La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che (cfr. da ultimo Cass. n. 19359/2017) nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, nè il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320 c.p.c., comma 4, (conf. Cass. n. 27925/2011; Cass. n. 18498/2006; Cass. n. 11274/2005). 
In relazione all'ipotesi di tardiva costituzione della parte inizialmente contumace, si affermato che (Cass. n. 1287/2003) se, alla prima udienza, il giudice abbia dichiarato la contumacia del convenuto, autorizzando l'attore a precisare le conclusioni e rinviando la causa per la discussione, il convenuto può costituirsi tardivamente, qualora il giudice revochi, anche implicitamente, la dichiarazione di contumacia; tuttavia, in questo caso al convenuto che non abbia ottenuto la rimessione in termini è preclusa la facoltà di eccepire l'incompetenza per territorio derogabile, in quanto la relativa eccezione, in siffatto giudizio nel quale non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione - non può essere proposta oltre la prima udienza e l'inapplicabilità dell'art. 180 c.p.c., rende altresì irrilevante la questione della sua deducibilità nella memoria prevista da detta norma, confermandosi quindi che la tardiva costituzione non vale ad esentare la parte dalle preclusioni nelle quali sia già eventualmente incorsa.
Va quindi ribadito il principio secondo cui (cfr. Cass. n. 5626/1999) nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente all'udienza successiva (fissata, nella specie, per "richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni"), preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti. (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 20/11/2018) 18/01/2019, n. 1419; Cass. civ. Sez. III, ord. 03.08.2017 n. 19359; Cass. Civ. Sez. III, sent. 21.12.2011 n. 27925; Cass. Civ. Sez. III, sent. 25.08.2006 n. 18498; Cass. Civ. Sez. III, sent. 08.06.1999 n. 5626)