La legge 22 Dicembre 2011 n. 214 di Riforma del sistema Pensionistico

Con la circolare n. 35 del 14.3.2012, l’INPS ha fornito le disposizioni applicative in materia dei trattamenti pensionistici in vigore dal 1° Gennaio 2012.

1.     Pensione di Vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7) Vi è un immediato innalzamento del requisito anagrafico per le donne dipendenti del settore privato

  dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

  62 anni

  dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

  62 anni e 3 mesi*

  dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

  63 anni e 9 mesi*

  dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

  65 anni e 3 mesi**

  dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

  66 anni e 3 mesi*  

  Entro il 2021 tale requisito anagrafico salirà a 67 anni

   Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva di 20 anni. Questo vale anche nei confronti di chi aveva maturato il precedente requisito contributivo dei 15 anni ante 1992 o era stato autorizzato entro tale data, ai versamenti volontari, ciò costituisce una novità in quanto mai erano stati toccati i requisiti contributivi dopo che questi erano maturati.

Per le lavoratrici autonome il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2012 matura con un’età di 63 anni e 6 mesi arrivando nel 2018 a 66 anni e 3 mesi. Nel settore Pubblico l’età pensionabile già dal 2012 è 66 anni.

2.   Pensione anticipata (art. 24 comma 10 – 11) La pensione di anzianità a decorrere dal 1.1.2012 viene eliminata e sostituita dalla pensione anticipata ove esiste solo un requisito contributivo e non più un requisito anagrafico. Gli uomini maturano il diritto alla pensione con 42 anni e 1 mese di contributi nel 2012 che salgono a 42 anni e 5 mesi nel 2013 e 42 anni e 6 mesi  nei due anni successivi, poi si vedrà l’aspettativa di vita calcolata dall’Istat. Per le donne il requisito contributivo è inferiore di un anno. Cioè nel 2012 serviranno 41 anni e 1 mese di contributi. Nel caso in cui l’età del pensionando sia inferiore a 62 anni vi è una penalizzazione pari al 1% per i primi due anni (età 60 e 61 anni) e del 2% all’anno per età inferiori. Ad esempio un pensionato di 59 anni subirà una decurtazione della pensione del 4% (1+1+2)m ma questo varrà solo a decorrere dal 2017.

3.   Sistema contributivo per tutti (art. 24 comma 2) Per coloro che al 31.12.1995 non avevano almeno 18 anni di contributi versati non cambia nulla. Mentre chi aveva tale requisito e pertanto il calcolo della pensione era previsto con il sistema retributivo (in base cioè agli ultimi anni rivalutati di retribuzione), dal 1.1.2012 anche per loro vi sarà un calcolo pro-quota, da tale data, con il sistema contributivo sicuramente più sfavorevole. In media è ipotizzabile una perdita sul trattamento pensionistico del 1% per ogni anno che manca al pensionamento.

4.   Disposizioni eccezionali (art. 24 comma 15 bis) E’ prevista una norma transitoria per i lavoratori che maturano i vecchi requisiti della pensione di anzianità entro il 31.12.2012 (famosa quota 96) . In questo caso se più favorevole potranno maturare il diritto alla pensione a 64 anni. Lo stesso vale per le lavoratrice dipendenti che al 31.12.2012 possono vantare un’anzianità contributiva di almeno 20 anno e un’età anagrafica di 60 anni. Cioè, se più favorevole potranno accedere alla pensione al compimento dei 64 anni di età.

5.   Esodati Il decreto ministeriale farà salvi in parte  i lavoratori in mobilità che maturano il vecchio requisito contributivo entro il periodo di concessione del trattamento economico di mobilità. Per coloro invece che hanno stipulato e sottoscritto accordi individuali con incentivo all’esodo, se il diritto non matura entro il 2013, sembra non beneficeranno del vecchio regime per mancanza della copertura finanziaria. Lo stesso vale per chi è stato autorizzato ai Versamenti Volontari.

6.   Opzione donna Sino al 2015 viene confermata in base all’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 l’opzione per il contributivo per le donne che permette loro di andare in pensione con almeno 57 anni di età e 35 di contributi accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo (più sfavorevole) invece che con quello retributivo

7.   Blocco delle rivalutazioni Per gli anni 2012 e 2013 le pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo (circa 1400 euro lordi) non saranno rivalutate sulla base dell’aumento del costo della vita. Si tratta di una norma che colpisce milioni di pensionati che di fatto si vedono ridurre il trattamento pensionistico in modo permanente in quanto mancando qualsiasi recupero successivo tale perdita produrrà i suoi effetti anche per gli anni successivi. Si tratta del terzo blocco della perequazione automatica nel periodo 2008/2013 in contrasto anche con il pronunciamento della Corte Costituzionale n. 316/2010 che, pur affermando la legittimità costituzionale del provvedimento che aveva bloccato la perequazione per il 2008 aveva escluso la possibilità di reiterazione in quanto avrebbe violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza del trattamento pensionistico in relazione al mutamento del potere di acquisto. Ora si attenderà un nuovo pronunciamento, che potrebbe essere anche di anticostituzionalità del blocco visto che è la prima volta che investe due anni continuativi.