Accade di frequente che l'INPS richieda a soggetti che beneficiano di trattamenti pensionistici la restituzione di somme erroneamente erogate dall'Ente.
Ebbene, in tali situazioni occorre fare molta attenzione perchè tale richiesta deve essere accuratamente valutata perchè potrebbe essere illegittima.
In tai casi, quindi, una volta esperita la fase di impugnativa amministrativa dell'atto, che oggi avviene in via telematica attraverso i CAF, se l'Ente non provvede all'annullamneto della richiesta o non risponde (silenzio rifiuto) è possibile rivolgersi al Tribunale del Lavoro.
Infatti in via principale va evidenziato che la pretesa ripetibilità di somme percepite dall’INPS è per legge subordinata all’esercizio del diritto di verifica di quanto indebitamente erogato entro determinati termini.
In particolare, per quanto riguarda il caso de quo si applica l’art. 13 della legge 412 del 1991, ratione temporis vigente, secondo cui L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza." Cass. sez lav 11011/96 conf trib lav Brindisi n. 477/2017
La previsione di un termine nelle verifiche delle erogazioni eseguite è posto, chiaramente, a tutela dei destinatari delle stesse in modo da metterli nelle condizioni di potersi adeguatamente difendere. E’ evidente, invece, che un potere illimitato di controllo, rende oltremodo gravoso al destinatario la possibilità di potersi efficacemente difendere, con una conseguenziale compressione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost).
Dunque, la ripetibilità delle somme viene a cessare quando l'Ente avrebbe potuto effettuare le verifiche reddituali ma non vi ha provveduto per sua inerzia.Gli enti previdenziali sono tenuti a recuperare entro l'anno successivo a quello di riferimento gli eventuali indebiti, solo in quanto questi derivino dalla verifica della situazione reddituale dell'assicurato. Questo il principio affermato nella sentenza n. 15497/15 della sezione Lavoro della Corte di cassazione.
A tale verifica segue poi il rispetto del termine prescrizionale che sebbene gli Enti insistano a considerare decennale è breve.
Invero, la Legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare prevede, ai commi 9 e 10 dell'art. 3, che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e, di conseguenza, non possono più essere versati e\o richiesti, con il decorso di 5 anni.