Valida la notifica del ricorso tributario a mezzo posta privata
La presente riflessione nasce dal fenomeno, cui stanno assistendo numerosi colleghi, ove la Corte di Cassazione e Commissioni Tributarie, dichiarano l’inammissibilità del ricorso tributario notificato tramite posta privata, sulla scorta di due argomentazioni, tra cui l’inesistenza della notifica in relazione al disposto di cui all’art. 4 comma1 lett. a) del D. Lgs 261/1999, il quale  prevede che “per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane spa) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.Finanche ritenendo irrilevante la costituzione in giudizio della parte processuale destinataria della notifica, escludendo la sanatoria di cui all’art. 156 cpc, trattandosi di notifica inesistente, non semplicemente nulla e, pertanto, in alcun modo idonea a produrre effetti giuridici.
Con la sentenza n. 23887 dell’11.10.2017 la Cassazione passa in rassegna la giurisprudenza delle S.U. (sent. nn. 13452 e 13453 del 29.05.2017) le quali, in generale, hanno rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane spa, quale fornitore del servizio universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modifiche. (da ultimo Cass. 234/18)La Legge 124/2017 (con decorrenza 10 settembre 2017) ha disposto la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della Legge  n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del DLgs n. 285/1992.Alcuna efficacia retroattiva può essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11 c. 1 delle disposizioni preliminari del cod. civ., rimanendo, per il periodo antecedente il 10.09.2017, il rigoroso, abnorme ingiusto ed eccessivo regime sanzionatorio della inesistenza della notifica e, quindi, dell’inammissibilità del ricorso notificato per il tramite di posta privata.
In realtà, il processo logico giuridico alla base dell’inesistenza della notifica risulta infondato, bastando il semplice dato letterale della normativa sopra richiamata per sconfessare tale tesi.
Infatti, la riserva in favore di Poste Italiane spa riguarda unicamente le notifiche di cui al C.d.S. e quelle ai sensi della legge 890/82. Escluso che il ricorso tributario rientri nella normativa del C.d.S., occorre precisare che la legge 890/82 espressamente riguarda le notificazioni in materia civile, amministrativa e penale da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario (o messo comunale) a richiesta degli uffici finanziari.
L’art. 14 della Legge n. 890 del 20/11/1982 afferma che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta…”Da ciò si evince che, le notifiche soggette alla riserva in favore di poste italiane spa, sono soltanto quelle eseguite dagli uffici finanziari per il tramite dell’ufficiale giudiziario (o messi comunali o messi speciali) ex l. 890/82, non anche per le notifiche eseguite direttamente con raccomandata postale.
Pertanto, se ne deduce che la notifica del ricorso tributario eseguita direttamente dal contribuente, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, non è suscettibile di rientrare nella disciplina della legge 890/82 e quindi nella riserva in favore di Poste italiane spa.
La notifica degli atti del processo tributario può essere effettuata dal contribuente, secondo quanto previsto dall’art. 16 D. Lgs. 546/92, in uno dei tre seguenti modi: consegna diretta; a mezzo ufficiale giudiziario; a mezzo servizio postale.
Proprio per tali modalità di notifica, il ricorso tributario non può essere considerato atto giudiziario il quale, invece, deve notificarsi esclusivamente tramite Ufficiale Giudiziario.Quanto sin’ora affermato trova preciso riscontro nella giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza n. 9111 del 06.06.2012 ove si legge che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (conforme Cass.: n. 17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012).
Sempre in tema, la Corte suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr. Cassazione, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall’ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Ed ancora. Per quanto riguarda la notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita dall’Ufficio finanziario, “… si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc civ.”. (Cass. Sez. V, n. 15315 del 04/07/2014, in senso conforme Cass. n. 14501 del 15.07.2016)Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10245, del 26 aprile 2017 (in tal senso anche Cass. Sez. VI, n. 20506 del 29.08.2017). 
Altra argomentazione, utilizzata a sostegno della inesistenza della notifica, riguarda l’impossibilità per il postino privato di attestare circostanza con fede privilegiata. Anche in questo caso nulla di più errato. L’art. 18 del D. Lgs 261/99 afferma che “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di un pubblico servizio.”
“Il dipendente dell’impresa esercente servizi postali in appalto, addetto al trasporto di effetti postali, valori e corrispondenza ordinaria, deve considerarsi pubblico ufficiale, laddove il contratto di appalto gli attribuisca il compito di rilasciare o farsi rilasciare ricevuta per iscritto.” (Cass. Pen. Sez. VI, sent. 29.07.2005 n. 28527)
Anche la giurisprudenza di merito non ha mancato di affermare che “… gli operatori privati sono titolari di regolare licenza e, pertanto, autorizzati a svolgere il servizio postale ordinario senza che ciò comporti nella maniera più assoluta la violazione dell’art. 2 del D. L. n. 261/1999.” (C.T.R. Campania sent. 7757/48/15 dell’8 agosto 2015)
Ed ancora, “Le notifiche dei ricorsi tributari a mezzo posta, senza l’ausilio di un ufficiale notificatore, per essere valide e rituali non devono essere obbligatoriamente effettuate tramite il servizio riservato a Poste Italiane” è questo l’interessante principio che si evince dalla sentenza n. 152 depositata il 4 marzo 2013 dalla sez. 35 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.Tanto per il diritto civile quanto per il diritto penale sussiste equiparazione tra il postino di Poste Italiane spa e il postino privato; equiparazione che invece sfugge al diritto tributario.       Avv. Gianluca Perrone
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