La Corte di Cassazione, con sentenza del 17.10.2017 n. 8537 III Sezione Penale, glissa la eccepita nullità della sentenza di appello per illegittimo rigetto di richiesta di rinvio per coevo impegno professionale,  con una motivazione alquanto sui generis. La S.C. ritiene che il cd visto per la verità, attestante la prova dell'impedimento non sia sufficiente, imponendo un onere di allegazione, a parere di chi scrive, del tutto sproporzionato rispetto alle indicazioni riportate nella richiesta difensiva, che non possono in realtà essere provate se non con autocertifcazione della difesa. In particolare si rileva che la difesa aveva eccepito il  vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt 178, 179 e 420-bis c.p.p., per l'omessa verifica da parte della Corte di Appello della documentazione comprovante il proprio impegno professionale come difensore innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere addotto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza fissata il 14.3.2017 presentata in data 27.2.2017, rigettata per mancata dimostrazione del legittimo impedimento. Deduce che invece la relativa documentazione era stata dallo stesso avvocato trasmessa il giorno successivo, ovverosia il 28.2.2017, unitamente alla stessa istanza, senza che la Corte ne avesse preso visione, incorrendo perciò in vizio tale da comportare l'annullamento della sentenza per violazione del diritto di difesa.
La Corte si spinge oltre noncurandosi, che vi era visto per la verità sulla richiesta disattesa per mancanza di prova dell'impedimento professionale e processuale, ritenendo che esso in sé avesse un' inesistente valore di certificazione. Il fatto preoccupante oltre quello che di seguito si espone e che tale motivazione sostiene un'inammissibilità del ricorso posta dalla Corte col chiaro intento di evitare la prescrizione di alcuni reati del processo per violenza sessuale.
Risulta dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della doglianza svolta, che il difensore dell'imputato, dopo aver inoltrato alla Corte di Appello via fax in data 27.2.2017 una prima richiesta di rinvio dell'udienza fissata al 14 marzo per impedimento a comparire in quanto impegnato in altro procedimento penale innanzi al GUP di Santa Maria Capua Vetere, ha rispedito il giorno successivo con lo stesso mezzo la medesima richiesta, redatta sulla propria carta intestata, con l'attestazione in epigrafe "Visto, per la verità" seguita dal timbro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e da una soprastante sigla. Di nessuna illegittimità può essere tacciato il provvedimento di rigetto pronunciato dai giudici bolognesi all'udienza fissata per la celebrazione del processo in ragione della mancanza di documentazione comprovante il legittimo impedimento, atteso che il fax trasmesso all'ufficio non può ritenersi idoneo al fine di documentare l'impegno professionale addotto dall'avvocato a giustificazione della richiesta di rinvio. Pur rispondendo l'istanza ai requisiti formali atti, secondo il decalogo fissato dall'interpretazione giurisprudenziale, a consentire all'ufficio di destinazione di valutare l'obiettiva priorità della esigenza difensiva nel procedimento "pregiudicante" (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 02/02/2015, Torchio, Rv. 26291201), tuttavia l'attestazione di verità apposta dall'ufficio di provenienza sul foglio contenente la suddetta richiesta non riveste alcun valore certificatorio stante la pluralità delle allegazioni contenute nella stessa istanza concernenti non solo il processo, ma altresì valutazioni personali dello scrivente quali la lontananza della sede, l'insussistenza di difensori disposti alla sostituzione dell'istante, la delicatezza del procedimento concomitante, etc.. Sarebbe stata invece necessaria l'allegazione in copia conforme, ovverosia attestata dalla stessa Cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, degli atti del processo pregiudicante idonei a dimostrarne la celebrazione per la data indicata, ovverosia l'avviso a comparire, oppure il decreto di citazione a giudizio, o ancora i verbali del processo ove provenisse da un rinvio, i quali soltanto avrebbero potuto documentare, in luogo di una generica attestazione di verità, che neppure non è dato comprendere a quale atto o affermazione si riferisca, e comunque non rispondente a nessuna delle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), l'impedimento a comparire dedotto dalla difesa.