L’art. 195 C.p.c. dal giuramento alla “definitiva”
In merito al ruolo del CTU, ed in particolare in merito al corretto svolgimento delle operazioni peritali, è opportuno ribadire come nel rito civile la novella legislativa di cui alla Legge n.69/2009, ha modificato l’art. 195 c.p.c.
La principale modifica inerisce la “consegna” dell’elaborato.
Invero la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite (rectius avvocati) nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193; Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Precisazione
Occorre subito chiarire come la disciplina codicistica impone l’invio della relazione (in gergo «bozza» ) solo alle parti costituite (Test. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza).
Ciò significa che la bozza «deve» essere inviata alle parti che partecipano al processo e quindi ai loro procuratori che tramite il fascicolo di parte ritirato al momento del giuramento (ovvero tramite la consultazione del fascicolo telematico tramite il portale Giustizia.it) risultano essere appunto «costituiti» in giudizio.
Buona prassi e le regole di cortese tra professionisti impongono al CTU che in caso di nomina da parte dei procuratori delle parti di CTP, la bozza sia inviata anche a questi ultimi.
La procedura prevista dall’art.195 in pratica
1) La relazione deve essere trasmessa dal CTU alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza, (es.: Invio Bozza nei 60/90 gg. concessi dal giudice, di norma decorrenti dall’inizio delle OO.PP.).
2) Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti (costituite) devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione, (es.: osservazioni delle parti sulla bozza di relazione inviata dal CTU, di norma 15-20 gg); l’invio delle osservazioni non è obbligatorio e potrà essere assolto anche direttamente dall’avvocato (in caso di mancata nomina del CTP) senza «l’apparente» ausilio di un consulente di parte.
3) Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria[1] la relazione, le osservazioni delle parti[2] e una sintetica valutazione sulle stesse, (es.: deposito della relazione in gergo «definitiva» allegando obbligatoriamente le osservazioni eventualmente ricevute  e le risposte sintetiche alle stesse, di norma 15/20 giorni).

Schema sintetico
1) Udienza di giuramento e conferimento quesiti
in tale sede il Giudice fissa una successiva data di udienza per le valutazioni alla CTU;
Tra l’udienza di giuramento e quella successiva:
2)Invio bozza ctu alle parti
3) Osservazioni alla ctu delle parti
4) Risposta alle osservazioni e contestuale deposito (telematico) della definitiva. 

Operazioni peritali e sospensione dei termini.
In primo luogo occorre precisare che ai termini di cui all’art.195 C.p.c (operazioni peritali, termini invio bozza e termini risposta osservazioni) va senz’altro riconosciuta natura processuale.
Ciò perché l’art.195 e soprattutto la riforma in commento hanno come fine quello di garantire l’attuazione ed il rispetto del contraddittorio processuale delle parti, in conformità al principio del diritto alla difesa, riconosciuto a tutti i soggetti dall’art. 24 della Costituzione, in qualsiasi stato e grado di un processo (ed è indubitabile che quello relativo allo svolgimento di una CTU sia uno “stato” di un determinato procedimento[3]).
La Suprema Corte in tema di consulenza tecnica di ufficio, ha riconosciuto che, a seguito della modifica dell’art. 195 c.p.c. ad opera della l. 18 giugno 2009 n. 69, il CTU è obbligato a fornire alle parti costituite una «bozza» della propria relazione, essendo tale attività finalizzata a consentire alle parti l’esercizio del diritto di difesa, come del resto confermato dal  fatto che, nel sistema precedente tale modifica, le parti potevano legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del CTU[4].
Anche in tale senso va l’orientamento della S.C.. secondo cui le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale;[5]

Sulla applicazione della sospensione feriale ai termini ex art.195 C.p.c
sospensione termini D.L. 8/3/2020 n. 11, D.L. 17/3/2020 n.18, Decreto "Cura Italia"  (emergenza COVID - 19)

Chiarita la natura processuale dei termini ex art.195 C.p.c., occorre infine evidenziare come la Legge n. 742/1969 (che ha introdotto la sospensione feriale dei termini processuali) ha previsto che la sospensione feriale non trovi applicazione per i procedimenti previsti dall’art. 92 dell’Ordinamento Giudiziario (R.D. 30.1.1941, n. 12, così rubricato: “Affari civili nel periodo feriale dei magistrati. — Durante  il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia del lavoro, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto o di opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Allorquando pertanto la controversia oggetto di CTU non rientri nel superiore elenco  – da ritenersi, allo stato, tassativo, e suscettibile di ampliamento solo per espressa previsione di Legge, la sospensione feriale dei termini si applica indubbiamente ad essa ed a tutti i termini concessi dal Giudice nel corso dello svolgimento del procedimento medesimo e pertanto anche ai termini ai quali sottendono il CTU e i CC.TT.PP. in materia di invio “bozza”, osservazioni e risposta.  
Illuminante in tal senso la recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III - 13/07/2018, n. 18522) che ha ribadito come “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, poiché lo svolgimento delle relative operazioni inerisce ad attività processuale, il giudice non può fissare i termini di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c. in modo che ricadano durante il periodo di sospensione feriale, se il processo è soggetto alla detta sospensione e salva rinuncia delle parti ad avvalersi di essa, non potendo operare, peraltro, la proroga automatica degli stessi termini, in modo da rispettare la sospensione, in quanto non prevista l'integrazione di un atto compiuto dal giudice e con il quale abbia disconosciuto l'efficacia della sospensione feriale. L'atto adottato in violazione della sospensione è affetto da nullità soltanto nel caso in cui l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa con riflessi sulla decisione di merito, che, nel caso di atto adottato in udienza, a pena di decadenza e conseguente sanatoria, deve essere eccepita in udienza dalla parte presente o che avrebbe dovuto esservi, atteso che quella sede rappresenta, ex art. 157, comma 2, c.p.c., la prima difesa possibile”.
Pertanto assunto come pacifico il riconoscimento della natura processuale dei termini di cui all’art.195 C.p.c. è altrettanto pacifico concludere sulla loro conseguente sospensione nel periodo estivo (1- 31 Agosto), allorquando la causa in seno alla quale vengono disposti e calendarizzati sottende conseguentemente alla sospensione di legge.
Un ultima riflessione va fatta anche in relazione a quanto previsto dal D.L. 8/3/2020 n.11, e dal D.L. 17/3/2020 n.18, cd. decreto "cura Italia",  recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Tali provvedimento, nel termine decorrente dal 9 al 22 Marzo 2020, poi prorogato fino al 15 Aprile,e poi ancora all'11/5/2020,  ha disposto la sospensione dei termini processuali e delle udienze nella maggior parte dei procedimenti giudiziari, con alcune poche eccezioni previste per materie specifiche (adozione, famiglia).
In particolare il D.L. del 17/3/2020 n.18 all'art.83, comma 2, ha specificatamente sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, intendendosi sospesi "in genere, tutti i termini procedurali".
L'utilizzo del termine "procedurale" e non processuale ha, a mio parere, evidentemente l'intento di ricomprendere ogni atto, azione o condotta avente rilevanza giuridica resa all'interno di una procedura giudiziaria sia civile che penale.   
Non v’è alcun dubbio che anche in tal caso, e forse a maggior ragione,  la sospensione dei termini si applica anche ed ovviamente ai termini di cui all’art.195. C.p.c., dovendo pertanto il CTU non computare nel conteggio dei termini suddetti il periodo di sospensione.

[1] Il deposito della «definitiva» avviene oramai telematicamente tramite il PCT; il CTU dovrà successivamente depositare una copia cartacea di “cortesia” e i fascicoli /documenti che ha eventualmente ritirato per l’espletamento della CTU.
[2] Le osservazioni possono anche essere inviate sia dall’avvocato che dal suo CTP regolarmente nominato.
[3] CFR Cascella Gianluca, Natura dei termini ex art. 195, 3º comma c.p.c.
[4] Cass. civ., sez. lav., 11 marzo 2011, n. 5897, e Cass. Civ. sez. III - 13/07/2018, n. 18522.
[5] Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2013, n. 7335