Dal 1 gennaio 2011(Decreto Legge n.78/2010) un nuovo sistema di riscossione per il recupero dei contributi previdenziali da parte dell’INPS (ma anche di Equitalia o altri agenti della riscossione).
    E’ l’avviso di addebito che l’INPS o altri notifica al contribuente. Tale avviso ha natura di titolo esecutivo e rappresenta un potenziamento delle attività dell’INPS, in particolare al fine di rendere più efficace e semplificare l’azione di contrasto dell’omissione contributiva.
    La circolare n. 168/2010, rende operativo l’art. 30 del D. L. 78/2010 che disciplina il contenuto che deve avere l’avviso di addebito per la sua efficacia legale, nonché le modalità di pagamento, l’eventuale ricorso avverso l’avviso di addebito o l’accertamento in sede ispettiva.

IL VALORE DI TITOLO ESECUTIVO DELL’AVVISO DI ADDEBITO
    Il primo comma dell’art. 30 del Decreto Legge n. 78/2010 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività d i riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.

IL CONTENUTO DELL’AVVISO DI ADDEBITO (A PENA DI NULLITÀ).

    Gli elementi essenziali che l’avviso di addebito Inps deve contenere, a pena di nullità, sono individuati dal secondo comma 2 dell’art. 30 del D. L. n. 78 del 2010.
L’avviso deve riportare tutti gli elementi che consentono l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto in riferimento alla posizione del contribuente, nell’ordine:
  1. il codice fiscale;
  2. tipologia del credito (con indicazione della relativa gestione previdenziale ed in caso di atto di accertamento INPS o di altri Enti, l'esatta indicazione degli estremi dell'atto -di accertamento- e della data di notifica);
  3. indicazione dell’anno e del periodo di riferimento del credito azionato;
  4. importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;
  5. importo totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
  6. indicazione dell’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dell’avviso di addebito;
  7. sottoscrizione, anche con firma elettronica, del responsabile Inps che ha accertato l’omissione contributiva e che ha emesso l'atto;
L’invito ad adempiere al pagamento entro 60 giorni.
    Dell’avviso di addebito -con valore di titolo esecutivo- sarà informato contestualmente anche l’Agente della Riscossione (Equitalia o altri) come individuato in atto e l’importo complessivo delle somme richieste nell’avviso di addebito è già comprensivo degli aggi spettanti all’Agente della Riscossione stesso, compensi stabiliti dall’art. 17 del D. Lgs. n. 112/1999.
Richiesta del pagamento rateale.
    Il contribuente potrà fare richiesta di pagamento rateale dell’importo dovuto direttamente all’Agente della Riscossione, che avrà facoltà di concederla, ove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
Mancato pagamento entro i 60 giorni.
    In assenza di pagamento, invece, a partire dello scadere del termine di 60 giorni indicato nell’avviso di addebito dell’Inps, l’Agente della Riscossione potrà avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
    Il comma n.14 dell’art. 30 del D. L. n. 78/2010, dispone che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo (le somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento) devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’Inps con valore di titolo esecutivo. Mentre i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti (comma n15 art.30 del D.Lgs. n.78/2010)
Opposizione all’avviso di addebito.
    Il contribuente potrà presentare opposizione avverso l’avviso di addebito entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps che ha emesso l’avviso stesso.
Modalità di notifica dell’avviso di addebito.    Il quarto comma dell’art. 30 del Decreto Legge n. 78 del 2010, dispone che l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. Infine la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.Modifiche ai termini di decadenza.
    Gli Enti Previdenziali, procedono in via generale all’iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori (art. 25, comma n.1 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46)
    Il comma 12, dell’art. 38, stabilisce che le disposizioni contenute nella predetta norma non si applicano, limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
    Tale previsione che sospende (nel predetto periodo) gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, consente all’Istituto di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1 gennaio 2004.


Avviso di addebito da omissione contributiva.

    L’avviso di addebito da omissione contributiva si riferisce invece alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo.
    E’ facoltà dell’Inps, prima di emettere l’avviso di addebito, richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario (art. 24, comma 2, del D.Lgs. 26.02.1999, n. 46).
    La formazione e la notifica dell’avviso di addebito avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario. Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione. Analogamente, l’Inps non procederà alla formazione dell’avviso di addebito per i crediti inseriti in un piano di rientro, che, come noto, interessa soltanto la contribuzione dovuta dalle aziende che operano con il sistema UNIEMENS (denuncia di informazioni retributive e contributive obbligatoria inviata mensilmente all'INPS dai datori di lavoro del settore privato che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta).


Avviso di addebito Inps da accertamento ispettivo e modalità di ricorso.

    L’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Inps o di altri Enti ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida.
    In entrambe le fattispecie, al contribuente verrà intimato di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida.
Il ricorso amministrativo verso il verbale di accertamento.
    Entro il medesimo termine, il contribuente intimato, ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato. La proposizione del ricorso amministrativo, comporta comunque la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo.
    Se la decisione del ricorso non interviene nei termini di decadenza fissati dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l’Istituto procederà alla formazione e alla notifica dell’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame, di cui all’art. 24 comma 4.
L’art. 25 comma 4 del D. Lgs. n. 46 del 1999 dispone che: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza
  1. per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
  2. per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Reiezione del ricorso e avviso di addebito.
    Tale procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggetto intimato, garantisce la certezza del credito vantato dall’Inps. Infatti, l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra richiamati, comporta l’esclusione delle partite a debito dalla formazione dell’avviso di addebito in via definitiva.
    In caso di reiezione del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso stesso, seguirà la formazione e la notifica dell’avviso di addebito al contribuente e la consegna all’Agente della Riscossione del titolo. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato di 60 giorni, l’Agente della riscossione potrà procedere all’avvio delle azioni di recupero coattivo nei confronti del debitore.
Accoglimento parziale del ricorso.
    In presenza di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l’Istituto provvederà a richiedere al debitore il pagamento della somma rideterminata, che dovrà essere versata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida.
In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, come previsto per il caso della reiezione, per gli importi ancora dovuti verrà formato e notificato al debitore l’avviso di addebito che, in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, consentirà l’avvio alle azioni di recupero da parte dell’Agente della Riscossione.
Mancata presentazione del ricorso.           
    Diversamente, qualora decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida non venga inoltrato ricorso e il debitore non provveda al pagamento della contribuzione richiesta, verrà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), consentirà all’Agente della Riscossione di procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo.
    Con il messaggio n. 3881 del 16 febbraio 2011 che precisa la Circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti riguardo la formazione dell’avviso di addebito decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento.
    L’Inps ha precisato che il termine ricorre sia nel caso in cui non sia stata data ottemperanza, mediante il pagamento del debito contestato, alla diffida di regolarizzazione, sia nel caso in cui sia mancata la proposizione di ricorso amministrativo nei termini fissati dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo.

Ricapitolando:
1- Pagamento del debito entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo. Il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine perentorio, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge. Il pagamento delle sanzioni entro il termine previsto estingue il procedimento sanzionatorio.
Il pagamento consente il versamento nella misura minima prevista dalla legge delle sanzioni amministrative ivi compresa, ricorrendo anche tutte le altre condizioni normativamente previste per la regolarizzazione, quella per la maxisanzione contro il lavoro sommerso disciplinata, da ultimo, dall’art 4, comma 1, lettera a) del cosiddetto Collegato lavoro del 2010.
2-  Pagamento del debito dal 31° giorno. Il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato dal 31° giorno dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima ma sarà ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689 del 1981. I medesimi soggetti saranno altresì tenuti al pagamento di ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato nel verbale ispettivo.
3-  Mancato pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale. Trascorsi 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo senza che sia avvenuto il pagamento (ovvero sia stato proposto nei termini il ricorso amministrativo) si procede alla formazione dell’avviso di addebito. I crediti inseriti nell’avviso di addebito vengono affidati all’Agente della Riscossione che procede al recupero del credito. Gli importi sono maggiorati dell’aggio e delle ulteriori somme di cui all’art.17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n.112.
    Compensi all’Agente di riscossione, Equitalia o altri, l’aggio a carico del debitore è pari al 4,65% dell’importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive, nel caso in cui il pagamento sia effettuato al competente Agente di riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito; al 9% qualora lo stesso avvenga oltre il predetto termine.
Ovviamente in mancanza di pagamento, l'Agente della Riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità inerenti la riscossione a mezzo ruolo.