Abstract: finalmente è stato CHIARITO che la cartella esattoriale, sebbene non impugnata nel temine di legge, non consente l'applicazione analogica della prescrizione del termine lungo - decennale.  Addio vecchi ruoli.A cura dell'Avv. Leonardo Andriulo  esperto in contenzioso.
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Cronaca e frammenti di vita di un avvocato processualista - Ore 17,50 di un venerdì pomeriggio. Mi accingo alla stesura di una comparsa conclusionale. Rileggo l'atto di controparte. La vicenda riguarda un piccolo commerciante che negli anni novanta non aveva versato i contributi INPS. Era stato emesso, dunque, un ruolo che tra sorte capitale, interessi, sanzioni e altre spese, aveva portato alla notifica di una cartella esattoriale di circa 38.000,00 euro.

L'avversario Equitalia, alias "l'agente della riscossione", nel proprio libello difensivo insisteva, IN UNA (distorta) INTERPRETAZIONE ANALOGICA dell'art. 2953 c.c.. Sosteneva, infatti, che le cartelle (e quindi il credito), non essendo state impugnate nei termini di legge, non poteva essere oggetto di contestazione in ordine alla prescrizione breve. Ore 18,15 Rileggo le ricerche fatte all'epocaQualche dubbio mi viene scorrendo nuovamente le sentenze della Cassazione (sezioni semplici) richiamate nella difesa altrui. L'avvocato avversario, anche di lungo corso, sosteneva dunque che l'atto era divenuto definitivo "al pari di un decreto ingiuntivo", pertanto va dichiarato esente da detta contestazione.

Effettivamente il mio cliente all'epoca non avendo impugnato nulla, si trovava proprio nella situazione rappresentata dal collega. Le cartelle esattoriali, di cui non si ha comunque certezza della notifica per via del deposito di semplici fotocopie di ricevute di ritorno, comunque non risultano impugnate in nessuna sede.
Hmm (la mente corre)... inizio a pensare che la strada è in salita. Bisognerà convincere il giudice della bontà delle mie ricostruzioni normative e giurisprudenziali ... provare, dunque, che il termine prescrizionale è maturato e che quindi il credito non è azionabile. Inizio così a ricercare nelle banche dati qualcosa di NUOVO che possa aver risolto il contrasto giurisprudenziale creato dalla Cassazione a partire dal lontano 2004.
Già all'epoca, parliamo del 2012, a verbale ebbi modo di contestare questa applicazione in analogia dell'art. 2953 c.c.. Tuttavia, come testé detto, una difformità di giudicato della Suprema Corte permetteva alla controparte di proporre tale ricostruzione normativa/interpretativa dando adito a dubbi. Ore 18,30 squilla il cellulare. E' un caro amico che chiama e che rompe con questioni di natura tributaria ... mi rimetto al computer ... cinque minuti di ricerche poi ... non credo ai miei occhi! E' successo per davvero. La Cassazione, a Sezioni Unite, ha risolto il problema. FINALMENTE!!!! E' stata pubblicata la sentenza numero 23397/2016.  Data del deposito 17 Novembre 2016 - questo articolo è stato scritto il 19 novembre su fatti avvenuti 18 novembre. Potere dell'informatizzazione!

Le certezze che aiutano a vincere un processo... Leggo le 7 pagine fitte fitte. Una sentenza articolata e complessa che prende in esame diversi orientamenti creatisi nel tempo, alcuni dei quali hanno fatto seri danni alle persone.  Sottolineo e commento con una Sara Vergaro, attenta collega di studio che da anni si occupa di diritto del lavoro. Giungiamo alla fine del mostruoso lavoro di ricostruzione fatto di leggi, decreti, sentenze e commenti della Dottrina. Gli occhi bruciano ma arriviamo alla fine del provvedimento.

Con chiarezza è stato detto dal Supremo Organo (A SEZIONI UNITE !!!!) che per tutti quei crediti originati da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, giusto per intenderci: Inps contributi previdenziali, dell'Agenzia delle Entrate iva, irpef, addizionali regionali etc etc, dei Comuni sanzioni amministrative, imu, tarsu, la cui riscossione è stata avviata oltre il termine naturale di prescrizione della tipologia di credito, potranno essere impugnate e chiede la declaratoria di intervenuta prescrizione. Questo con la certezza che i giudici di merito dovranno rivedere le loro posizioni.

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http://www.anplegal.eu/news/confermata-la-prescrizione-breve-per-i-contributi-inps-previdenziali-entrate-dello-stato-iva-irpef-ici-imu-sanzioni-amministrative-tributarie-ed-extratributarie