Nell'opposizione all'esecuzione l'oggetto dalla domanda è dato dall'accertamento negativo del diritto dell'intimante di promuovere un giudizio di esecuzione; nell'opposizione agli atti esecutivi l'oggetto del giudizio è invece costituito dalla richiesta di dichiarare la nullità formale dell'atto preliminare all'azione esecutiva ( T. Salerno 12.1.2010; T. Potenza 9.9.2009; T. Salerno 11.6.2009). Pertanto, l'opposizione al precetto di rilascio basata su vizi formali del titolo esecutivo notificato e sulla nullità del precetto per omessa descrizione degli immobili di cui si chiede il rilascio, si configura come opposizione agli atti esecutivi. ( C. 24047/2009); ancora, l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi ( C. 10296/2009). Infine, sempre con riferimento alla delimitazione dei confini tra le due opposizioni in discorso, può ricordarsi quella pronuncia per la quale l'opposizione con cui il debitore faccia valere la disposizione di cui all'art. 2911 c.c., per la mancata esecuzione su beni costituiti in pegno da un terzo, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con essa non viene denunciato un limite legale all'esecuzione ( C. 1033/2007, nonché sub art. 615).
Il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo originariamente esistente o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione. Pertanto, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio ( T. Monza, 31.7.2012). 
La mancanza, in un atto di precetto notificato da un condominio, delle generalità dell'amministratore è vizio che attiene alla regolarità formale del precetto e non riguarda i presupposti dell'azione esecutiva. Pertanto tale vizio dev'essere fatto valere dal debitore esecutato con l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine per questa previsto, e non con l'opposizione all'esecuzione ( C. 4896/2011). 
Benché la notifica effettuata ai sensi dell' art. 143 (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) effettuata in mancanza dei presupposti di legge sia nulla, va tenuto presente che nell'ambito del procedimento di espropriazione forzata i vizi nullità della notifica devono essere fatti valere nel termine di venti giorni dalla conoscenza legale del primo atto esecutivo e che, in ogni caso, la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 comporta la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo (T. Monza, 6.8.2012).
 L'impugnabilità con l'opposizione agli atti dei provvedimenti con i quali il G.E. chiude il processo esecutivo per mancanza di una condizione dell'azione esecutiva è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza; vedi per es., C. 10028/1998 per la quale quando il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento che nega alla parte istante di proseguire nel processo esecutivo, si è in presenza di un atto esecutivo, contro il quale è dato di reagire nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, allo scopo di ottenere che l'espropriazione intrapresa possa continuare; quando, invece, il giudice dell'esecuzione si limita ad adottare i provvedimenti in cui il processo esecutivo si articola, ancorché in ipotesi sia stato sollecitato a pronunziarsi sulla mancanza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, la reazione contro tali provvedimenti non può essere rappresentata dall'opposizione agli atti esecutivi, ma dall'opposizione all'esecuzione, poiché la ragione della domanda è nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata e il suo oggetto è una pronunzia che accerti che il processo esecutivo non poteva essere iniziato e, quindi, proseguito, cosicché l'annullamento dell'atto, cui l'opposizione è rivolta, è conseguenza meditata di quell'accertamento.