Dispone l'art. 2 del prefato decreto legge che la convenzione di negoziazione deve precisare sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che comunque in ogni caso non deve essere inferiore a un mese, nonché l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. Sempre per espressa previsione normativa la convenzione viene conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui sopra. La convenzione di negoziazione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di un avvocato. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale con conseguente loro obbligo deontologico di informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Valore dell'accordo di negoziazione assistita
In ordine agli effetti dell'accordo è illuminante la previsione dell'art. 5 del d.l. 132/2014 il quale dispone che "L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato".
La giurisprudenza in tema di convenzione di negoziazione assistita
Dapprima si segnala come la giurisprudenza di merito abbia rilevato che l'accordo di negoziazione assistita non è titolo idoneo ai fini della trascrizione di un bene immobile nonostante il nulla osta del Pubblico Ministero (Corte appello Trieste, sez. I, 06/06/2017, n. 207) per poi segnalare che, sempre i giudici di merito, hanno rilevato che il potere di certificazione dell'autografia delle firme che la Legge riconosce all'avvocato in sede di negoziazione assistita non può ritenersi esteso sino al punto di annullare quanto previsto proprio all'art. 5 d.l. n. 132/2014, dal momento che nel nostro ordinamento non risulta che esista un'ipotesi in cui al difensore venga attribuito un potere certificativo per attività di carattere privato. Si rivela invece necessario distinguere tra effetti e forma dell'atto secondo quanto previsto dall'art. 2657 c.c. il quale dispone che "La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La predetta norma persegue il fine specifico di tutelare gli interessi pubblicistici e della collettività garantendo la corretta circolazione dei beni e dei diritti reali immobiliari (Corte appello Trieste, sez. I, 06/06/2017, n. 207).