I cittadini che, a causa di minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa, possono chiedere e ottenere dall'INPS il riconoscimento dell'invalidità civile e delle prestazioni relative, tra le quali si annovera l'indennità di accompagnamento. Tale assegno, totalmente esente da imposte e indipendente dal livello reddituale del soggetto richiedente, viene corrisposto nella misura di € 504,07 euro per 12 mensilità. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ne hanno diritto i soggetti invalidi al 100%, cittadini italiani e non, legalmente residenti in Italia, che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. lgs. 509/1988)  o che siano impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. 

La domanda per l’accertamento dell’invalidità si presenta direttamente all’INPS tramite il proprio medico curante, il quale allegherà una certificazione medica digitale con diagnosi delle infermità invalidanti. L’INPS prenderà poi una decisione sulla base delle risultanze dell’accertamento che viene effettuato dalla commissione medica competente che convoca il richiedente per una visita.

Il legislatore e la giurisprudenza più recente hanno a più riprese precisato che l'indennità spetta anche ai ciechi assoluti; alle persone sottoposte a chemioterapia o altre terapie in regime di day hospital che non possono recarsi da sole all’ospedale; ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l’aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua; alle persone affette dal morbo di alzheimer e dalla sindrome di Down, nonchè alle persone affette da epilessia o dalle cosiddette “crisi di assenza“. 

Spesso, tuttavia, l'INPS, pur riconoscendo l'invalidità al 100% del soggetto interessato, non attribuisce il parallelo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento. 
Sia in questi casi, sia nel caso di riconoscimento dell'invalidità in percentuale inferiore 100%, l’interessato ha la possibilità di ricorrere in Tribunale per ottenere dal giudice, in tempi relativamente rapidi, la revisione della decisione dell'INPS.

Il procedimento giudiziario di impugnazione dei verbali di invalidità civile dell'INPS è, almeno in una prima fase, particolarmente snello, in quanto mette il richiedente in grado di ottenere l’emanazione di un decreto inappellabile da parte del Giudice, successivamente allo svolgimento di un’ulteriore consulenza tecnica da parte del medico nominato dal Giudice stesso ed in assenza di contestazioni da parte dell’INPS.

Pertanto, nelle citate ipotesi, così come nelle altre ipotesi di rigetto ingiustificato, è opportuno impugnare il provvedimento di rigetto della domanda innanzi al Tribunale  per ottenere riconoscimento giudiziale dell'invalidità civile e/o del diritto all’indennità di accompagnamento,
dal momento in cui il richiedente aveva proposto la domanda, così garantendogli il diritto a percepire la pensione non solo per i mesi successivi all’emissione del decreto, ma anche per quelli arretrati.