Con la sentenza n. 2721 del 12.10.2020 il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro ha riconosciuto la malattia professionale al trasportatore di carburanti che, per effetto dell’esposizione pluriennale ai Composti Organici Volatili, quali il benzene, abbia contratto un carcinoma vescicale.
Un bel successo per il nostro studio, ma soprattutto per il cliente che, dopo una carriera trentennale spesa sui camion a trasportare e scaricare idrocarburi, ha trascorso anni difficili combattendo un «carcinoma uroteliale prevalentemente non papillare ad alto grado di malignità della vescica … con focali aspetti anaplastici e fenomeni di necrosi coagulativa, infiltrante la lamina propria (pT1)».
IL CTU nominato dal Tribunale di Foggia, ha ritenuto che mancando altri fattori di rischio come il tabagismo, “resta da considerare la possibilità della incidenza oncogena dei fattori lavorativi, nella fattispecie la esposizione alla inalazione di composti organici volatili e al contatto cutaneo con idrocarburi, atteso che, come già detto, dopo il fumo di sigaretta, il secondo più importante fattore di rischio per questa neoplasia è rappresentato dall’esposizione a sostanze chimiche, soprattutto derivati del benzene ed amine aromatiche (circa il 25% di questi tumori è attualmente attribuibile ad esposizioni lavorative).
Secondo la definizione del Ministero della Salute, per Composti Organici Volatili (COV), ossia quei vapori che vengono rilasciati dai carburanti liquidi, si intendono «numerosi composti chimici quali idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, aldeidi, terpeni, alcoli, esteri e chetoni». Tra questi vi è, ad esempio, il benzene, contenuto in ampia quantità nei carburanti, aggiunto (con gli altri composti aromatici), per conferire proprietà antidetonanti in sostituzione dei composti del piombo; sul piano pratico è pressoché certo che una esposizione a qualunque miscela di IPA (idrocarburi policiclici aromatici) comporti anche una esposizione – più o meno importante sul piano percentuale – ad uno o più degli IPA con potenziale rischio cancerogeno.
La storia lavorativa del […], connotata da una esposizione professionale per oltre trenta anni a sostanze riconosciute dalla IARC come potenzialmente oncogene, consente, in definitiva, di inquadrare nell’ambito di una presunzione giuridicamente valida, secondo il principio del “più probabile che non”, l’ipotesi che il carcinoma vescicale possa essere etiopatogeneticamente inquadrabile nell’ambito della malattia professionale“.
Dal canto suo, il Giudice del Lavoro ha fatto proprie queste considerazioni e riconosciuto a favore del lavoratore un danno biologico pari a ben il 25% e, conseguentemente, il diritto del ricorrente a conseguire l’indennizzo in rendita – ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 38/00 – per inabilità permanente al lavoro.
Un precedente che apra la strada ai numerosi lavoratori del settore che si trovano a combattere contro questo brutto male.