Il combinato disposto di cui agli artt. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che qualora dinanzi al gdp non si sia tenuta udienza nel giorno indicato nell’atto di citazione, l’iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio del convenuto può essere effettuata fino al giorno dell’udienza effettivamente tenuta dal giudice designato (cass. 26.02.2002n. 2830; cass. 14.06.2000, n. 8090)
 
 
Quella dell’iscrizione a ruolo di un giudizio contenzioso civile può apparire una questione poco dibattuta. In realtà, nel tempo sono sorti discussioni e dibattiti poi sopiti dal consolidarsi di orientamenti giurisprudenziali.
Ad esempio, molto clamore ha suscitato l’intervento delle Sezioni Unite (9 settembre 2010, n. 19246) che, in ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha di fatto sancito che ”nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, quindi non soltanto nel caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario. Infatti, il dimezzamento dei termini di comparizione è un effetto legale della proposizione dell’opposizione e non dipende affatto dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis c.p.c..
Pertanto, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione”.
Tale pronuncia ha creato non pochi problemi interpretativi giacché in un primo momento diversi giudici hanno immediatamente dichiarato improcedibili tutti i giudizi iscritti a ruolo oltre cinque giorni dopo la notifica della citazione.
Successivamente, però, la medesima giurisprudenza ha modificato parzialmente la propria interpretazione, consentendo agli opponenti di essere rimessi in termini[1].
Ben diversa, invece, è la questione relativa alle iscrizioni a ruolo di giudizi ordinari innanzi agli Uffici del Giudice di Pace.
A mente dell’art. 319 c.p.c., infatti, “le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza”.
Orbene, dalla lettera di tale norma emerge come non vi sia alcuna previsione tassativa che imponga il deposito di atti e documenti entro la data di udienza indicata nell’atto di citazione.
Da ciò discende la necessità di individuare quale possa essere il momento ultimo per iscrivere a ruolo il procedimento. Infatti, leggendo il predetto articolo sorge il dubbio se il momento ultimo sia rappresentato dalla data indicata nell’atto di citazione o dal giorno in cui effettivamente si tiene l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice.
Al fine di addivenire ad una soluzione della problematica, soccorre il testo dell’art. 57 disp. att. c.p.c., il quale statuisce che “se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato”.
Per cui ben si comprende come le attività delle parti possano essere rinviate al giorno in cui sarà chiamata la causa dinanzi al Giudice.
A tal proposito, anche la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi affermando che “l'iscrizione della causa a ruolo è atto autonomo e distinto rispetto alla costituzione in giudizio - essendo la prima atto del cancelliere e la seconda atto della parte - e la giurisprudenza, risalente e consolidata, di questa Corte (Cass. SS.UU. 22 marzo 1969 n. 921; Cass. 29 agosto 1997, n. 8189; 25 gennaio 1983, n. 690) non considera la sottoscrizione da parte di un procuratore munito di mandato elemento essenziale della nota di iscrizione della causa a ruolo, trattandosi di un'attività meramente fiscale ed amministrativa avente una sua autonomia e non richiedente alcuna sottoscrizione.
Va infine richiamata la regola generale secondo la quale le norme processuali debbono essere interpretate in modo razionale e in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullità non collegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle parti (art. 156 c.p.c., comma 3)” (Cass. Civ., I Sezione, sentenza n.25727 del 24/10/08).
Inoltre, la S.C., conformemente al principio della scissione fra iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio ha così statuito: «l'art. 56 disp. att. c.p.c., prevede: "Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'art. 319, o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'art. 316 c.p.c., su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa. Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato".
Da tale normativa si deduce - a differenza di quanto avviene per i giudizi dinanzi al tribunale, per i quali la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi - che nei giudizi dinanzi al giudice di pace, caratterizzati da semplificazione di forme, la costituzione può anche non coincidere con l'iscrizione della causa a ruolo, potendo la parte che ha iscritto la causa a ruolo formalizzare la propria costituzione nella prima udienza.
In proposito va osservato che questa Corte, nell'interpretare detta normativa, ha già statuito che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione, l'iscrizione a ruolo può "essere effettuata anche successivamente al giorno indicato in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell'attore potrà essere effettuata fino all'effettiva udienza tenuta dal giudice designato", non essendovi norme che lo impediscano (Cass. 14 giugno 2000, n. 8090; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2830), così implicitamente affermando la possibilità di una scissione fra iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio» (Cass. Civ., I Sezione, sentenza n.25727 del 24/10/08).
Da quanto fin qui detto, quindi, emerge come gli attori abbiano la possibilità di iscrivere a ruolo anche successivamente al giorno indicato nell’atto di citazione, fino al giorno dell’effettiva udienza tenuta dal giudice designato.
Tale problematica assume una sua rilevanza non solo nelle ipotesi in cui i difensori un po’ sbadati dimentichino di iscrivere a ruolo il giudizio entro il giorno di udienza indicato nel loro atto di citazione, ma anche in tutte quelle situazioni in cui spesso i procuratori si trovino coinvolti, loro malgrado, nei problemi organizzativi degli Uffici dei giudici di pace.
Infatti, negli uffici con carenza di personale per ragioni croniche (come quello di Vieste) o perchè prossimi alla chiusura possono verificarsi ipotesi di oggettiva impossibilità ad iscrivere a ruolo le cause entro il giorno di udienza indicato in citazione.   [1] Trib. Brindisi – Sez. Dist. Francavilla Fontana 08 febbraio 2011 - Est. Marseglia, per il quale “l’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 9 settembre 2010 n. 19246, in quanto imprevedibile per l’operatore, legittima la remissione in termini virtuale, considerandosi l’atto posto a suo tempo come tempestivo.  Il diritto alla remissione in termini sussiste sino alla data del 14 ottobre 2010. Infatti, la sentenza n. 19246 del 9.9.2010 è stata inserita nel CED, accessibile al pubblico, il 14.10.2010 ed è dunque questa la definitiva “deadline” alla quale arrestare la rimessione in termini”.