Uno studio legale professionale fa causa ad un ex cliente, rappresentato in un procedimento di mediazione prodromico al successivo giudizio civile, che aveva interrotto il rapporto professionale al termine della mediazione, senza però mai compensare la prestazione resa nel procedimento extra-giudiziale.
                                              
Il giudizio di accertamento dei compensi viene introdotto col rito sommario di cognizione, facendo riferimento all’art. 14 d.lgs. 150/2011, che a sua volta avrebbe riguardato la controversia oggetto del disposto normativo dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, procedimento speciale inerente le competenze degli avvocati.

Il Tribunale Civile di Milano, con ordinanza del 26/05/2021, dichiarava l’inammissibilità dell’azione. Infatti, secondo i principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 4485\2018, ribaditi dalle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 25938 del 16/10/2018, il ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo al procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs, concerne la controversia oggetto del disposto normativo dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, che è rimasta individuata, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando solo la domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l’attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali.
                                                                      
Il Giudicante ha ritenuto che l’attività svolta nel procedimento di mediazione fosse attività professionale stragiudiziale non in rapporto di dipendenza con una rappresentanza giudiziale (che non vi è stata, data la successiva revoca del mandato).