Per fare presumere la qualità di persona di famiglia, basta il rapporto di parentela o di affinità
L'Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente una cartella esattoriale in materia di imposte dirette.
Tale atto veniva impugnato per asserita irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento. Lo stesso infatti era stato notificato nelle mani della nipote minorenne, ma ultraquattordicenne, del contribuente, qualificatasi come convivente dello stesso. I giudici tributari di primo grado hanno ritenuto legittima la notificazione dell'atto così effettuata e tale decisione è stata confermata anche dalla Commissione tributaria regionale, alla quale il contribuente si era appellato. Già soccombente nei primi due gradi di giudizio, il contribuente si è rivolto in ultima istanza dinanzi la Corte di cassazione per vedersi annullato l'atto dell'Amministrazione per irregolarità nella procedura di notificazione.

Secondo la ricostruzione operata dallo stesso contribuente dinanzi i giudici romani, il plico sarebbe stato ricevuto dalla sua nipote minorenne, non convivente con lo stesso, e trovatasi casualmente nella sua abitazione. L'ufficiale notificatore avrebbe consegnato con leggerezza l'atto nelle mani della minorenne, non soppesando adeguatamente la valenza delle dichiarazioni dalla stessa spontaneamente rese.

Con la sentenza 26324/2009, la sezione tributaria della Suprema corte ha definitivamente dato torto al contribuente ricorrente.
L'articolo 60 del Dpr 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
In proposito, l'articolo 139 stabilisce che, qualora la notificazione non avvenga nelle mani proprie del destinatario dell'atto, la stessa deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

In materia, i supremi giudici hanno ricordato come, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda sentenza 10955/2009), per far presumere la qualità di persona di famiglia, di cui al richiamato articolo 139 cpc, è sufficiente il requisito di parentela o di affinità, non essendo richiesto invece dalla norma l'ulteriore requisito della convivenza. Grava poi su chi assume di non aver ricevuto l'atto notificato, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza nella propria abitazione di chi ha effettivamente ricevuto lo stesso. Nel caso di specie, le dichiarazioni acquisite dall'ufficiale notificatore su chi ebbe effettivamente a ricevere l'atto in contestazione, qualificatasi come nipote ultraquattordicenne convivente con il destinatario dello stesso, e quindi persona di famiglia ai sensi della normativa citata, sono più che sufficienti per affermare la piena legittimità della procedura di notificazione effettuata.

Alla Corte di cassazione, hanno ancora evidenziato i giudici di piazza Cavour, è tra l'altro precluso, in materia di processo tributario e in caso di impugnazione da parte del contribuente della cartella esattoriale per asserita invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, l'esame diretto degli atti per accertare la sussistenza o meno di detta invalidità, essendo questo un accertamento di fatto rimesso all'esclusiva competenza del giudice di merito. Non si tratta, infatti, di un'indagine volta a verificare l'eventuale nullità del procedimento dato che la notificazione dell'avviso di accertamento non rappresenta un atto vero e proprio del processo tributario ma esclusivamente un presupposto di impugnabilità della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo essere impugnata solo in ipotesi di omessa o irregolare notifica dell'avviso di accertamento.

In conclusione, la Cassazione ha affermato, in tema di notificazioni, la piena legittimità della consegna dell'atto a un parente anche se minorenne (purché ultraquattordicenne e non palesemente incapace) e non convivente con il destinatario dell'atto medesimo.