La Corte si spinge oltre noncurandosi, che vi era visto per la verità sulla richiesta disattesa per mancanza di prova dell'impedimento professionale e processuale, ritenendo che esso in sé avesse un' inesistente valore di certificazione. Il fatto preoccupante oltre quello che di seguito si espone e che tale motivazione sostiene un'inammissibilità del ricorso posta dalla Corte col chiaro intento di evitare la prescrizione di alcuni reati del processo per violenza sessuale.
Risulta dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della doglianza svolta, che il difensore dell'imputato, dopo aver inoltrato alla Corte di Appello via fax in data 27.2.2017 una prima richiesta di rinvio dell'udienza fissata al 14 marzo per impedimento a comparire in quanto impegnato in altro procedimento penale innanzi al GUP di Santa Maria Capua Vetere, ha rispedito il giorno successivo con lo stesso mezzo la medesima richiesta, redatta sulla propria carta intestata, con l'attestazione in epigrafe "Visto, per la verità" seguita dal timbro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e da una soprastante sigla. Di nessuna illegittimità può essere tacciato il provvedimento di rigetto pronunciato dai giudici bolognesi all'udienza fissata per la celebrazione del processo in ragione della mancanza di documentazione comprovante il legittimo impedimento, atteso che il fax trasmesso all'ufficio non può ritenersi idoneo al fine di documentare l'impegno professionale addotto dall'avvocato a giustificazione della richiesta di rinvio. Pur rispondendo l'istanza ai requisiti formali atti, secondo il decalogo fissato dall'interpretazione giurisprudenziale, a consentire all'ufficio di destinazione di valutare l'obiettiva priorità della esigenza difensiva nel procedimento "pregiudicante" (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 02/02/2015, Torchio, Rv. 26291201), tuttavia l'attestazione di verità apposta dall'ufficio di provenienza sul foglio contenente la suddetta richiesta non riveste alcun valore certificatorio stante la pluralità delle allegazioni contenute nella stessa istanza concernenti non solo il processo, ma altresì valutazioni personali dello scrivente quali la lontananza della sede, l'insussistenza di difensori disposti alla sostituzione dell'istante, la delicatezza del procedimento concomitante, etc.. Sarebbe stata invece necessaria l'allegazione in copia conforme, ovverosia attestata dalla stessa Cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, degli atti del processo pregiudicante idonei a dimostrarne la celebrazione per la data indicata, ovverosia l'avviso a comparire, oppure il decreto di citazione a giudizio, o ancora i verbali del processo ove provenisse da un rinvio, i quali soltanto avrebbero potuto documentare, in luogo di una generica attestazione di verità, che neppure non è dato comprendere a quale atto o affermazione si riferisca, e comunque non rispondente a nessuna delle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), l'impedimento a comparire dedotto dalla difesa.