Agenzia postale privata. Notifica atti tributari. 
La notifica degli atti del processo tributario può essere effettuata dal contribuente, secondo quanto previsto dall’art. 16 D. Lgs. 546/92, in uno dei tre seguenti modi:
- consegna diretta;
- a mezzo ufficiale giudiziario;
- a mezzo servizio postale.
Proprio per tali modalità di notifica, il ricorso tributario non può essere considerato atto giudiziario il quale, invece, deve notificarsi esclusivamente tramite Ufficiale Giudiziario.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2886 del 22.01.2014, con riferimento alla spedizione dell’atto di impugnazione ex art. 583 cpp, ha statuito: “… Deve infatti ritenersi che tra i servizi ancora oggi riservati in via esclusiva a Poste Italiane, secondo quanto previsto dal già più volte menzionato art.4 del d. Igs. n. 261 del 1999, non possa rientrare il servizio di spedizione con raccomandata dell'atto di impugnazione di cui all'art. 583 c.p.p.; …”
Ed infatti, la sentenza sopra citata applica il principio affermato dall’art. 18 del Decreto Legislativo  22 luglio 1999, n. 261, il quale afferma che “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’articolo 358 del codice penale” 
Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 261/1999, gli invii raccomandati rientrano nell’ambito del servizio universale e possono pertanto essere forniti da qualsiasi operatore postale munito di licenza individuale ai sensi del D.M. n. 73 del 4 febbraio 2000.
Anche la giurisprudenza di merito non ha mancato di affermare che “… gli operatori privati sono titolari di regolare licenza e, pertanto, autorizzati a svolgere il servizio postale ordinario senza che ciò comporti nella maniera più assoluta la violazione dell’art. 2 del D. L. n. 261/1999.” (C.T.R. Campania sent. 7757/48/15 dell’8 agosto 2015)
Ed ancora, “Le notifiche dei ricorsi tributari a mezzo posta, senza l’ausilio di un ufficiale notificatore, per essere valide e rituali non devono essere obbligatoriamente effettuate tramite il servizio riservato a Poste Italiane” è questo l’interessante principio che si evince dalla sentenza n. 152 depositata il 4 marzo 2013 dalla sez. 35 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.  Avv. Gianluca Perrone