero per un minor periodo per le aziende che hanno iniziato la propria attività nel corso dell’anno 2006.
Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività, riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per l’intero mese, mentre basterà moltiplicare le giornate lavorative per il coefficiente 1,2 per individuare il numero di giornate nei rapporti di lavoro di durata inferiore al mese.
Dividendo poi la sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori per 312 (26*12), ovvero per un numero ridotto in caso di frazione di anno, si otterrà la media dell’anno che varrà per l’intero anno successivo.