L'atto di precetto è un istituto processuale del ramo civile previsto e disciplinato dall'art. 480 del c.p.c. notificato dalla parte con atto scritto. Tale atto costituisce la fase preliminare dell'esecuzione forzata.
La mancata o la diversa assegnazione al debitore del termine non determina la nullità del precetto, ma comporta soltanto che l'esecuzione non potrà essere iniziata prima del decorso di 10 giorni dalla notifica. Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, e della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando questa è richiesta dalla legge.

L'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. deve contenere a pena di nullità:

L'indicazione delle parti
La data di notificazione del titolo esecutivo (nel caso questi sia stato notificato precedentemente alla notifica dell'atto di precetto).
La trascrizione del titolo esecutivo (solo quando questa sia richiesta espressamente dalla legge, ad es. cambiali e assegni.) La dichiarazione di residenza nel comune in cui si effettuerà l'esecuzione forzata. Tale elemento non è obbligatorio, in caso di assenza di tale informazione, le eventuali opposizioni al precetto verranno notificate presso la cancelleria del giudice stesso.
La sottoscrizione della parte

L'atto di precetto consiste nella intimazione, rivolta al debitore, di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine, che non può essere inferiore a 10 giorni, precisando che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Inoltre il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c. e notificato personalmente al debitore.

 COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

Ex art. 481 c.p.c. il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Il termine è sospeso nel caso in cui sia stata proposta opposizione a precetto, e ricomincia a decorrere, a norma dell'art. 627 c.p.c., dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione. Non è invece applicabile alla fattispecie la sospensione dei termini feriali. La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, atteso che è applicabile anche in questa ipotesi il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632, ultimo comma, del codice di rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. n. 16376/2005). Infine, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo (Cass. n. 11578/2005).