Le modalità di notificazione di cui alla norma in commento, sussidiarie rispetto a quelle previste dagli articoli precedenti, trovano il loro fondamento nella tutela del destinatario della notificazione, in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e più frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari – indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno militari di carriera – le cui destinazioni debbono talvolta essere mantenute segrete per motivi di sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati. Quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario, ai sensi dell'art. 146, che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. ( C. 19655/2005).  Da tale ratio discendono due conseguenze: la prima è che dal mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 146 discende la nullità della notificazione ( C. 372/2007; C. 19655/2005; C. 3316/1983; C. 1090/1974; C. St. 10.7.2013, n. 3712; C. St., Sez. IV, 27.11.2008, n. 5870, C. St., Sez. IV, 27.11.2008, n. 5871) essendo detto adempimento posto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segrete per motivi di sicurezza riconducibili alla più efficiente realizzazione dei compiti loro attribuiti; la seconda è che non è consentita alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle armi ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale particolare stato abbia potuto avere colui su istanza del quale la notifica viene effettuata ( C. 3316/1983; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 10.11.2008, n. 9961). Va peraltro evidenziato che la notificazione a militare in attività di servizio può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale, in quanto l'art. 146 – secondo cui quando destinatario della notifica sia il militare, essa deve avvenire a mani proprie, osservate le norme di cui agli artt. 139 ss. del codice di rito e, altrimenti, mercé invio di copia dell'atto al comandante del corpo di appartenenza, per il tramite del P.M. – non contiene l'espresso divieto normativo che è il solo idoneo ad essere di ostacolo all'ipotesi di notificazione a mezzo posta, a norma dell' art. 149, 1° co. ( C. 1202/1996; C. St., Sez. IV, 27.11.2008, n. 5870) ed in questo caso il mancato rispetto delle regole di cui all'art 146 non darà luogo ad alcuna nullità ( C. St., Sez. IV, 16.3.2012, n. 1498; C. St., Sez. IV, 1.4.2011, n. 2054; C. St., Sez. IV, 27.11.2008, n. 5871).