la circolare prosegue con l'impianto del regolamento attuativo e acuisce i profili di incostituzionalità del decreto legislativo, perché non consente di individuare criteri di qualità per la formazione dei mediatori e requisiti idonei di competenze, ma anche perché si prevede che il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Per De Tilla «è un assurdo: il ministero della Giustizia si fa beffa del diritto e con una circolare prevede la mediazione unilaterale. Come si può avviare una mediaconciliazione con una sola delle parti: il conciliatore che procede da solo senza la presenza di entrambe le parti è un assurdo giuridico che contrasta con il buonsenso e con la legge».  Tra i nuovi motivi trova poi posto l'assenza della previsione di requisiti idonei a delineare una figura di mediatore dotata di una specifica formazione giuridica e di un'esperienza di tipo processuale necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dalla legge. Invece la normativa attuale si concentra solo su professionalità e indipendenza, elementi certo importanti ma da soli non sufficienti a dare le massime garanzie ai cittadini. E sempre sul fronte della conciliazione,  il Consiglio nazionale forense ha annunciato che sta elaborando, sulla base di un lavoro preparatorio già svolto dalla commissione deontologia, una integrazione del codice deontologico forense per disciplinare il comportamento dell'avvocato che intende assumere le funzioni del mediatore/conciliatore. Il Consiglio ha ritenuto di procedere per questa strada tenendo conto del fatto che la violazione da parte dell'avvocato-mediatore civile degli obblighi fissati dalla normativa attualmente in vigore determina conseguenze sul piano disciplinare valutabili dal Consiglio dell'Ordine «sia se si ritenga che l'esercizio del l'attività di mediatore civile da parte di un avvocato rappresenta una manifestazione di attività professionale, sia se si ritenga il contrario».  In particolare, la legge 69/2009 prescrive per il mediatore un regime di incompatibilità tale da garantirne la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità. Il decreto legislativo 28/2010 parla di imparzialità del mediatore, di riservatezza, di inutilizzabilità nell'eventuale successivo giudizio di quanto appreso nel procedimento di mediazione; e impone il divieto di conflitti di interessi. Il decreto ministeriale 180/2010, infine, stabilisce che le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni commesse da professionisti iscritti ad albi e collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile in base alle rispettive normative deontologiche.