La riforma forense, in discussione alle Camere, ha inserito ulteriori limiti all'esercizio della professione.  Il vecchio Ordinamento forense, ancora vigente, riconosceva il diritto all'esercizio della nobile professione, come eccezione alla generale regola di incompatibilità, ai professori universitari ed ai professori degli istituti secondari dello Stato. Il nuovo articolo 19 statuisce che: in deroga a quanto stabilito dall'art. 18 la professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento in materie giuridiche  nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni di ricerca e sperimentazione pubblici. Dal vecchio al nuovo è venuto meno il diritto, già diritto quesito, all'esercizio della professione dei professori della scuola secondaria dello Stato che non insegnano diritto. La questione è stata affrontata in passato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite. Sul punto, e su queste stesse pagine, lo scrivente si era già espresso. La Corte costituzionale, nella sentenza 21 novembre 2006, n. 390, in via incidentale, affermava che: le eccezioni, alla regola che sancisce l'incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione, non vulnerano la coerenza del sistema allo stato vigente: in particolare, l'eccezione che riguarda i docenti deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto d'impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante) come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa, così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense; a sua volta, quella che riguarda gli uffici legali presuppone - secondo la costante giurisprudenza - la creazione di una struttura autonoma rispetto a quella amministrativa dell'ente e l'assenza di ogni vincolo di subordinazione dei legali inseriti in tali uffici rispetto all'organizzazione amministrativa dell'ente.
La superiore problematica è stata affrontata anche dalla Corte di cassazione che è stata chiamata a conoscere del problema a Sezioni Unite. Le stesse si sono espresse con sentenza del 8 novembre 2010, n. 22623, statuendo il seguente principio di diritto: "il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. a), secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare statale con l'esercizio della professione forense  e ne consente l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti".
Orbene, se la libertà d'insegnamento, ex art. 33 Cost., vale per i professori delle scuole superiori ed alla pari vale per le maestre delle scuole elementari, a fortiori non può ammettere differenze fra i professori che insegnano diritto e i professori che insegnano altre discipline.
Avv. Vincenzo Loprevite