L’istituto della pensione privilegiata è regolato dall’art. 33 del regio decreto legge 3 marzo 1938 n. 680 e il diritto alla stessa è conseguito da chi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) del comma secondo dell’art. stesso. Quest’ultimo subordina il diritto a pensione, tra gli altri casi al sovvenire di ferite o lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell’esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, in conseguenza delle quali il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto di impiego.

La Giurisprudenza è costante nel ritenere  che la pensione privilegiata per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato non abbia carattere sostitutivo e deve invece ritenersi compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici, atteso che essa costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria e non già previdenziale (Cass. Sez. Lav. 11.8.1993 n. 8619).

L'art. 139, 1° comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, infatti, testualmente recita:

"La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti."

Deve ricordarsi, innanzitutto come premessa generale, che il trattamento pensionistico privilegiato ha natura e funzione diversa da quello ordinario essendo corrisposto, ut supra, non in considerazione di un'attività lavorativa svolta ma a causa di un'invalidità riportata per causa del servizio reso allo Stato.

In tale ottica deve pertanto inquadrarsi la possibilità di cumulare o meno due trattamenti economici.

In proposito, l'art. 139 T.U. n. 1092/73, sopra riportato, consente il cumulo tra la pensione privilegiata e il trattamento di attività ovvero altra pensione derivante da un rapporto di servizio geneticamente diverso da quello che ha dato luogo al trattamento privilegiato.

Viceversa, risulta assolutamente inadeguato il richiamo all’art. 133 del T.U, n. 1092/1973 il cumulo dei trattamenti pensionistici con un rapporto di servizio.

“In primo luogo il richiamo all'art. 133, lett. b) dello stesso D.P.R. n. 1092/73 deve ritenersi incongruo. Tale norma, infatti, ha riguardo al cumulo tra pensioni ordinarie e trattamento di attività e, soprattutto, il col. LUISI, non è stato "richiamato alle armi" ma è stato chiamato a svolgere un compito affatto diverso da quello di un servizio "in armi", tipico del suo ruolo di ufficiale dell'Esercito.

La giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di precisare (cfr. Sent. 14.6.1996 n. 328 e sent. 1.4.1997 n.281) come il collegamento sistematico tra art. 139 ed art. 133 sia inesistente, avuto riguardo alla diversità delle fattispecie regolate ed alla ratio che le giustifica, ratio che verrebbe meno qualora si intendesse l'art. 139 come norma perfettamente sovrapponibile all'art. 133, alla quale si dovrebbe fare riferimento obbligato per specificare, attraverso la casistica ivi descritta, la derivazione del rapporto.

Ma, anche a tacere le considerazioni dianzi svolte, l'art. 139 T.U. ammette il cumulo qualora il trattamento di attività derivi da un rapporto diverso da quello che ha dato origine alla pensione privilegiata.

Al riguardo non può che condividersi quanto già precisato dalla giurisprudenza surrichiamata, per la quale la "diversità" non può che essere verificata e valutata caso per caso e non oggettivata attraverso il richiamo, in negativo, dell'elencazione contenuta nell'art. 133.

In conclusione, dev'essere escluso che i rapporti "diversi" (che consentono il cumulo tra pensione privilegiata e trattamento di attività ex art. 139) siano solamente quelli "non derivati" di cui al precedente art. 133.

La ricorrenza del requisito della "diversità" deve pertanto accertarsi, nel concreto, avendo riguardo alle caratteristiche delle nuove funzioni o mansioni svolte per accertare se le stesse siano o meno sovrapponibili a quelle svolte in precedenza” (Corte dei Conti reg. Toscana sez. giur.le 30.5.2001 n. 701).

Infatti:

“Gli art. 133 e 139 del t.u. n. 1092 del 1973 si riferiscono a fattispecie differenti (rispettivamente, cumulo di stipendio con pensione ordinaria e cumulo di stipendio con pensione privilegiata) e come tali differentemente regolamentate dal legislatore; deve escludersi che i rapporti "diversi" (i soli che consentono il cumulo tra pensione di privilegio e stipendio) si identifichino con quelli "non derivati" e simili di cui al precedente art. 133: va di conseguenza ritenuto ammissibile il cumulo del trattamento pensionistico di privilegio con quello di attività, ai sensi del citato art. 139, nei confronti di un ex ufficiale richiamato in servizio con mansioni "diverse", anche se detto nuovo servizio debba essere considerato "derivato" dal precedente” (C. Conti reg.  Toscana  sez. giurisd. dell’ 11 aprile 1997  n. 281).

In proposito la Giurisprudenza ha costantemente riconosciuto come ammissibile il cumulo di trattamenti (cfr. Sez. Lazio n. 2271/97, Sez. III n. 44507/81 ed anche 48955/82) ponendo sempre in rilievo la specificità di un servizio che sia qualitativamente diverso dal primo (C. Conte reg. Toscana Sez. Giur.le 30.5.2001 n. 1).

Anche l’INPDAP nella nota operativa n. 27 del 25.7.2007 ha chiarito come “…l’interessato ha facoltà di chiedere, per il servizio prestato presso l’Amm.ne di provenienza, il trattamento pensionistico privilegiato per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio quando tale passaggio è avvenuto con cessazione o cancellazione dai ruoli dell’Amm.ne di appartenenza; tale pensione di privilegio è cumulabile con il trattamento di attività, a norma dell’art. 139 del dPR 1092/1973”.

In relazione alle somme dovute a titolo di pensione privilegiata, secondo l'orientamento costante della Corte dei Conti  (SS.RR. n. 525/A del 27 gennaio 1987; C. Conti reg. Toscana sez. giur.le 30.5.2011 n. 701), sono applicabili gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT della scala mobile, ai sensi dell'art. 150 disp. attuaz. c.p.c. a far data dalle singole scadenze.

Su detti importi deve ritenersi eventualmente operante l'art. 16, comma 6° della lege 30.12.1991 n. 412, come autenticamente interpretato dall'art. 45 della legge 23.12.1998 n. 448.