Infatti il datore di lavoro deve obbligatoriamente informarsi sulle scelte che il lavoratore da assumere ha fatto sino a quel momento circa la destinazione del trattamento di fine rapporto.
Pertanto il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro se in precedenza abbia già scelto la destinazione del proprio Tfr oppure se è stato già iscritto ad una forma pensionistica complementare.
Deve fornire altresì, la documentazione probatoria al fine di permettere al datore di gestire le informazioni conformemente alle disposizioni di legge.
In considerazione del fatto che la scelta in favore della previdenza complementare è irreversibile, il lavoratore che abbia già aderito ad una forma pensionistica complementare è obbligato a continuare a versare il proprio Tfr alla predetta forma.
Come sottolinea la Covip nella direttiva del 21 marzo 2007, entro sei mesi il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro l’eventuale nuova forma pensionistica complementare a cui versare il Tfr.
Il lavoratore, in base alla situazione pregressa, dovrà fornire precise informazioni ovvero:

- lavoratori che al 31 dicembre 2006 già versavano il 100% del proprio Tfr ad un fondo pensione e, ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e del (DM 30/01/2007), non erano tenuti ad effettuare l’obbligo della scelta sulla destinazione del Tfr nonché alla compilazione dei moduli TFR1 o TFR2 e che, pertanto, possono provare la scelta effettuata in favore della previdenza complementare tramite copia del modulo di adesione al fondo al quale erano iscritti.
Entro sei mesi dall’assunzione devono comunicare la forma pensionistica complementare a cui il datore di lavoro è obbligato a versare il Tfr. La mancata comunicazione porta alle conseguenze del conferimento per silenzio – assenso, ovvero al trasferimento del Tfr al fondo negoziale. Nel caso in cui non esistano fondi negoziali sarà trasferito al Fondinps.
In caso di passaggio tra aziende che applicano il medesimo contratto collettivo il trasferimento del Tfr avverrebbe allo stesso fondo al quale il lavoratore era già iscritto;
- lavoratori che in un precedente rapporto di lavoro hanno espressamente scelto di conservare il proprio Tfr presso il datore di lavoro e che pertanto non risultano iscritti a nessuna forma di previdenza complementare.
Questi dipendenti devono consegnare il modulo TFR1 o TFR2 consegnato al precedente datore di lavoro e potranno in qualsiasi momento optare per la previdenza complementare;
- lavoratori che nel corso del 1° semestre 2007 hanno già scelto la destinazione del Tfr alla previdenza complementare. Anche loro dovranno consegnare il modulo TFR1 o TFR2 ( solo in caso di conferimento esplicito) nonché copia dell’iscrizione all’ultimo fondo.
Entro sei mesi dall’assunzione devono comunicare la forma pensionistica complementare a cui il datore di lavoro è obbligato a versare il Tfr, salvo l’applicazione del meccanismo del conferimento tacito;
-lavoratori che al momento dell’assunzione non hanno mai compilato e consegnato al datore il modulo TFR1 o TFR2, ovvero non hanno effettuato nessuna scelta sulla destinazione del Tfr.
Nella medesima situazione si trovano anche quei lavoratori che hanno riscattato la propria posizione individuale.
Il datore di lavoro dovrà consegnare il modulo TFR2 e fornire le informazioni necessarie ai lavoratori, affinché questi possano esprimere la loro scelta entro i sei mesi.
L’ art. 14, D.Lgs. 252/2005 regolamenta il regime fiscale e le condizioni che danno diritto al riscatto della propria posizione individuale presso il fondo:
<< 2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’ inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscatto totale della posizione individuale maturata per casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi……….>>.
Il termine <<inoccupazione>> che da diritto, nel caso perduri tra i 12 e 48 mesi, ad un riscatto parziale del 50%, è stato interpretato dalla dottrina come conseguenza della cessazione dell’attività lavorativa per cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre il ricorso alla mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, permette all’iscritto di riscattare la propria posizione individuale anche se non rientra tra quelli coinvolti dalla procedure suddette.
La Covip (Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione), interpretando l’ art. 14, c.5 D.Lgs. 252/2005 , ha riconosciuto che i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possano prevedere previsioni di riscatto, senza necessità di periodi minimi di in occupazione.
Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Il riscatto per cause diverse subirà una ritenuta a titolo d’imposta del 23%