Quelle in oggetto sono due pronunce di merito in materia di sinistri stradali con soli danni a cose, con riferimento ai presupposti di ammissibilità dei testimoni di cui all’articolo 135, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater Codice delle Assicurazioni.
Secondo la previsione di legge, in caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l’indicazione nella denuncia di sinistro, ovvero nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.
In mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, sarà onere dell’impresa di assicurazione farne espressa richiesta all’assicurato, con avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l’inammissibilità della prova per testi).
L’impresa di assicurazione deve inviare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento (o pec) entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta deve effettuare la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (o pec), entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
La compagnia assicuratrice deve procedere a sua volta all’individuazione ed alla comunicazione alla controparte di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.
Pertanto l’identificazione/indicazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo ai termini suddetti (senza dimostrare l’impossibilità di identificarli tempestivamente) comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta per la prima volta in giudizio.
Alla regola di inammissibilità su esposta, si fa eccezione in due casi: quando il nome dei testimoni risulta già dai verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente; ovvero quando risulta comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
Le sentenze in esame, depositate a breve distanza l’una dell’altra, hanno entrambe ad oggetto un sinistro stradale con danno a cose aperto con lettera di richiesta di risarcimento danni nella quale veniva descritto il sinistro e le rispettive presunte responsabilità, ma non veniva fatto alcun riferimento alla presenza di testimoni, senza intervento di alcuna autorità e senza l’indicazione dei testimoni nel modello CAI (sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti).
Il Giudice di Pace (di Massa prima e di Carrara poi) nella persona del Dott. Vincenzo Locane, in applicazione della citata normativa, ha ritenuto l’inammissibilità della prova testimoniale e pertanto, sottolineando come la produzione del modulo sottoscritto da entrambi i conducenti abbia valore di semplice presunzione se non corroborata da riscontri oggettivi od altri elementi probatori attendibili, ha ritenuto non assolto l’onere probatorio posto dall’Art. 2697 c.c. in capo a parte attrice ed ha rigettato la domanda.
In particolare ha rilevato che nel modello CAI, sottoscritto dai conducenti e versato agli atti di causa, nulla era scritto nello spazio riservato all’indicazione dei testimoni, né era stata fornita prova dell’oggettiva impossibilità di identificare tempestivamente i testimoni così come disposto dall’Art. 135, comma 3-ter Codice delle Assicurazioni.
Pertanto il Giudice, in entrambe le pronunce, ha tratto a carico dell’attore le conseguenze di inammissibilità della prova per testi articolata per la prima volta nel successivo giudizio instaurato ai danni della Compagnia rigettando la domanda.