Compatibilità del rito sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c. con opposizione a precetto 
La Corte di Appello di Messina, con decreto del 30.08.2022, in sede di opposizione ex art. 5 ter L. 24.03.2001 n. 89 avverso decreto di inammissibilità, è giunta ad affermare che: “non convince la presunta inapplicabilità, al giudizio di opposizione a precetto, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. Ed invero nessun mezzo di prova tipico, ivi compresa la testimonianza, può  considerarsi a priori incompatibile con un’istruzione di tipo sommario come  quella contemplata dalla norma da ultimo richiamata. …….. … Da ciò consegue che era preciso onere di parte opponente introdurre il giudizio presupposto nelle forme del procedimento sommario di cognizione,”.
Sempre i medesimi Giudici avevano dichiarato inammissibile la richiesta di indennizzo per equa riparazione poichè non erano stati esperiti i “rimedi preventivi”.
Il giudizio per il quale si è avanzata richiesta di indennizzo aveva ad oggetto l’opposizione ad atto di precetto; procedimento nel quale sono stati chiesti i termini istruttori ex art. 183 comma 6 cpc, ed espletati i mezzi istruttori. Il procedimento venne iscritto a ruolo nell’anno 2016 e si concluse con sentenza del 02.12.2021, con una durata complessiva di 5 anni, ben 2 in più rispetto a termine previsto.
Generalmente, per l’opposizione al precetto si possono distinguere le modalità a seconda che si tratti di un’opposizione sostanziale (art. 615 cpc) o di un’opposizione formale (art. 617 cpc).
A seguito della succitata pronuncia di merito si delinea una terza ipotesi che l’opponente potrà (dovrà) scegliere per non incorrere nel rigetto della richiesta di indennizzo per equa riparazione, in caso di eccessiva durata del processo.
Sul punto si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte (sentenza del 09.07.2019 n. 18331) secondo i la quale “Al di fuori dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, qualora il procedimento sommario di cognizione introdotto dalla parte sia ritenuto dal giudice inammissibile per incompatibilità del rito di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c. con l'oggetto della domanda, deve essere disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702-ter, 3° comma, c.p.c. e non dichiarata l'inammissibilità della domanda.
Volendo accedere all’interpretazione dei Giudici messinesi, poiché il procedimento sommario di cognizione è applicabile in linea generale alle azioni di condanna, di accertamento e costitutive e, dunque, a tutte le controversie, indipendentemente dal loro oggetto, purché rientrino nella competenza del Tribunale in composizione monocratica, siano regolate dal rito di cognizione ordinario e si concludano con una decisione appellabile, tale rito è compatibile con l'opposizione all'esecuzione, che ha queste caratteristiche, posto che l'ultimo inciso dell'art. 616 sulla non impugnabilità è stato abrogato, nel mentre non lo è con l'opposizione agli atti esecutivi posto che questo giudizio viene definito con pronuncia inappellabile.
Di conseguenza, nel caso l'esecuzione venga promossa ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cpc, il rito di cui all'art. 702bis deve ritenersi utilizzabile, a scelta della parte istante, per l'introduzione del giudizio di merito, o la riassunzione della causa, nel termine perentorio concesso dal giudice dell'esecuzione al termine della fase interinale e dell'eventuale decisione sulla sospensione e i termini di cui all'art. 163 bis cpc vanno ridotti della metà.