La Corte costituzionale ha diffuso il comunicato stampa nel quale fa sapere che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Le motivazioni, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa, saranno pubblicate "nelle prossime settimane". Ma quali sono gli effetti immediata della declaratoria di illegittimità? L'art. 136 della Costituzione sancisce che "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". Quindi il d.lgs. 4 marzo 2010, n.28, nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione, cesserà di avere efficacia già all'indomani della pubblicazione della sentenza della Consulta. Ad essere investito dall' incostituzionalità quindi l'art. 5, comma 1° , secondo e terzo periodo del decreto legislativo 04/03/2010 n. 28, laddove si afferma che "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione". Ma non solo. Sotto la scure della Corte Costituzionale va a finire anche l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per cui, praticamente già sin da domani, la domanda giudiziale non sarà più dichiarata improcedibile se presentata in violazione dell'art. 5 del Decreto legislativo 28/2010: il convenuto non potrà più eccepire l'improcedibilità, nè il giudice rilevarla d'ufficio. Da domani, chi voglia proporre una domanda giudiziale e non ha alcuna voglia di tentare una mediazione, potrà procedere direttamente all'instaurazione del giudizio davanti al giudice.

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega

legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della

mediazione.