OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL C.d.S. CASS. SS.UU. 22.09.17 N. 22080 Principio di diritto: “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del c.d.s, va proposta ai sensi del D.lgs. n. 150/2011 art. 7 e non nelle forme di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per proporre ricorso, a pena di inammissibilità, è di 30 gg., decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.”
I fatti riguardano un’opposizione a cartella esattoriale notificata per sanzioni amministrative per violazione del C.d.S.
L’opponente in sostanza aveva adito il rimedio di cui all’art. 615 c.p.c. , lamentando che non era mai stato notificato il verbale di accertamento, rappresentante il titolo da cui scaturiva l’opposta cartella.
A seguito dell’opposizione proposta innanzi al G.d.P. di Roma, il ricorso veniva dichiarato inammissibile e stessa sorte seguiva in Tribunale che così confermava il giudizio di I grado; in tal modo la controversia giungeva innanzi alla III sezione della Corte di Cassazione.
Innanzi alla suprema Corte il ricorrente ribadiva di aver proposto opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e che tale tipo di rimedio può essere esperito in via autonoma e senza limiti di tempo.
Di contro la parte resistente sosteneva che nel caso in esame l’unico rimedio esperibile sarebbe dovuto essere quella recuperatoria espletata entro 30 gg. dalla notifica della cartella.
La Corte adita, riscontrando sul punto una giurisprudenza difforme, rimetteva la controversia alle SS.UU.
In effetti sul punto sussistono due orientamenti:
il primo  riguarda l’opposizione ad una cartella esattoriale nel caso in cui si contesta la mancata notifica del titolo esecutivo (il verbale di contestazione), che costituisce contestazione sull’inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione e quindi qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e pertanto non soggetta a termini decadenziali.
Il secondo prevede che per le stesse contestazioni si debba adire l’azione “recuperatoria” ai sensi della L.689/1981 art. 22, peraltro abrogato in favore del D.lgs. 150/2011 art. 7 e quindi soggetto al termine di 30 gg dalla notifica della cartella.
Per dirimere la questione bisogna partire dal titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento di violazione al codice della strada che deve essere considerato un titolo esecutivo del tutto peculiare in quanto consente all’ente la riscossione attiva mediante l’iscrizione al ruolo esattoriale.
Tale idoneità viene meno in caso di ricorso al Prefetto, a cui può eventualmente seguire l’ordinanza-ingiunzione, ovvero il pagamento in misura ridotta dell’infrazione, se effettuato entro certo tempo. Invece il ricorso proposto innanzi al G.d.P. contro il verbale di accertamento, non impedisce che questo acquisti efficacia esecutiva, talché è solo il Giudice che ne dispone la sospensione.
Questo suddetto meccanismo è differente da quello che si mette in atto quando si impugna l’ordinanza – ingiunzione, la quale è l’unico titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione. Tale differenza sussiste in quanto il verbale di accertamento acquista efficacia esecutiva  con una modalità di formazione semplificata rispetto all’ordinanza-ingiunzione. Quest’ultima acquista il titolo esecutivo in un momento successivo solo dopo che l’agente che ha accertato la violazione abbia presentato il rapporto ex art. 17 L.689/81.
Il verbale di accertamento non contiene un’ingiunzione di pagamento, ma solo efficacia ricognitiva, acquisendo il valore di titolo esecutivo quando non sia stato esperita alcuna opposizione o alcun pagamento.
In sostanza la notifica del verbale di accertamento non è presupposto dell’esistenza del titolo esecutivo, bensì è un fatto costituivo del diritto dell’ente ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l’omessa notificazione estingue tale diritto.
  Da ciò discende la conseguenza che la mancata notifica o la mancata tempestiva notifica, non impedisce la venuta ad esistenza del titolo esecutivo, ma dà vita ad un titolo esecutivo viziato formalmente.
Una volta escluso che l’omessa (o tardiva, o invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, ma viziando solo la regolarità formale dell’azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l’opposizione all’esecuzione, qualora sia contestata la mancanza del titolo esecutivo.
Se proposta come opposizione all’esecuzione ai sensi del 615 c.p.c., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l’attività di qualificazione della domanda.
 Ovviamente tale eventualità deve tenere presente le decadenze insite nell’azione recuperatoria di cui ora  al d.lgs. 150/2011 e cioè di 30 gg., stante la possibilità, invece, di esperire opposizione in qualsiasi momento, nel caso di cui al 615 c.p.c. (n.d.r.).
A questo punto occorre precisare (come espressamente detto nella sentenza de qua) che per azione recuperatoria deve intendersi l’azione esperita contro l’ordinanza – ingiunzione non notificata, recuperando dopo la notifica della cartella, le difese che non sono state possibili espletare prima.
Restano esperibili dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del c.d.s., i rimedi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. come, nel primo caso, potranno dedursi tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui la prescrizione. Parimenti, saranno contestabili col medesimo rimedio, tutte le pretese di pagamento dell’amministrazione e dell’agente della riscossione precedenti all’iscrizione a ruolo, ma successivi all’emissione del verbale di accertamento.
Infine, come già affermato da Cass. SS.UU. n. 5791/ 4 marzo 2008, l’omessa notifica dell’atto presupposto viene dedotta come ragione di invalidità derivata dell’atto successivo. Secondo il regime ordinario delle opposizioni esecutive, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ex art. 617 c.p.c., quindi nel termine decadenziale di 20 gg.