La mediazione obbligatoria e le problematiche della trascrizione


Come posso trascrivere una domanda giudiziale se c'è l'obbligatorietà della procedura di mediazione ?

Questo quesito mi è venuto dopo l'entrata in vigore della mediazione civile e commerciale ex d.lgs. n. 28 del 2010 (sebbene vi sia l'attesa per il pronunciamento del Tar del Lazio e numerosi Avvocati si stiano già preparando a sollevare le questioni di illegittimità costituzionale avanti i giudici di merito) e mi ha fornito lo spunto per questo breve scritto che non vuole in alcun modo essere una “guida” o un'indicazione, ma semplicemente lo spunto per una riflessione e per un approfondimento e l'incipit per eventuali confronti, discussioni e possibili risposte.

L'art. 5, comma 3, del testo normativo prevede che “lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso...(omissis)... la trascrizione della domanda giudiziale”.

E da qui nascono i miei dubbi: se devo provvedere a trascrivere una determinata domanda, e la norma parla espressamente solo di “domanda giudiziale”, ne discende come logica conseguenza che non potrò provvedere a trascrivere la domanda di mediazione.

Quid iuris allora se la materia oggetto del contendere rientra tra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per un azione giudiziaria ?

Secondo me non c'è altro modo se non quello di redigere comunque un atto giudiziario, iscrivere la causa a ruolo (con costi di notificazioni, contributo unificato e marche), eventualmente indicare nell'atto che la prima udienza venga fissata dopo i quattro mesi, così come previsto ex art.6 del medesimo d.lgs. (nel caso di citazione la cosa è abbastanza semplice, ma se si tratta di ricorso bisognerà, credo, indicare nell'atto stesso tale richiesta, sperare che il Tribunale legga tale annotazione e non fissi prima di tale termine l'udienza), e poi procedere a trascrivere tale atto giudiziario.

Sarebbe stato sufficiente prevedere nella normativa che accanto alla “domanda giudiziale” si potesse trascrivere anche la “domanda di mediazione”. In questa maniera si sarebbe velocizzata la procedura e non si sarebbero creati questi problemi che, personalmente, credo non tarderanno ad emergere.

E poi se la procedura di mediazione ha esito positivo ?

La normativa in esame prevede all'art. 12, 1°comma, che sia il Presidente del Tribunale ad omologare il verbale di accordo al fine di conferire efficacia esecutiva a quanto ivi previsto.

E il giudizio iniziato solo per poter effettuare la trascrizione ?

A parere dello scrivente si aprono alcune possibilità: (A) le parti presenziano all'udienza fissata per dichiarare la cessazione della materia del contendere producendo eventualmente una copia dell'accordo raggiunto; (B) nessuna delle parti si presenta all'udienza con le eventuali conseguenze previste dal codice di rito; ( C ) depositare un'istanza congiunta nella quale si dichiara l'avvenuta mediazione chiedendo la cancellazione della causa iscritta a ruolo.

Emergono, quindi, con assoluta evidenza tutte le problematiche inerenti alla normativa de quo.

Da una parte tutte le incombenze esposte (domanda giudiziaria, notifiche, iscrizioni a ruolo, udienze, istanze,) costituiranno un costo ulteriori per i clienti i quali si vedranno costretti a pagare un doppio onere solamente al fine di poter dare corso alla trascrizione ante causam e spesso, probabilmente, chiederanno: “ma Avvocato, perché devo pagare per l'atto giudiziario se facciamo la mediazione (figurarsi poi se la mediazione avrà avuto un esito positivo e la causa introdotta è assolutamente inutile) ? ”

Dall'altra parte l'effettivo deflattivo, a cui questa riforma vorrebbe puntare, non si avrà in toto in quanto gli Avvocati saranno comunque costretti ad introdurre domande giudiziarie per poter trascrivere.

Insomma tra tanti problemi che affliggono la giustizia italiana, le continue riforme del ns legislatore non fanno altro che aggravarne la situazione.

Avv. Dirk Campajola

Venezia