Se la prestazione dell’avvocato è stata svolta per una società o per il rappresentate legale di una società, nel quadro delle sue attività imprenditoriali, il recupero del credito per la parcella non pagata presuppone l’obbligo di procedere preventivamente con la cosiddetta negoziazione assistita. La negoziazione assistita, infatti, si applica a tutti i casi in cui si intende proporre domanda di pagamento di somme fino a 50.000 euro a qualsiasi titolo, ma solo alle seguenti condizioni: – non si deve trattare di un caso di risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; – non si deve rientrare in un caso oggetto di mediazione obbligatoria; – non si deve agire con decreto ingiuntivo. Inoltre, nel caso del recupero crediti degli avvocati, la negoziazione assistita è esclusa se il cliente è un consumatore. Ebbene, secondo una recente sentenza del Tribunale di Verona [Sent. del 2.10.2015.], all’amministratore (anche se di fatto) della società non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore e, dunque, nei suoi confronti, l’attività di recupero crediti deve passare dalla negoziazione assistita. È vero, può dirsi “consumatore” anche la persona fisica che svolge attività imprenditoriale, ma soltanto quando la prestazione erogata dall’avvocato sia stata rivolta a soddisfare esigenze della vita quotidiane, quindi estranee alla sfera lavorativa. Nel caso di specie, invece, l’uomo era stato assistito per reati tributari. Risultato: la negoziazione assistita risulta obbligatoria anche per il penalista che vanta un credito professionale nei confronti dell’imprenditore.   Come detto, è necessario che l’avvocato abbia agito, per il recupero del proprio credito, con un procedimento diverso dal decreto ingiuntivo. Inoltre, nella sentenza in commento si precisa che la negoziazione assistita va disposta benché il convenuto sia rimasto contumace in detto giudizio per la condanna al pagamento della parcella.   Le conseguenze per la mancata negoziazione La procedura stragiudiziale di negoziazione assistita è condizione di procedibilità per il giudizio. Pertanto, come avvenuto nel caso di specie, il giudice fissa alle parti un termine a partire dalla comunicazione del provvedimento per comunicare l’invito alla negoziazione.
Deve ritenersi che la procedura di negoziazione assistita sia condizione di procedibilità nella controversia sul credito professionale fra l’avvocato e l’imprenditore da lui difeso nell’ambito di un procedimento penale per reati tributari laddove la persona fisica deve essere considerato “professionista” in quanto utilizza il contratto con l’avvocato nel quadro della sua attività imprenditoriale e dunque non trova applicazione la clausola di esclusione ex articolo 3, comma 1, del decreto legge 132/14, dovendo ritenersi che anche il convenuto contumace possa trovare conveniente la conciliazione stragiudiziale di fronte alla prospettiva di restare esposto all’alea del giudizio.